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Cassazione: non può essere licenziato il lavoratore che finisce in carcere




La Suprema Corte con la sentenza n.12721/2009 Sezione Lavoro, ha stabilito che il lavoratore che va in carcere per motivi indipendenti dall’attività lavorativa, non ha diritto allo stipendio, ma non può essere licenziato se, la sua assenza non comporta necessità per l’azienda di nuove assunzioni o di cambiamenti organizzativi.

Gli Ermellini, infatti, hanno convalidato il reintegro nel posto di lavoro del Sig. S.U., lavoratore in una azienda napoletana con oltre 60 dipendenti, che si occupa di trattamento di rifiuti per la regione Campania, il quale, essendo finito in carcere, era stato licenziato in tronco per “assenza ingiustificata” dal luogo di lavoro.



L’azienda nel corso del giudizio aveva evidenziato come la detenzione del lavoratore aveva deteminato una lesione alla società stessa, causando una alterazione del normale cilco produttivo che in alcun modo poteva subire interruzioni. L’illegittimità del licenziamento, già pronunciata dalla Corte di appello di Napoli è stata confermata dalla Cassazione che, ha disposto l’immediato reintegro del lavoratore e ha condannato la società “General Construction” al risarcimento dei danni subiti.

La Corte è stata lapidaria: se il lavoratore finisce in carcere per motivi non attinenti al proprio lavoro non può essere licenziato. In queste circostanze, per valutare la rilevanza, o meglio, la tollerabilità dell’assenza del lavoratore, occorre far riferimento ad una serie di parametri quali: il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le esigenze oggettive dell’impresa, la natura e l’importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, la prevedibile durata della carcerazione e la possibilita’ di affidare temporaneamente ad altri le mansioni del lavoratore assente senza che tutto questo necessiti di nuove assunzioni. Nel caso di specie “la carenza della prestazione del dipendente, non ha arrecato alcuna alterazione seria delle funzioni produttive”, nè ha compromesso la struttura organizzativa dell’azienda tale da rendere necessarie “nuove assunzioni”.

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Autore: Massima Di Paolo

Avvocato non praticante, dopo una breve ma intensa esperienza nel campo della formazione, mi sono ritrovata a scegliere se rispolverare i codici di Diritto e Procedura Penale o buttarmi in questa nuova esperienza insieme ad Antonio, dopo una attenta riflessione la mia etica ha avuto la meglio ed eccomi qui a parlare giornalmente di uno degli argomenti più scottanti di questo nuovo millennio, il Lavoro e i diritti dei lavoratori. Dopo oltre due anni posso dire di non essermi affatto pentita!
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  1. giuseppe iaia scrive:

    sono un avvocato lavorista. mi piace il taglio che date: sintetico, ma efficace per una veloce conoscenza del problema e della soluzione giurisprudenziale.
    Complimenti!

    • Ciao Giuseppe, grazie mille per i complimenti; poi detti da un collega esperto della materia, fanno veramente tanto tanto piacere. Spero allora continuerai a seguirci. Noi continueremo ad impegnarci per offrire una conoscenza il più puntuale ed efficace possibile del mondo del lavoro.

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