Il contratto intermittente o a chiamata
19/6/2009 | Pubblicato da Antonio Maroscia | Commenti (25)
Il contratto di lavoro intermittente è un particolare tipo di contratto che può essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti della legge.
Riferimenti normativi
Il lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call) è disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/03 e ss.mm.
Ricorso al lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali o territoriali.
Può comunque essere stipulato per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
Divieti
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Forma del contratto
Il contratto di lavoro intermittente e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
- indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
- luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
- indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro e’ legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonche’ delle modalità di rilevazione della prestazione;
- i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
- le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
La disponibilità
- Lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità: il lavoratore si obbliga a restare a disposizione del datore di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, per effettuare prestazioni lavorative alla “chiamata” del datore di lavoro. In cambio del vincolo di disponibilità assunto, egli riceve una indennità di disponibilità.
- Lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità: in questo caso il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all indennità correlata all impegno di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.
Indennità di disponibilità
Nel caso in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro:
- Nel contratto di lavoro intermittente deve essere stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione in base a quanto stabilito nel CCNL.
- In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e’ tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
- Nel caso in cui il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
- Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonche’ un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
Le suddette norme non si applicano nel caso in cui il lavoratore non si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonchè nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità è corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
Principio di non discriminazione
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e’ riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e’ titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne’ matura alcun trattamento economico e normativo, tranne l’indennità di disponibilità.
Computo del lavoratore intermittente
I lavoratori con contratto intermittente sono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Fonte: D. Lgs 276/03
Fac-simile contratto lavoro intermittente o a chiamata (35,5 KiB, 5.515 hits)
Schema di contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Fonte: Osservatorio Provinciale mercato del lavoro della Provincia di Potenza
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aprile 5th, 2010 at 12:36
Buongiorno ! Mi incuriosisce questo tipo di contratto ad intermittenza e mi chiedevo se l indennità di malattia viene corrisposta al lavoratore.
Arrivederci e grazie. Elena
aprile 6th, 2010 at 15:26
Ciao, la malattia dovrebbe andare in proporzione, mentre gli ANF e la disoccupazione sono pieni se si raggiungono i requisiti. L'unico dubbio che ho, perchè non mi è capitato, è: quante giornate devono essere pagate per la malattia, visto che le giornate lavorative non sono stabilite in precedenza? Questo non mi è chiaro soprattutto per i contratti a chiamata senza indennità di disponibilità. Magari qualche lettore ha avuto casi simili e può togliermi il dubbio…
maggio 18th, 2010 at 18:23
se percepisco una disoccupazione ordinaria posso svolgere un lavoro a chiamata e se si mi verrebbe detratto qualcosa dalla retribuzione di disoccupazione.
maggio 19th, 2010 at 08:02
A mio avviso puoi avere un contratto a chiamata, ma senza indennità di disponibilità. La normativa prevede che chi usufruisce della disoccupazione ordinaria può svolgere saltuariamente dei lavori, ma per non più di 5 giorni consecutivi, durante i quali la disoccupazione viene sospesa. Ogni volta che vieni rioccupato inoltre dovrai preventivamente comunicarlo all'INPS. Comunque ti consiglio vivamente di rivolgerti all'INPS telefonicamente al numero 803164 oppure presso uno sportello e chiedere maggiori spiegazioni, per non rischiare di perdere la disoccupazione.
maggio 20th, 2010 at 22:32
Aiutatemi.. più leggo e più non ci capisco nulla…non so se voi potete darmi una risposta, ho chiamato pure il call center dell'inps ma anche loro nn hanno saputo rispondere.. dal 14 aprile sono in cassa di integrazione in deroga, posso svolgere un altro lavoro con il contratto a chiamata? considerate una busta paga di 50 euro al mese poco più, e sono tenuta ad avvisare l' inps? oppure rischio di perde la cassa di integrazione?
Grazie Vanessa
maggio 21st, 2010 at 00:33
Aiutatemi.. più leggo e più non ci capisco nulla…non so se voi potete darmi una risposta, ho chiamato pure il call center dell'inps ma anche loro nn hanno saputo rispondere.. dal 14 aprile sono in cassa di integrazione in deroga, posso svolgere un altro lavoro con il contratto a chiamata? considerate una busta paga di 50 euro al mese poco più, e sono tenuta ad avvisare l' inps? oppure rischio di perde la cassa di integrazione?
maggio 21st, 2010 at 07:37
Ciao Vanessa, purtroppo non esistono molti riferimenti in materia, ecco perchè neanche il call center INPS ha saputo risponderti… io farei un ultimo tentativo ad uno sportello INPS. Non è che per caso c'è un sindacato che segue la vostra cassa in deroga? Potresti chiedere a loro… comunque io credo che tu possa svolgere il lavoro a chiamata, ma devi comunque avvisare l'INPS per ogni giornata di lavoro svolta.
maggio 21st, 2010 at 17:58
Grazie per la pronta risposta.. Il mio sindacato mi ha detto che siccome non percepisco grandi somme di denaro e se non supero i 3000 euro all'anno, posso svolgere un altro lavoro anche senza avvisare l'inps, ma credo sia meglio seguire il tuo consiglio, chiedere direttamente ad un dipendente inps, sperando che almeno loro mi sappiano dare ulteriori chiarimenti. Grazie ancora..
