Corte Costituzionale: Incostituzionale l’art.4-bis del D.L.vo 368/01 sul contratto a tempo determinato

La Consulta, con sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009, si è pronunciata circa la legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, art. 2, comma 1-bis, art. 4 bis e 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368. La corte ritiene fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in riferimento all'articolo 3 della Carta Costituzionale, con la conseguenza che anche ai contratti a tempo determinato, stipulati dalle Poste Italiane, può applicarsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.



30

La Consulta, con sentenza n. 214 dell’8 luglio 2009, si è pronunciata circa la legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, art. 2, comma 1-bis, art. 4 bis e 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.

Per quanto attiene gli articoli 1, comma 1, art. 2, comma 1-bis e 11, la Corte dichiara la piena legittimità costituzionale.

Per quanto,invece, rileva l’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, la Consulta ritiene fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in riferimento all’articolo 3 della Carta Costituzionale, con la conseguenza che anche ai contratti a tempo determinato, stipulati dalle Poste Italiane, può applicarsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.

Cosa prevede il D.Lgv 368/2001?

Il  D.Lgv 368/2001 succesivamente modificato dalla L. 133/2008 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), da attuazione alla direttiva CEE 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES.

L’art 1, ribadisce (come tutti sappiamo) che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato, che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro e che, l’apposizione del termine e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.

Il successivo art 2, dispone una deroga rispetto alla regola generale del tempo indeterminato dei contratti, stabilendo che ” le aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali, con specifiche modalità di tempo e di prestazione di lavoro possono concludere contratti a tempo determinato”, non solo; tale possibilità è data ( a mente del comma 1-bis dello stesso art 2) “anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste (quindi alle Poste Italiane) per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono”.

L’art 4-bis, nel dettare le disposizioni transitorie circa l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine, stabilisce che: “Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ….. in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 , il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto…” .

Perchè è stata sollevata questione di legittimità costituzionale?

Il giudizio di legittimità sollevato dinanzi alla Corte costituzionale censurava proprio la possibilità introdotta dal decreto legislativo 368/2001 art 2, comma 1-bis, per le aziende concessionarie del servizio postale (Poste Italiane), entro determinati limiti temporali (sei mesi nel periodo compreso tra aprile ed ottobre di ogni anno e quattro mesi per periodi diversamente distribuiti) e quantitativi (15 per cento dell’organico aziendale), di procedere ad assunzioni a tempo determinato senza l’obbligo di indicazione scritta della causale (come invece previsto in generale dall’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001).

Non solo; si dubitava anche della legittimità costituzionale dell’art 4-bis della stessa legge che, sostituendo retroattivamente la tutela risarcitoria una indennitaria, violerebbe l’art 3 della Costituzione (principio di ugualianza), perchè riserva una tutela di rango inferiore ad alcuni lavoratori per il solo fatto di avere un giudizio in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione.

Inoltre, anche la disciplina sanzionatoria sarebbe più lieve rispetto a quella prevista per i contratti stipulati a tempo indeterminato, perché l’art. 5, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, richiamando esclusivamente l’ipotesi della successione dei contratti stipulati ex art. 1(contratti a tempo indeterminato) dello stesso decreto legislativo, non prevederebbe la conversione in contratto a tempo indeterminato in caso di successione di contratti regolati dall’art. 2

La decisione della Corte

La Corte, in riferimento agli articoli 1, comma 1, art. 2, comma 1-bis e 11, ha dichiarato la piena legittimità costituzionale.
Per quanto riguarda l’art 4-bis ha statuito che:
“In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall’altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch’essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l’intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l’apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.”

Con questa sentenza deve quindi ritenersi abrogato l’art 4-bis  del D.Lgv 368/2001, i lavoratori assunti da Poste Italiane a tempo determinato, non sono più lavoratori di serie B: Giustizia è stata fatta!


Condividi




Autore: - Profilo Google

Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

Per restare sempre aggiornato, puoi seguirci su Twitter, aggiungerci su Facebook o Google+ e leggere i nostri articoli via RSS. Partecipa alla community e risolvi i tuoi problemi scrivendo sul nostro Forum.

30 commenti

  1. francy scrive:

    ciao a tutti…aiutoooo… questo articolo della corte costituzionale dichiara che l'art 2 comma 1 bis e art 1 sono legittimi?quindi chi ha 4 contratti con l'art 2 non ha possibilità?

  2. antonio scrive:

    salve dott.ssa di paolo,io sono stato assunto dalle poste il 01/07/2010 con un contratto determinato di quattro mesi,quindi il 30/07?2010 scadrà il mio contratto.
    Volevo sapere facendo causa alle poste c'è qualche possibilità per entrare di nuovo?
    La ringrazio anticipatamente.

