INPS comunica i nuovi livelli reddituali per l’assegno per il nucleo familiare

L’INPS, con circolare n. 81 del 16 giugno 2009, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2009, verranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.



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L’INPS, con circolare n. 81 del 16 giugno 2009, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2009, verranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Mi sono ripromesso di pubblicare al più presto una apposita guida sugli assegni per il nucleo familiare. Comunque vista l’occasione cercherò di riassumere in pochi passi i requisiti e la procedura per ottenerli.

  1. L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti o assimilati (pensionati, percepienti indennità di disoccupazione, cassintegrati…)
  2. Per il pagamento dell’assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito da considerare è quello prodotto nell’anno solare precedente (es.per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, si deve considerare il reddito prodotto nel 2008); l’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.
  3. L’assegno spetta per il richiedente, il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) o maggiorenni inabili e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se non conviventi e non fiscalemente a carico;
  4. Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps. La domanda può essere presentata all’INPS o al datore di lavoro.
  5. L’assegno verrà pagato a seconda dei casi direttamente dall’INPS o dal datore di lavoro che successivamente sarà rimborsato dall’INPS.

Per qualsiasi dubbio o ulteriori chiarimenti è sempre preferibile rivolgersi ad un CAAF o ad un professionista.





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"La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature." Franklin Delano Roosevelt

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96 commenti

  1. yuva scrive:

    Ma nessuno sa se ne hanno diritto le coppie non sposate??

    • Le coppie non sposate hanno diritto agli assegni, ma solo uno dei due coniugi può richiederli per i figli e non per il convivente. Quindi il nucleo sarà composto per l'INPS da un solo genitore e i figli.

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