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Il contratto di collaborazione a progetto o co.co.pro

Il contratto a progetto o contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) è disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), di attuazione della legge delega 30 del 2003 e dalla L. 248/2006.

Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità. I rapporti di collaborazione coordinata continuativa, come precedentemente intesi, trovano ancora possibilità di applicazione solo al personale delle pubbliche amministrazioni.

Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista iscritto all’albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale. Non può essere altresì stipulato un contratto a progetto con componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, con i partecipanti a collegi e commissioni, e con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Forma

Il contratto di collaborazione a progetto deve avere forma scritta e contenere necessariamente:

  1. indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  2. indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
  3. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche’ i tempi e le modalita’ di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  4. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
  5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.

Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Corrispettivo

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Obbligo di riservatezza

  • Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo’ svolgere la sua attivita’ a favore di piu’ committenti.
  • Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita’ in concorrenza con i committenti ne’, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne’ compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita’ dei committenti medesimi.

Altri diritti del collaboratore a progetto

  • La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
  • Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo’ comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
  • In caso di gravidanza, la durata del rapporto e’ prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu’ favorevole disposizione del contratto individuale.

Estinzione del contratto e preavviso

  • I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
  • Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita’, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Assegni per il nucleo familiare e indennità di disoccupazione

I lavoratori con contratto a progetto hanno diritto a richiedere gli assegni per il nucleo familiare e al termine del contratto, dal 2009, hanno diritto all’indennità di disoccupazione.

Fonte: Testo coordinato del D.lgs 276/2003 con la L. 248/2006

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Schema di contratto di collaborazione a progetto per studio professionale.


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9 Responses to “Il contratto di collaborazione a progetto o co.co.pro”

  1. modaudo silvia Says:
    dicembre 7th, 2009 at 13:49

    racconto quanto accaduto nella speranza possiate fare chiarezza sui i miei diritti . grazie

    disoccupata di 48 con indennita di disoccupazione dal 15 // 2009 ottengo finalmenet le prime due rate a inizi di ottobre . sempre ad inizi di ottobre per colmare le enormi difficolta del conto corrente personale (sono capofamigla madre acarico mutuo prima casa per entrambe ecc ) accetto un lavoro occasionale propostomi da saba italia spa di verona come parcheggiatrcie per il mese d ottobre . faccio presente che sono percettrice di indennita e pertanto no disponibiel ne a un progetto ne a nessuna altra forma di contratto che possa far decadere l indennita ( da maturare 5 mesi) . pertanto mi viene detto da saba che la mia sarebbe stata una prestazione occasionale / prestazione d opera nel limite max di 30 gg e di minima portata esente da tassazioni e altro. mi dicon anche non necesario comunicaer a inps il mio inizio di prestazione erche averbbero fatto loro . si e’ sempre paralto d prestazione occasionale o accessoria . cosi inzio a prestare la mia presenza snel parcheggio in base ad un calendario di presenza stabilito di settimana in settimana .al meta mese chiedo dettagli su come gestire la prestazione occasionale ..se emettere ricevuta o altro. ancora una volta ribadiscon che fanno tutto lorro . mi giunge busta paga a fine mese con indicato collaborazione e voci inps e inail con trattenute su imponibile di 8,57% per inps e 1,007 per inail . mi allarmo immediatmente intuendo che qualcosa non appare rispondenet agli accordi . mi dicono che l assunzione e’ partita come mini co co co . nessu contratto? nessun altra infomazione o confronto mi e giunat n el mese di prestazione svolta . oggi l inps ha bloccato l indennita (persa definitivamene) in qunato saba italia ha registrato la mia prestazione come collaborazione a progetto /co co co e sotto tipo mini co co co . questa registrazioe e’ passata al cpi di verona che a sua volta ha passato notifica a inps che a stoppato l indennita. mi trovo di frone ad un datoe di lavoro che senza accordi scritti nn ha fatto alcun contratto a progetto con la sottoscritta e nnostante cio ora io solo l unica danneggiata . il cpi di verona mi dice che devo esiegere rettifica da saba o andar per vie lagali in qunato nn esiste un progetto ( o pretendere una assunzioen subordinata a tempo determinato di un mese / rettificare la registrazione dell assunzione o in alterantiva adeguare la descrizioen a prest. a intermittenza/chiamata) . solo cosi attribuendo alla mia prestazione la descrizione esatta / intermittenza o altresi detta mini co co nel sistema informativo ( che solo il datore di lavoro compila ) con cio si puo ripassare a cpi la nota che a sua volta segnala la rettifica a inps . tutto cio affinche possa io ri ottenere l indennita di vitale importanza . la sottoscritta ha lavorato solo 5 mesi nel corso del 2009 a tutti gli effetti icome dipendente a contratto determinato …. ma oggi la situazione e’ drammatica non avendo di fronte nessuna possibilita di lavoro , senza mobilita, senza indennita . vi pr prego di volermi dare una mano – nn esite un contratto di mini co co co e io ne ero totalmenet all oscuro . il datore di lavoro parlava di nuova regolamentazione delle prestazion icocasionali nei 30 gg limite … accessoria e in verita non ha applicato quanto definito in fase di colloquio . grazie
    silvia modaudo
    cell 347 7890457
    via fratelli govoni 12 verona