giugno 21st, 2010 at 22:16
le ferie con questo contratto si possono prendere per che a me mi hanno detto che non ho il diritto lavoro da novembre
giugno 22nd, 2010 at 08:45
Ciao Maria, con il contratto a chiamata maturi comunque le ferie in proporzione al numero di giornate lavorate, il conto esatto delle ferie e dei permessi maturati dovresti trovarlo in busta paga.
luglio 7th, 2010 at 13:10
Buon giorno, volevo sapere la retribuzione ad una persona al terzo livello, in pratica quanto si prenderebbe all'ora al netto. Grazie Terry
luglio 8th, 2010 at 15:52
Buongiorno, io ho un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e mi scade l’anno prossimo. Sul contratto c’è scritto che “non mi è riconosciuta un’indennità di disponibilità”. nel caso un giorno volessi la risoluzione del contratto cosa e come devo fare?(es. tempi di preavviso per evitare risarcimenti da parte della ditta,…)
luglio 12th, 2010 at 14:14
Sui tempi di preavviso nel contratto a chiamata c'è un po' di incertezza. Per andare sul sicuro ti conviene rispettare il CCNL di riferimento. Comunque penso che con una settimana di preavviso dovresti cavartela.
luglio 12th, 2010 at 14:27
Ciao Terry, non posso darti info dettagliate perchè mi mancano un po' di dati di riferimento, tipo CCNL, livello ecc.
luglio 12th, 2010 at 19:31
in questo modo risulta che io ho dato le dimissioni, quindi l'anno prossimo non potrei fare domanda per l'indennità di dissocupazione? giusto?
Antonio grazie tantissime per la disponibilità
siete molto d'aiuto
luglio 13th, 2010 at 19:54
grazie comunque, il livello era il terzo e l'avevo scritto, il resto non so. grazie lo stesso.
luglio 14th, 2010 at 09:03
Ciao Alessandro, l'indennità di disoccupazione spetta solo a chi perde involontariamente il lavoro, è il requisito fondamentale per ottenerla, tuttavia potrebbe capitarti un'altra assunzione a termine fino alla fine dell'anno, in quel caso ne avresti diritto.
luglio 14th, 2010 at 09:13
Ok, mi era sfuggito, invece il CCNL? Lo trovi sul contratto di assunzione…
luglio 24th, 2010 at 11:01
lavoro con un contratto intermittente dal 6 giugno 2009.,indeterminabile,senza obligo alla risposta.Adesso sono incinta in sei messi.POtrei usufruire di desocupazione e quale sono le condizioni.?In piu quanto mi aspetta?
luglio 27th, 2010 at 08:08
Ciao Cristina, anche il contratto a chiamata come il tuo ha gli stessi diritti di un contratto normale, ma in proporzione al lavoro svolto. Ti consiglio di farti assistere da un patronato per seguire senza errori tutte le procedure necessarie per la maternità o eventualemente la disoccupazione.
luglio 28th, 2010 at 13:19
ciao, io ho un contratto ad intermittenza senza indennità di disponibilità,quindi non mi impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro. Ma come è possibile che nel mio contratto ci sono i punti 2.("In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e’ tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento.") e 4. ("Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata costituirà giusta casua di risoluzione del contratto"),del capitolo da voi pubblicato col nome "INDENNITà DI DISPONIBILITà"? nel vostro capitolo c'è scritto che quelle norme non valgono senza obbligo di risposta alla chiamata. I punti 2. e 4. hanno efficacia giuridica nel mio contratto? o sono irregolari in quanto manca il requisito fondamentale dell'indennità di disponibilità? e poi il 2. riguarda anche impegni nei mesi successivi?nel caso accadesse il 4. io potrò fare richiesta di disoccupazione?
grazie tante
luglio 28th, 2010 at 16:45
Ciao Franco, a mio avviso tu non sei obbligato a rispondere alla chiamata del tuo datore di lavoro, proprio perchè non percepisci indennità di disponibilità. Di questo però ne devi discutere con il tuo datore di lavoro, magari facendoti chiarire i tuoi dubbi.
agosto 2nd, 2010 at 09:59
sono cristina.Grazie per la risposta. Sono stata da UIL euna risposta concreta non mi l"hanno data.La maternita si da in base alle buste avute,,perche se e cosi io sulle buste ho 60 ….80 euro al mese.Se e cosi non valle la pena a fare la domanda
grazie
agosto 23rd, 2010 at 18:21
Buona sera, ho un contratto a chiamata in un bar fino alla fine di settembre, solo che questa forma di contratto viene impiegata dai miei titolari esclusivamente per pagare meno contributi, infatti io lavoro 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì con un fisso stabilito di 600 euro mensili. Ora io vorrei licenziarmi perchè non vengo pagata regolarmente, ho cercato online ma senza trovare risposte efficenti. Come posso fare?
agosto 31st, 2010 at 11:24
Ciao Lice20, puoi fare le dimissioni con una settimana di preavviso, nulla di strano.