La collaboratrice in stato di gravidanza può vedersi sospeso il contratto per mancata utilità della prestazione
15/6/2009 | Pubblicato da Massima Di Paolo | Commenti (0)
L’Università degli Studi di Padova avanzava al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla sospensione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per maternità, paternità, adozione o affidamento ed il connesso diritto alla proroga del rapporto. In particolare l’Ateneo chiedeva se sussistesse o meno una obbligatorietà di proroga – prevista in 180 gg. dal D.M.12 luglio 2007 – anche nella ipotesi in cui venga meno l’utilità della prestazione resa dal collaboratore.
L’Università evidenzia infatti che la previsione di una facoltà di proroga del contratto, anziché di un obbligo
risponde alla considerazione che il tipo di contratto in esame è per sua natura finalizzato a rispondere ad un’esigenza dell’Ateneo circoscritta nel tempo e pertanto può essere soddisfatta dal collaboratore solo se la prestazione viene resa entro un determinato termine
In pratica l’Università chiedeva se poteva sospendere il contratto di co.co.pro stipulato con una collaboratrice che succesivamente rimaneva incinta. Il ministero con la nota nr 39 del 15 Maggio 2009 precisava che sebbene il D.Lgs. n. 276/2003, disciplinante il lavoro a progetto “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” – rispetto al quale si applicano le limitazioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) –“ va comunque sottolineato che la Funzione Pubblica, già con circ. n. 4/2004, aveva inteso evidenziare lo stretto collegamento che le collaborazioni coordinate e continuative devono comunque avere con il raggiungimento di specifici obiettivi, anche a livello“programmatorio”.
La predetta circolare evidenzia infatti che “le pubbliche amministrazioni sono orientate da logiche programmatorie, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto l’utilizzo delle collaborazioni esterne dovrebbe già inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi.
Tale considerazione porta a sostenere che, laddove venga meno il progetto o programma sotteso al rapporto di collaborazione instaurato – oggettivamente individuabile sulla base del contratto – il rapporto stesso possa ritenersi esaurito ferme restando, evidentemente, le tutele previste in capo al lavoratore dal citato D.M. 12 luglio 2007.
Va infatti evidenziato che se in taluni casi la sospensione del rapporto per gravidanza potrebbe essere ininfluente e, quindi, non in grado di compromettere il risultato collegato al progetto o al programma in altri, invece, potrebbe effettivamente far venir meno la finalità stessa del rapporto intercorrente tra le parti, non rendendo possibile il raggiungimento dello scopo prefissato.
In conclusione, in considerazione di quanto sopra argomentato, se l’assenza per gravidanza della collaboratrice con diritto alla proroga del contratto per 180 giorni, incide negativamente nella realizzazione del progetto di lavoro, il venir meno dell’utilità economica della prestazione lavorativa della stessa in conseguenza della sospensione del rapporto, permette al committente di non pagare in tutto o in parte il corrispettivo, rimanendo comunque salvo il diritto della collaboratrice all’indennità di maternità a carico INPS.
Di seguito il formato scaricabile della nota del Ministero del Lavoro:
Circolare Ministero del Lavoro maternità collaboratrici (29,4 KiB, 518 hits)
Circolare del Ministero del Lavoro in merito alla maternità delle collaboratrici
Fonte: www.lavoro.gov.it
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