    • Ciao antonio, io aspetterei intanto la scadenza e vedrei se le Poste hanno intenzione o meno di rinnovarti il contratto. Poi bisogna leggere il contratto e vedere per quali esigenze di hanno assunto a tempo determinato. In linea generale, è possibile vincere un giudizio contro le Poste per questi tipi di contratto. Puoi vederti alcune sentenze negli altri commenti a questo articolo. Bisogna poi vedere che interpretazione ne fa il giudice, poichè ci sono stati anche dei casi per cui il giudice ha ritenuto non valido il ricorso. Il mio consiglio è di andare da un patronato, o, se hai un avvocato di fiducia, e studiare bene la situazione per un eventuale giudizio. In bocca al lupo.

  3. antonio scrive:

    Scusi dott.ssa ma ho sbagliato a scrivere il contratto scadrà il 30/10/2010.

  4. d'anello michele scrive:

    io vorrei una risposta da qualcuno riguardo la mia situazione.dopo 5 sentenze in 3 anni ho vinto ilricorso contro le poste,ho firmato l'accordo,sto lavorando.poste italiane ha liquidato il mio avvocato(4000 euro) edio gli ho dato 500 euro di acconto.ora mi sono stati chiesti altri 4500 euro.E' una parcella giusta'

    • Massima Di Paolo scrive:

      Ciao michele, intanto complimenti per aver fatto valere i tuoi diritti con PI! ma nella sentenza o meglio, nell’accordo fatto con PI, il giudice non fa riferimento al pagamento delle spese processuali? Preciso che le tariffe forensi oscillanno tra un minimo ed un massimo e, l’applicazione è rimessa alla discrezione dell’avvocato. Capisci quindi che l’importo può variare di molto a seconda di ciò che scelga il tuo legale. Ad ogni modo, il tuo avvocato dovrebbe presentarti la tariffa per iscritto e non a voce. Li sono elencante, voce per voce tutti i compensi a lui spettanti per le singole fasi del giudizio. Se non lo ha fatto, pretendila. E’ un tuo diritto.Per controllare la regolarità della tariffa del tuo avvocato, puoi confrontarlo con il tariffario reperibile al Consiglio dell’ordine o su internet.

    • Ciao michele, intanto complimenti per aver fatto valere i tuoi diritti con PI! ma nella sentenza o meglio, nell’accordo fatto con PI, il giudice non fa riferimento al pagamento delle spese processuali? Preciso che le tariffe forensi oscillanno tra un minimo ed un massimo e, l’applicazione è rimessa alla discrezione dell’avvocato. Capisci quindi che l’importo può variare di molto a seconda di ciò che scelga il tuo legale. Ad ogni modo, il tuo avvocato dovrebbe presentarti la tariffa per iscritto e non a voce. Li sono elencante, voce per voce tutti i compensi a lui spettanti per le singole fasi del giudizio. Se non lo ha fatto, pretendila. E’ un tuo diritto.Per controllare la regolarità della tariffa del tuo avvocato, puoi confrontarlo con il tariffario reperibile al Consiglio dell’ordine o su internet.

  5. paolo scrive:

    la durata dei contratti a tempo determinato disciplinati dal d.lgs 6 09 2001 n. 368.per la copertura temporanea dei posti di personale del ruolo sanitario,di operatore tecnico autista di ambulanza e di ausiliario socio sanitario addetto ai geservizi sanitari non puo essere superiore a 12 mesi.gentile dottoressa avendo lavorato piu di 12 mesi e poi licenziata ,posso fare causa per essere reintegrata grazie per una gentile risposta

  6. Viviana scrive:

    Buonasera vorrei porle una domanda, io ho lavorato in posta nel novembre del 2001 come portalettere, ho perso 2 gradi di giudizio ed ora aspetto la cassazione. Mi è stato detto che non ho molte possibilità di vincere perchè nel I° grado non è stata citata la percentuale, è vero? Ora mi domando se è così importante perchè se viene scritto in cassazione non ne possono tenere conto? Grazie anticipatamente per una risposta

  7. Luca scrive:

    COMMENTO ALLA SENT. C. COST. N. 214/09 SULL'ART. 2, C. 1 BIS "DI" POSTE ITALIANE.

    Anche il Tribunale di Milano è condizionato da una Corte di Appello miope (sentt. n. 3594 del 13/4/2010 e n. 505 del 21/6/2010). Quel collegio ripete meccanicamente le seguenti parole senza motivarle:

    <<Quanto al rispetto della soglia percentuale del 15% dell'organico aziendale, il motivo d'appello va disatteso.

