Visita <a href="http://www.liquida.it/" title="Notizie e opinioni dai blog italiani su Liquida">Liquida</a> e <a href="http://www.liquida.it/widget.liquida/" title="I widget di Liquida per il tuo blog">Widget</a>

Lavoro autonomo o subordinato? La Cassazione chiarisce il dilemma

Una delle questioni più annose nel diritto del lavoro è proprio quella di stabilire la demarcazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Nel concreto svolgimento dei rapporti di lavoro, spesso lo strumento dei co.co.co è stato utilizzato per eludere le normative sul lavoro subordinato.

Per evitare l’utilizzo fraudolento di tali rapporti il legislatore con il D.Lgv. 276/2003 ha introdotto il lavoro a progetto, contratto a cui devono essere ricondottti i rapporti di collaborazione con un datore di lavoro diversi dalla subordinazione. Il D.Lgv. 276/03 stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuata, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici e programmi di lavoro, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art.61).

Tale previsione, si traduce nel divieto di rapporti di co.co.co. atipici, cioè stipulati senza l’osservanza della disciplina del lavoro a progetto. Ciò significa che nel caso in cui non sussista un progetto o programma di lavoro, il rapporto si presume di natura subordinata e a tempo indeterminato sin dal momento in cui esso è iniziato.

Inoltre, nel caso in cui venga accertato in giudizio che il rapporto si è effettivamente svolto nelle modalità di lavoro subordinato, il rapporto a progetto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato.

Quali sono quindi i parametri che stinguono il lavoro subordinato da quello autonomo? E come deve in pratica svolgersi una collaborazione a progetto per non essere convertita dal giudice in un contratto a tempo indeterminato? La risposta viene della Suprema Corte sezione lavoro che, con la sentenza nr. 9812/2008  ha convertito in lavoro subordinato una serie di contratti a progetto aventi ad oggetto attività di call center.

Il giudizio nasceva da un ricorso proposto da una società di servizi del Nord-Est, avverso una multa comminata dall’INPS la quale, aveva accertato la natura subordinata del lavoro svolto da alcune dipendenti della ditta, nell’attività di call center. Il Tribunale di prime cure, aveva accolto il ricorso della società, stabilendo la natura autonoma del lavoro prestato dalla ragazze lavoratrici. Non dello stesso avviso, la Corte d’appello di Venezia che, invece,  aveva riconosciuto come subordinato il lavoro delle dipendenti.

La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello ritenendo corretta la qualifica del giudice d’appello di lavoro subordinato e non autonomo delle prestazioni svolte dalle operatici del call center della società. Gli ermellini hanno infatti stabilito che, sussiste rapporto di subordinazione nel caso in cui il lavoratore segua le direttive impartite dall’azienda, rispetti orari precisi e utilizzi attrezzature e materiale di proprietà della Società. Di conseguenza, i suddetti lavoratori debbono essere considerati dipendenti con tutti i diritti che ne conseguono quindi, anche e soprattutto quelli previdenziali.

La Cassazione ha osservato che “secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale” e che “costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del datore di lavoro”.

Infine la Suprema Corte ha precisato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.

Di seguito la versione integrale della sentenza:

  Cassazione sent 9812 del 2008 (16,0 KiB, 2.845 hits)
Lavoro autonomo o subordinato? La Cassazione chiarisce il dilemma.


Condividi |  

Iscriviti alla newsletter e ricevi tutti i nuovi post via E-Mail

Per confermare l'iscrizione controlla la tua posta al termine della procedura.
Se preferisci puoi iscriverti al nostro feed; in totale ci sono 414 iscritti!

Articoli simili:

Leave a Reply


>> Archivio Flash News

>> Servizio fornito da liquida.it

Concorsi

  • amministrativo Vicenza - 4 posti
    Scadenza: 30/09/2010
    Occupazione: amministrativo
    Provincia: Vicenza
    Regione: Veneto
    Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari/REGIONE VENETO
    Posti: 4
    REGIONE VENETO CONCORSO (scad. 30 settembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami,per la copertura di quattro posti di Assistente Amministrativo - categoria "C" di cui tre riservati alle categorie dell'art.l della legge 12.03.1999 n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili", presso l'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene. E' indetto Concorso Pubblico, per tit [..]

  • tecnico sanitario Rovigo - 1 posto
    Scadenza: 30/09/2010
    Occupazione: tecnico sanitario
    Provincia: Rovigo
    Regione: Veneto
    Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari/REGIONE VENETO
    Posti: 1
    REGIONE VENETO CONCORSO (scad. 30 settembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia - cat. D, presso l'azienda U.L.S.S. 18 Rovigo. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo per la copertura di un posto a tempo indet [..]

  • medico Vicenza - 1 posto
    Scadenza: 30/09/2010
    Occupazione: medico
    Provincia: Vicenza
    Regione: Veneto
    Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari/REGIONE VENETO
    Posti: 1
    REGIONE VENETO CONCORSO (scad. 30 settembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario (profilo professionale medici - disciplina medicina trasfusionale), presso l'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 4 «Alto Vicentino» - Thiene. Bando n. 14/2010. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 «A [..]

  • medico Verona - 1 posto
    Scadenza: 30/09/2010
    Occupazione: medico
    Provincia: Verona
    Regione: Veneto
    Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari/ REGIONE VENETO
    Posti: 1
    REGIONE VENETO CONCORSO (scad. 30 settembre 2010) Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di dirigente medico - responsabile di struttura complessa - disciplina: radiodiagnostica - Direttore UOC "Radiologia" - con rapporto di lavoro esclusivo presso l'Azienda Sanitaria ULSS n. 22 di Bussolengo. Il direttore generale della scrivente Azienda Sanitaria, con deliberaz [..]

  • medico Vicenza - 1 posto
    Scadenza: 30/09/2010
    Occupazione: medico
    Provincia: Vicenza
    Regione: Veneto
    Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari/REGIONE VENETO
    Posti: 1
    REGIONE VENETO CONCORSO (scad. 30 settembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale per il D.I.M.T.. Presso l'U.L.SS. n. 6 - Vicenza e' stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico- disciplina di Medicina Trsfusionale [..]

>> Servizio fornito da concorsipubblici.com

Ultimi commenti