Il lavoro minorile
Per lavoro minorile si intendono tutte le forme di lavoro svolte da minori al di sotto di un’età minima stabilita per legge.
Dagli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione sull’età minima (n. 138) dell’ILO, 1973, viene richiesto di fissare l’età minima di assunzione all’impiego:
- L’età minima di assunzione è generalmente di 15 anni (14 per i paesi in via di sviluppo);
- Lavori leggeri possono essere consentiti dai 13 anni (12per i paesi in via di sviluppo);
- Per tutti i lavori considerati pericolosi per la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, l’età minima è di 18 anni.
Nel nostro ordinamento si è sempre tutelata l’integrità psico-fisica del lavoratore minore, attraverso una normativa protettiva speciale, per lo più derogatoria alla disciplina ordinaria, proprio per la peculiare esigenze di tutela a tale categoria di lavoratori.
Già la nostra Costituzione, all’art. 37 prevede che :” La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme” e che “la legge stabilisce i limiti di età per il lavoro salariato”
La disciplina del lavoro minorile è data dlla L. 977/1967, succesivamente ridefinita dal D.Lgs 345/1999 che fissa un principio generale per il quale l’età minima di ammissione all’impiego deve coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici”.
Requisiti di età e di istruzione per l’ammissione al lavoro
I lavoratori minori di età di ambo i sessi si distinguono in:
- bambini cioè i minori che non hanno compiuto i 15 anni o che sono ancora soggetti all’obbligo di studio;
- adolescenti cioè i minori tra gli anni 15 e 18, non più soggetti all’obbligo scolastico.
Attualmente nel nostro ordinamento l’età per l’accesso al lavoro è elevato dai precedenti 15 anni ai 16 anni; infatti l’istruzione scolastica è obbligatoria per almeno dieci anni e deve essere finalizzata al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. (obbligo di istruzione e formazione).
E’ vietato adibire al lavoro i bambini, salvo che in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè siano attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psico-fisica e lo sviluppo o la frequenza scolastica del minore.
Per essere legittimi i rapporti di lavoro con i bambini occorre una doppia autorizzazione; quella dei genitori e quella del DPL competente.
Lavori vietati a tutela dell’integrità psico-fisica
E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo psico fisico del minore; sono vietati, in generasle i lavori che comportano l’esposizone ad agenti chimici o biologici oppure specifici processi di lavorazione.
A tale divieto si può derogare per gli adolescenti per indispensabili motivi didattici o formazione professionale; alla formazione in aula e per il tempo strettamente necessario; oppure in ambienti di lavoro sotto diretta sorveglianza di formatori competenti.
Per essere ammessi al lavoro, i minori devono essere sottoposti a visita medica preassuntiva che, ne deve giudicare l’idoneità. Anche durante lo svolgimento del lavoro il minore deve essere sottoposto a visite mediche periodiche per accertare l’idoneità all’attività lavorativa cui è addetto.
Rapporto di lavoro
Lo svolgimento del rapporto di lavoro del minore avviene secondo la disciplina vigente per la generalità dei lavoratori, salvo le deroghe e deccezione più favorevoli ai minori.
A tali lavoratori deve essere assicurata la parità di trattamento retributivo a parità di lavoro.
Particolari disposizioni vigono in merito all’orario di lavoro, al lavoro notturno, ai riposi settimanali e alle ferie.
- l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali se si tratta di bambini; le 8 ore giornaliere e le 40 settimanli se si tratta di adolescenti;
- il lavoro notturno è vietato;
- il riposo deve essere assicurato per almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica;
- le ferie annuali non possone essere inferiori ai 30 giorni per i minori di anni 16, mentre per coloro che hanno superato questa età valgono le regole previdte per tutti i lavoratori.
Il lavoro nello spettacolo dei minori di anni quattordici
Abbiamo detto che è consentito l’impiego dei bambini in lavori di carattere culturale, artistico, pubblicitario etc. Il regolamento interministeriale nr. 218/2006 regola il lavor di un minore in programmi radiotelevisivi.
Si afferma, in questo campo, il principio generale della tutela della dignità, immagine, privacy e salute del minore di anni 14. I divieti sono:
- sottoporre i minori ad azioni o situazioni pericolose per la loro salute, o eccesivamente gravose o violente;
- far assumere ai minori di anni 14, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive (tabacco, alcool etc);
- coinvolgere i minori in argomenti o immagini di contenuto volgare o violento;
- utilizzare i minori degli anni 14 in richieste di denaro abusando del normale sentimento degli adulti verso i bambini.
Potrebbero interessarti
Hai una domanda? Falla sul forum. Avrai sicuramente più risposte!
Hai una domanda? Falla sul forum. Avrai sicuramente più risposte!












Uno studente di 15 anni può lavorare per un breve periodo durante le vacanze estive ?
L'età minima di assunzione è di 15 anni compiuti, però devi necessariamente fare la visita medica alla ASL prima di essere assunto.
per stranieri sono sempre eguali oferte di lavoro
xD
E' un tipo particolare di contratto per metterti in regola i fine settimana, ricorda però che devi fare la visita medica obbligatoria prima di poter essere assunta in quanto minorenne.
come vengono versati i contriubuti lavorativi ai minori? E' vero che ogni anno contibutivo regolarmente versato ad un minore vale in doppio?
Questa mi giunge nuova, potrei sbagliarmi ma credo proprio di no.
se un minore lavora in nero, puo' successivamente riscattare a livello contributivo gli anni di lavoro? E se si come?
Ciao Maximo, ogni volta che una persona lavora in nero può chiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, in quel caso dopo una procedura di regolarizzazione il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi arretrati.
e se la cosa e' successa 20 anni prima?
Non credo che dopo 20 anni si possa ancora agire in nessun modo. Comunque se vuoi toglierti ogni dubbio definitivamente ti consiglio di rivolgerti ad un buon avvocato..
mia figlia, quindicenne, 16 anni a settembre, è stata bocciata per il secondo anno al liceo.
vuole smettere e cercare lavoro.
deve assolvere altri obblighi scolastici?
per obbligo scolastico si intende 8 anni di scuola dell'obbligo (5+3); mi sembra che tua figlia abbia assolto all'obbligo scolastico.
buonasera, un minore nato nel 1995 (ha 16 anni compiuti) che ha conseguito la 3a media a giugno del 2011 (è stato bocciato due volte) ha assolto l'obbligo scolastico per un'eventuale assunzione? grazie
ciao Jenny, l'obbligo scolastico si intende assolto, per chi si è diplomato entro l'anno scolastico 2005-2006, con la licenza media. Per tutti gli altri, per considerare assolto il mio obbligo scolastico bisogna aver frequentato 10 anni di scuola (conseguimento della licenza media + altri 2 anni di scuola, anche con eventuali bocciature). E' quanto stabilito dalla Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622, 624, 632.
si può prendere però in considerazione (se si vuole lavorare) il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; questo il link: http://www.lavoroediritti.com/2011/08/approvato-d…
buona sera uno studente nato nel 1996 ma un anno avanti con la scuola può considerare concluso il suo obbligo scolastico o deve aspettare di compiere 16 anni per ritirarsi dalla scuola?
ciao tommaso, l'obbligo scolastico si intende assolto, per chi si è diplomato entro l'anno scolastico 2005-2006, con la licenza media. Per tutti gli altri, per considerare assolto l' obbligo scolastico bisogna aver frequentato 10 anni di scuola (conseguimento della licenza media + altri 2 anni di scuola, anche con eventuali bocciature). E' quanto stabilito dalla Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622, 624, 632.
si può prendere però in considerazione (se si vuole lavorare) il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.