Corte Costituzionale: Incostituzionale l’art.4-bis del D.L.vo 368/01 sul contratto a tempo determinato

La Consulta, con sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009, si è pronunciata circa la legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, art. 2, comma 1-bis, art. 4 bis e 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368. La corte ritiene fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in riferimento all'articolo 3 della Carta Costituzionale, con la conseguenza che anche ai contratti a tempo determinato, stipulati dalle Poste Italiane, può applicarsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.



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La Consulta, con sentenza n. 214 dell’8 luglio 2009, si è pronunciata circa la legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, art. 2, comma 1-bis, art. 4 bis e 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.

Per quanto attiene gli articoli 1, comma 1, art. 2, comma 1-bis e 11, la Corte dichiara la piena legittimità costituzionale.

Per quanto,invece, rileva l’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, la Consulta ritiene fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in riferimento all’articolo 3 della Carta Costituzionale, con la conseguenza che anche ai contratti a tempo determinato, stipulati dalle Poste Italiane, può applicarsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.

Cosa prevede il D.Lgv 368/2001?

Il  D.Lgv 368/2001 succesivamente modificato dalla L. 133/2008 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), da attuazione alla direttiva CEE 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES.

L’art 1, ribadisce (come tutti sappiamo) che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato, che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro e che, l’apposizione del termine e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.

Il successivo art 2, dispone una deroga rispetto alla regola generale del tempo indeterminato dei contratti, stabilendo che ” le aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali, con specifiche modalità di tempo e di prestazione di lavoro possono concludere contratti a tempo determinato”, non solo; tale possibilità è data ( a mente del comma 1-bis dello stesso art 2) “anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste (quindi alle Poste Italiane) per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono”.

L’art 4-bis, nel dettare le disposizioni transitorie circa l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine, stabilisce che: “Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ….. in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 , il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto…” .

Perchè è stata sollevata questione di legittimità costituzionale?

Il giudizio di legittimità sollevato dinanzi alla Corte costituzionale censurava proprio la possibilità introdotta dal decreto legislativo 368/2001 art 2, comma 1-bis, per le aziende concessionarie del servizio postale (Poste Italiane), entro determinati limiti temporali (sei mesi nel periodo compreso tra aprile ed ottobre di ogni anno e quattro mesi per periodi diversamente distribuiti) e quantitativi (15 per cento dell’organico aziendale), di procedere ad assunzioni a tempo determinato senza l’obbligo di indicazione scritta della causale (come invece previsto in generale dall’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001).

Non solo; si dubitava anche della legittimità costituzionale dell’art 4-bis della stessa legge che, sostituendo retroattivamente la tutela risarcitoria una indennitaria, violerebbe l’art 3 della Costituzione (principio di ugualianza), perchè riserva una tutela di rango inferiore ad alcuni lavoratori per il solo fatto di avere un giudizio in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione.

Inoltre, anche la disciplina sanzionatoria sarebbe più lieve rispetto a quella prevista per i contratti stipulati a tempo indeterminato, perché l’art. 5, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, richiamando esclusivamente l’ipotesi della successione dei contratti stipulati ex art. 1(contratti a tempo indeterminato) dello stesso decreto legislativo, non prevederebbe la conversione in contratto a tempo indeterminato in caso di successione di contratti regolati dall’art. 2

La decisione della Corte

La Corte, in riferimento agli articoli 1, comma 1, art. 2, comma 1-bis e 11, ha dichiarato la piena legittimità costituzionale.
Per quanto riguarda l’art 4-bis ha statuito che:
“In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall’altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch’essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l’intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l’apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.”

Con questa sentenza deve quindi ritenersi abrogato l’art 4-bis  del D.Lgv 368/2001, i lavoratori assunti da Poste Italiane a tempo determinato, non sono più lavoratori di serie B: Giustizia è stata fatta!


