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Il dirigente non può sostituire l’impiegato assente per sciopero




Oggetto della sentenza della Corte di cassazione è stata la condotta della società Autorstrade per l’Italia che, in occasione di uno sciopero dei casellanti, aveva impiegato 31 dipendenti, facenti parte di personale dirigente, presso otto caselli autostradali che altrimenti sarebbero rimasti vuoti.

Ebbene, questo comportamento è antisindacale!



Nella sentenza 3 giugno 2009 n. 12811, Sezione Lavoro, la Corte ha chiarato che il datore di lavoro non può utilizzare personale con mansioni superiori (in questo caso dirigenziale) a svolgere mansioni inferiori per “rimpiazzare” i lavoratori aderenti all’astensione.

Così la Corte, nel respingere il ricorso della società autostrade che l’11 novembre 2001, in seguito allo sciopero proclamato dai casellanti, aveva incaricato della riscossione dei pedaggi ben 31 dirigenticollocandoli in altrettanti caselli, ha affermato che “il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l’interesse collettivo del sindacato”ossia mette in pericolo la capacità del sindacato di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, ponendo così in contrasto e dividendo gli interessi dei lavoratori tra loro e con le organizzazioni sindacali.

L’antisindacalità di questo atteggiamento non viene meno neanche se c’è il consenso del lavoratore con qualifiche maggiori a svolgere attività prorprie di lavoratori con qualifica inferiore.
Questa sentenza pone un limite a quello che sicuramente è una facoltà del datore di lavoro; ossia del c.d Jus Variandi che consente a quest’ultimo la facoltà di modifica le mansioni del proprio dipendente ; ciò è legittimo solo nel caso in cui al fine di limitare gli effetti negativi dello sciopero, il datore impieghi i lavoratori non aderenti che abbiano però, mansioni inferiori a quelle dei lavoratori in sciopero; non è consentito il contrario.


D’altra parte, la Cassazione non ha fatto altro che applicare e ribadire un precetto che è già presente nel nostro Codice Civile all’art. 2103:

il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte

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Autore: Massima Di Paolo

Avvocato non praticante, dopo una breve ma intensa esperienza nel campo della formazione, mi sono ritrovata a scegliere se rispolverare i codici di Diritto e Procedura Penale o buttarmi in questa nuova esperienza insieme ad Antonio, dopo una attenta riflessione la mia etica ha avuto la meglio ed eccomi qui a parlare giornalmente di uno degli argomenti più scottanti di questo nuovo millennio, il Lavoro e i diritti dei lavoratori. Dopo oltre due anni posso dire di non essermi affatto pentita!
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  1. Michele Mar. scrive:

    Si sono pienamente d’accordo con questa sentenza, non si può impiegare personale di livello superiore in mansioni inferiori; così facendo si vogliono scoraggiare i dipendenti a scioperare e a poter esercitare il proprio diritto!

    Ps: complimenti agli ideatori e sviluppatori del blog, mi raccomando sviluppate bene la parte “cerca lavoro” così mi date una mano anche a me….. ciao ciao

  2. Antonio Maroscia scrive:

    Ciao Michele, grazie per il messaggio e soprattutto per i complimenti… cercherò di migliorare l’area di ricerca lavoro! Torna a trovarci presto.

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