Seguici tramite E-Mail


Per confermare l'iscrizione controlla la tua posta.




Home » sentenze » cassazione » Cassazione: vietato il licenziamento per il dipendente che lascia l’ufficio senza motivo

Cassazione: vietato il licenziamento per il dipendente che lascia l’ufficio senza motivo




La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la Sent. n. 14586/2009, ha stabilito che senza recidiva non è possibile il licenziamento. Secondo gli Ermellini infatti, il dipendente che si allontana senza motivo dall’ufficio, non può essere sanzionato con il licenziamento  se questo, in tutta la sua carriera, non è mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari.

Il fatto oggetto della sentenza ha riguardato un operaio (caporeparto) di uno stabilimento che si era allontanato di notte, lasciando scoperto il posto di lavoro senza giustificazione; comportamento che veniva sanzionato con il licenziamento immediato.



L’operaio aveva impugnato la misura in tribunale che, in primo grado, gli dava ragione. Successivamente la Corte di appello, accogliendo il ricorso dell’azienda, aveva ritenuto legittimo il licenziamento perché “il fatto era avvenuto in orario notturno, ove presumibilmente minori erano i controlli dei superiori, senza che potesse avere rilievo la lunga carriera lavorativa del dipendente, l’assenza di precedenti sanzioni”. Contro questa decisione il nuovo ricorso in Cassazione con la relativa vittoria.

In particolare la Corte, premettendo che deve sussistere, al fine di ritenere lecito il licenziamento, una necessaria proporzione fra il fatto addebitato e il licenziamento, ha enunciato il  principio di diritto secondo cui: “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali”.

Ai fini del giudizio di proporzionalità (affermano i giudici) è determinante l’incidenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue modalità e per il contesto di riferimento, deve essere tale da porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti con il contratto di lavoro.


Pertanto sarà compito del  giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro.

La causa tornerà ai giudici di merito che dovranno, secondo le indicazioni di legittimità, riconsiderare la correttezza del licenziamento anche tenendo presente che la carriera del lavoratore era stata fino a quel momento limpida e che, quindi, difficilmente il rapporto di fiducia con l’azienda poteva essere compromesso da un singolo episodio.

Condividi



Autore: Massima Di Paolo

Avvocato non praticante, dopo una breve ma intensa esperienza nel campo della formazione, mi sono ritrovata a scegliere se rispolverare i codici di Diritto e Procedura Penale o buttarmi in questa nuova esperienza insieme ad Antonio, dopo una attenta riflessione la mia etica ha avuto la meglio ed eccomi qui a parlare giornalmente di uno degli argomenti più scottanti di questo nuovo millennio, il Lavoro e i diritti dei lavoratori. Dopo oltre due anni posso dire di non essermi affatto pentita!
Leggi la scheda autore completa di

Hai una domanda? Falla sul forum. Avrai sicuramente più risposte!

Hai una domanda? Falla sul forum. Avrai sicuramente più risposte!

Calcolo Assegni Familiari

Ultimi commenti