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Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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30 commenti

  1. francesco scrive:

    in base all’abrogazione dell’art.4 bis, uno che ha lavorato nelle Poste Italiane con contratto a termine trimestrale nell’anno corrente, ha diritto ad essere assunto a tempo indeterminato? Se c’è qualcuno che ne sà di più è pregato di scriverlo su questo sito.- Farebbe cosa assai gradita. Grazie.-

  2. Dott.ssa Massima Di Paolo scrive:

    Ciao Francesco
    io credo prorpio che dopo questa sentenza un lavoratore assunto ha tempo determinato ha diritto al contratto a tempo indeterminato (ovviamente nel caso che le Poste Italiane decidano di assumere nuovi lavoratori, cosa che accade sempre)
    Per maggiori dettagli basta andare da un buon avvocato del lavoro e intentare causa alle poste italiane. Di precedenti (con esito positivo)in questo ce ne sono molti.

  3. christian scrive:

    Salve a tutti..
    ma e` vero che OGGI 28 NOVEMBRE 2009 la corte europea ha dichiarato L`ARTICOLO 2 COMMA 1 BIS ANTICOSTITUZIONALE?
    QUINDI SE UN LAVORATORE HA LAVORATO 3 MESI CON QUESTO CONTRATTO HA DIRITTO ANCHE LUI AD UN LAVORO A TEMPO INDETERMINATO?
    Grazie a chi risponde
    GRAZIE MILLE a chi risponde
    :-)
    ciao a tutti

    • Dott.ssa Massima Di Paolo scrive:

      Ciao Cristian, scusa per il ritardo. non ho capito se ti riferisci all’art 2 co 1-bis del D.Lvo 368/01. Sinceramente non ho trovato alcuna notizia del genere; vedrò di informarmi sulla questione. A presto.

      • angela scrive:

        mi scusi volevo sapere se l art 2 comma 1 bis del d.gslo 368/01 è stato dichiarato anticostituzionalee se si dove posso trovare tale sentenza

  4. Fabiana scrive:

    Meno male che l’art. 4 bis è stato abrogato. Sono appena stata assunta da un’impresa nella quale avevo già lavorato e ci siamo accordati per un 3° livello. Sono passati più di 20 giorni e del contratto scritto nemmeno l’ombra: avevo il dubbio di essere stata ingaggiata in nero ed alla prima occasione sono andata al CPI che mi ha confermato l’assunzione, ma al 2° livello. Purtroppo non ho testimoni per le consulenze che gli faccio ed i lavori scritti sono compatibili con livelli inferiori anche se me li danno da fare perché sono l’unica che ci riesce… Fatto sta che in qualche modo gliela farò pagare: intanto dovrebbero avere una sanzione da 250 a 1500 euro per la mancata consegna del contratto+il tempo intederminato. Cercherò di non sporgermi troppo in prima persona altrimenti mi assumeranno in T.I. ma mi indurranno a scappare. Se vado alla DPL, fino a che punto potranno aiutarmi? Daranno solo la sanzione per la mancata consegna del contratto o potranno avviare qualche procedimento per il tempo indeterminato? Io di sicuro non suggerirò all’azienda, come qualche “pacifista”consiglia, di richiedere il contratto prima di iniziare qualche azione contro di essa: troppo comodo prendermi per fessa ed ancora essere graziati sempre per mia mano. Spendono e spandono in continuazione per macchine e telefoni costosi, non è giusto che vadano a speculare su 200 euro, che oltretutto non sono regalati ma lavorati onestamente… pertanto in qualche modo devo difendermi. Grazie a chi vorrà rispondere

  5. CHRISTIAN scrive:

    Buongiorno dottoressa Di paolo.
    Scusi anche me per il ritardo ma vedendo che non rispondeva nessuno avevo quasi perso le speranze.Mi riferisco all`art.2 comma 1 bis del dlg 368/2001.
    Sono stato assunto con un solo contratto come postino(3 mesi).Voci dicono che il mio articolo e` palesemente anti/costituzionale di fronte agli occhi della corte europea,la quale tra 2 anni max dovrebbe dichiararsi su quest`ultimo.
    La mia domanda e`…ma nel caso in cui venga dichiarato ANTICOSTITUZIONALE QUESTO ARTICOLO,LA CORTE COSTITUZIONALE E` OBBLIGATA AD ATTENERSI AL GIUDIZIO DELLA CORTE EUROPEA e quindi a RIDICHIARARE L`ARTICOLO 2 ANTICOSTITUZIONALE DANDO OBBLIGATORIAMENTE SOLDI E POSTO AL RICORSISTA?
    Saluti e buon natale a tutti