    Non si condivide anzitutto la tesi dell'appellante secondo la quale la percentuale richiesta dalla legge debba fare riferimento esclusivamente ai dipendenti che operino nel settore di pertinenza del lavoratore interessato e non sulla base di tutti i dipendenti.

    La norma fa riferimento "all'organico aziendale" e la Corte Costituzionale con la citata sentenza 214/2009 parla del rispetto di una "quota percentuale dell'organico complessivo"..>>.

    Sono affermazioni indegne di un giudice, figuriamoci di un Collegio.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Perlomeno la Corte d'Appello di Roma si contiene in un dignitoso:

    <<Ne deriva un sistema delimitato nella sua oggettività – attività connesse al servizio postale – entro termini temporali e all'interno di limiti quantitativi>> (sent. n. 5295 del 22/6/2011).
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Il Tribunale di Roma, che nel 2008 rimise la questione del contingentamento (15%) alla Corte Costituzionale, espose nella propria ordinanza le stesse memorie difensive di Poste Italiane SpA (Trib. di Roma, ord. del 26/2/2008), dalle quali emerge con chiarezza la stretta funzionalità della tipizzazione legislativa di cui all'art. 2, DLgs 368/01 al servizio universale (di recapito della corrispondenza):

    <<SI COSTITUIVA POSTE ITALIANE S.P.A. DEDUCENDO

    CHE L'ART. 2 COMMA 1 BIS DLgs 368/2001 LEGITTIMA IL RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE QUANDO L'ASSUNZIONE SIA EFFETTUATA DA AZIENDE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO POSTALE, ABBIA LUOGO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI TALE SERVIZIO e duri per un periodo complessivo di 6 mesi se tali contratti sono stipulati tra aprile ed ottobre, e 4 mesi per i periodi diversamente distribuiti nell'arco dell'anno, CON IL LIMITE PERCENTUALE DEL 15% DELL'ORGANICO AZIENDALE ADIBITO ALLE STESSE ATTIVITÀ..

    ..la sussistenza delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine al contratto di lavoro è desunta dalle CARATTERISTICHE PECULIARI DEL SETTORE..

    ..in presenza di altalenanti FLUSSI DI IMMISSIONE DI CORRISPONDENZA sul mercato non sempre prevedibili.. (…)

    Roma, 26/2/2008

    Il Giudice Maria Delle Donne>>.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    La CORTE COSTITUZIONALE (sent. n. 214/2009) ha risposto a quell'ordinanza in modo vaporoso NON perché non sia chiaro che l'assunzione a-causale di cui all'art. 2, c. 1 bis debba strettamente riferirsi alle mansioni DEL RECAPITO POSTALE, e nella misura STRETTAMENTE PROPORZIONATA (15%) all'organico complessivamente ad esse adibito, MA PER DOTARE DI APPIGLI INTERPRETATIVI I GIUDICI DI MERITO, QUALI QUELLI DI APPELLO DI MILANO, AFFINCHÉ IL CASO DELL'ART. 2 COMMA 1 BIS DI POSTE ITALIANE SPA RESTI AVVOLTO IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE NELLE NEBBIE DELL'INCERTEZZA.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    La FUNZIONE CONTEMPERATRICE di opposti interessi (di Stato/del cittadino) incarnata dalla Corte Costituzionale ha del tutto soffocato la prerogativa istituzionale di quel sacro sinedrio: IL GIUDIZIO DELLE LEGGI.

    Sul punto si dovrà prima (O POI) esprimere anche la Suprema Corte:

    <<IL DIRITTO>> NON È UN LIBRO DI MAZZELLA.

  8. MARIA scrive:

    SALVE SONO UN TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA HO LAVORATO A TEMPO DETERMINATO IN UNA STRUTTURA OSPEDALIERA DAL 2001 PER CONTRATTI DI 8 MESI OGNUNO RINOVANDO PER ALTRI 8 MESI, STACCANDO PER POI FARNE ALTRI 16 MESI. ECCO NEL 2005. DA ALLORA NON HO PIU AVUTO NESSUN CONTRATTO. LA MIA DOMANDE E' POSSO FARE RICORSO CHIEDENDO DI ESSERE ASSUNTA A TEMPO INDETERMINATO AVENDO LAVORATO PER DUE VOLTE PER PIU' DI 12 MESI CONTINUATIVI? GRAZIE.

Lascia un commento






Riforma del Lavoro

Rubriche



Chiudi [X]

Seguici tramite E-Mail


Per confermare l'iscrizione controlla la tua posta.