  2. Antonio Maroscia Says:
    dicembre 7th, 2009 at 15:12

    Ciao Silvia, purtroppo la tua situazione è abbastanza complicata in quanto l’INPS non ammette errori da questo punto di vista. Sinceramente non so neanche se tu possa rivalerti nei confronti dell’impresa che ti ha fatto il contratto. Certo se non hai firmato nulla puoi rivolgerti ad un avvocato o un sindacato e vedere di farti annullare o modificare l’assunzione, in quanto il cocopro prevede la forma scritta, mentre il contratto di collaborazione accessoria no; in seguito all’annullamento o alla rettifica potresti riaprire la pratica all’INPS, ma i tempi sono lunghissimi. Per ricominciare la disoccupazione avresti bisogno di un nuovo contratto a tempo determinato che può durare anche una settimana, in quel caso se tornando a ritroso hai ancora le famose 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni puoi rifare domanda di disoccupazione senza problemi. La settimana di contribuzione potrebbe arrivare anche dalla stessa azienda che ti ha sbagliato il contratto, prova a chiedere a loro… fammi sapere come andrà a finire e in bocca al lupo!!

  3. butred77 Says:
    maggio 20th, 2010 at 13:51

    Guarda, non vedo come un parrucchiere possa fare un contratto a progetto, comunque se non sei iscritto nell'azienda in nessun modo puoi farlo. Se invece fai parte dell'azienda familiare dovresti già avere una busta paga e l'iscrizione all'inps.

  4. francesco Says:
    maggio 20th, 2010 at 15:53

    Buongiorno,

    un lavoratore che è collaboratore famigliare di una ditta individuale (cioè un parrucchiere) può iscriversi alla gestione separata come cocopro?

    O siamo nell’ambito del lavoro dipendente e quindi c’è incompatibilità tra lavoro famigliare e lavoratore dipendente?

    Grazie ciao,francesco

  5. francesco Says:
    maggio 20th, 2010 at 14:03

    Da quel che mi risulta l'indennità di disoccupazione, facendo riferimento ad eventi antecedenti lo stato di disoccupazione (due anni dall'inizio della assicurazione contro la disoccupazione, un anno di contribuzione DS nel biennio precdente la domanda nel caso di quella ordinaria) non viene meno qualora il lavoratore inizi una attività lavorativa, anche se di carattere occasionale come minicoco.
    I minicoco sono collaboratori la cui durata del contratto non supera i 30 giorni nell'arco dell'anno solare e i 5000 euro di compenso, devono essere iscritti alla gestione separata e versare i contributi del 24,70%.
    Per loro non è prevista una indennità di disoccupazione, la circolare Inps n.36/2010 ha previsto una indennità una tantum, ma solo per i cocopro (purchè in presenza di certi requisiti: reddito non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro, monocommittenza,una mensilità accreditata nella gestione separata Inps nell'anno di riferimento, senza contratto di lavoro da almeno due mesi,accreditamento di contributi nella gestione separata Inps di almeno tre mesi nell'anno precedente).
    Buongiorno,Francesco.

  6. Marco Says:
    giugno 3rd, 2010 at 16:39

    Salve,
    lavoro dalla fine del 2007 per un'azienda con circa 30 dipendenti tutti con contratto a progetto! A tutti gli effetti non si tratta di progetto ma di lavoro subordinato, con tanto di orari lavorativi, giorni di permesso e ferie (a loro discrezione). Il contratto ha sempre avuto scadenza annuale, ma all'ultimo rinnovo mi hanno proposto un progetto con durata 3 anni e scadenza al 2012. Chiaramente ho dovuto accettare, ma lo possono fare o sono obbligati a farmi un tempo determinato o addirittura indeterminato? Nel caso in cui chiedo che venga rispettato il progetto, quindi no lavoro subordinato – no orari lavorativi, che rischi corro? mi possono licenziare prima della scadenza?

    Grazie

  7. butred77 Says:
    giugno 3rd, 2010 at 18:27

    Ciao Marco in questi casi è evidente che l'azienda non rispetta le regole ed è consapevole di quello che fa, quindi devi essere tu a decidere, se fare una vertenza oppure no. Ci sono sentenze in merito che convertono i cocopro in contratti subordinati, ma solo in alcuni casi e comunque dopo una causa civile.

  8. lella Says:
    giugno 19th, 2010 at 16:54

    Salve
    lavoro da 3 anni presso un Ente Pubblico come architetto, il primo anno come borsa-lavoro a seguito di una selezione pubblica, mentre i due successivi mediante cocopro, di cui il primo a seguito di un ulteriore evidenza pubblica con selezione per titoli e per esame orale, il successivo mediante rinnovo.
    Adesso il contratto sta per scadere e dicono (i dirigenti) che non si può rinnovare per la seconda volta il cocopro. Si sta pensando cosi ad un eventuale assunzione a tempo determinato, ma da quanto leggo il contratto a tempo determinato non si può fare nelle pubblieche amministrazioni se non a seguito di prova concorsuale.
    Quindi dopo 2 selezioni pubbliche, 3 anni di lavoro, mi tocca fare l'ennesimo esame per avere un contratto a tempo determinato?
    avete un suggerimento da darmi in merito?
    grazie anticipatamente
    lella79

  9. Riservato Says:
    giugno 30th, 2010 at 15:43

    Come va interpretata la frase "Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista iscritto all’albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale" nel caso di un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri e il cui contratto cococo richiede una consulenza strategica (quindi lavoro intellettuale)?

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