  6. Dott.ssa Massima Di Paolo scrive:

    Ciao Cristian, credo non sia ancora intervenuta l’attesa sentenza della Corte di giustizia.
    Ad ogni modo la funzione della Corte è garantire che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione e che la legge sia quindi uguale per tutti. I tribunali nazionali sono responsabili di garantire, nei rispettivi Stati membri, la corretta applicazione del diritto comunitario. Vi è il rischio però che tribunali di Stati membri diversi diano un’interpretazione non uniforme della normativa dell’UE.
    Per evitare questo, esiste la cosiddetta “procedura del rinvio pregiudiziale”. Quindi, in caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, un tribunale nazionale può, e in taluni casi deve, rivolgersi alla Corte per un parere. I tribunali nazionali devono tener conto della pronuncia della corte europea e, eventualmente possono poi, sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla ns corte costituzionale che se riterrà potrà dichiarare la norma incostituzionale e quindi abrogarla.Di fatto, per l’art cui ci riferiamo già era stata avenzata richiesta di illegittimità costituzionale ma, la ns Corte l’ha salvata.La sentenza europea è importante, consentirebbe di proporre nuovi ricorsi (e vincerli) a coloro (come te) che hanno stipulato un solo contratto.

  7. CHRISTIAN scrive:

    Grazie mille dottoressa Di Paolo.
    E` stata molto esplicativa in questa sua risposta.
    Confido che la corte europea faccia giustizia per me(ma non solo,PER TUTTI QUELLI COME ME)..spero che l`articolo decada e come si suol dire nelle fiabe….
    CHE TUTTI VISSERO FELICI E CONTENTI
    :-)
    bye(ed ancora grazie)

  8. alex scrive:

    Gentile dott.ssa, mi chiamo Alessandro, vorrei avvere delle informazione in merito all ART 2 comma 1 bis D.Lvo 368/01, come lei sicuramente conoscera o avrà sentito parlare della situazione delle persone che hanno lavorato in Poste Italiane.
    Visto che ho molta confusione, volevo sapere da lei, che cosa accadrebbe alle persone che come me hanno lavorato in poste con un solo contratto di all'incirca 3 mesi/25 giorni nel 2008, qualora la corte europea dichiarasse l'art 2 incostituzionale.
    La ringrazio per il tempo accordatomi

  9. Ciao Alessandro, come puoi leggere dal post, l'art.2 comma 1-bis, dispone una deroga, a favore delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste (quindi alle Poste Italiane), rispetto alla regola generale del tempo indeterminato dei contratti, stabilendo che le Poste possono procedere all'assunzione a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono, senza l'obbligo di indicare nel contratto il perchè dell'assunzione a tempo determinato. (mentre la regola è proprio il contrario, ossia il contratto a termine può essere fatto solo se sono indicati specificatamente i motivi di tipo organizzativo, tecnico etc e, in mancanza di tale indicazione, il contratto si deve presumere a tempo indeterminato).
    E' facile capire che così come è fatto, l'art 2 viola alcuni principi del ns. ordinamento come quello di uguaglianza tra i cittadini.
    La ns. corte costituzionale ha salvato questa norma ritenendola legittima. Se invece, la corte europea dovesse dichiarare che tale norma viola i principi dell'ordinamento, si aprirebbe la possibilità per tutti i lavoratori come te di vedersi riconosciuto un contratto a tempo indeterminato.Questo proprio perchè i singoli stati membri devono uniformarsi alle sentenze Europee. Se vuoi conoscere il meccanismo delle sentenze della Corte Europea, puoi leggerti gli altri commenti a questo articolo.

    • alex scrive:

      Dott. Marosca la ringrazio della risposta molto chiara ed eusauriente.
      Le volevo chiedere invece, visto l'Incostituzionale l’art.4-bis del D.L.vo 368/01 sul contratto a tempo determinato, si potrebbe procedere già ha un ricorsi, per le persone che hanno avuto un solo contratto con poste italiane nel 2008.
      Le faccio questa domanda perchè ho visto che la dott.ssa Di paolo in un commento afferma che ciò è possibile. Quindi non so se rivolgermi ad un legale.

      • Ciao Alex, bisognerebbe prima studiare per bene il tuo contratto con Poste italiane. Ci sono stati casi di ricorsi di lavoratori assunti a tempo determinato come portalettere che ora sono diventati dipendenti di poste italiane a tempo inderminato. A onor del vero ci sono stati anche casi di rigetto dei ricorsi; questo però dipende dai casi e anche dall'interpretazione che ne fa il singolo Giudice. Ad ogni modo io proverei con una consulenza legale. Puoi anche andare da qualsiasi sindacato così risparmi un sacco di soldini ;) . Tienici informati.

        • alex scrive:

          Mi scuso se la disturbo ancora dott Maroscia, ma visto la possibiltà di far ricorso e di provare ad entrare in poste, nn è così male, di sti tempi poi…
          Io ho lavorato nel cmp di bologna dal 3 luglio al 30 settembre del 2008, con contratto adetto Junior, full time.
          Il problema e che ora nn trovo il contratto, che potrebbe rappresentare un casotto, visto che le poste nn rilacsiano un'altra copia del contratto, Però, ho un amico che è stato assunto dalle poste di bologna nello stesso periodo mio, e nello stesso mio reparto, solo 2 gg prima di me, "dovrebbe" avere il contratto uguale al mio.
          Altrimenti dovrei richiedere l 'accesso agli atti, loro non sono tenuti a rilasciarmelo, ma se si fi un'istanza devono motivare il rifiuto, nn so se è cosa semplice negare l'accesso ad un atto per poste italiane..
          Poi lei mi sa consigliare meglio dott Maroscia.
          L unica cosa che ho ritrovato sono le buste paga e il CUD che mi hanno inviato.

          • massimadipaolo scrive:

            Ciao Alex, anche se il contratto del tuo amico, sicuramente sarà uguale al tuo, non puoi utilizzarlo perchè i contratti sono personali; non per altro nel contratto c'è il nominativo del lavoratore. Non ti rimane che richiedere con una raccomandata r.a.r. nuovamente il tuo contratto all'ufficio personale di poste Italiane. Giustifichi la richiesta dicendo che l'hai smarrito. Le buste paga e il Cud saranno utili ma da li non puoi risalire a tutte le clausole del contratto. Quindi procedi con la richiesta.

  10. Cristina scrive:

    Salve ho lavorato con le poste tre mesi nel periodo estivo e ho già fatto ricorso in corte di appello con esito negativo ora il mio avvocato mi chiede se voglio ricorrere in Cassazione ed io non so cosa fare perchè non conosco la legge. Quello che mi spaventa è l'onorario che già devo sostenere per i due ricorsi precedenti visto che mi aveva detto che solamente se vincevo la causa dovevo pagarlo invece non è stato così. La domanda è ho qualche possibilità ricorrendo in Cassazione di vincere la causa?
    grazie a chi vorrà rispondermi…

    • Massima Di Paolo scrive:

      Ciao Cristina, numerose sono le pronunce della Cassazione sul tema dei contrattisti con le Poste italiane che, hanno dato ragione ai lavoratori. L’ultima in ordine di tempo è questa: http://www.lavoroediritti.com/2010/03/cassazione-il-contratto-a-termine-non-puo-essere-uno-strumento-comune-di-assunzione-al-lavoro/. Ovviamente bisogna vedere per bene il tuo caso, sapere le motivazioni del tribunale e della Corte d’Appello e soprattutto i motivi per i quali il tuo avvocato vuole ricorrere in cassazione. Ce la potresti fare (poi dipende sempre dall’interpretazione che ne fanno i giudici).
      non vorrei entrare nella tua sfera economica, ma non so se il tuo avvocato ti ha detto che per tutti i cittadini che non superano una determinata soglia di reddito annuale (in riferimento allo stato di famiglia) c’è il “gratuito patrocinio a spese dello stato”. In pratica, su apposite istanze, gli onorari legali te li paga lo stato. Chiedine al tuo avvocato.
      Io ti consiglio di farci una bella chiacchierata.
      Poi magari se ti va,ci fai sapere cosa hai deciso. In bocca al lupo

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