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Il lavoro ripartito o “job sharing”

Il lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro subordinato, introdotto con  il D.Lgs 276/03, caratterizzato dal fatto che la controparte del datore di lavoro è rappresentata da due lavoratori i quali assumono in solido l’adempimento di un unica e identica obbligazione lavorativa.

Deve essere stipulato in forma scritta e, la sua disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva. In mancanza di questa, si dovrà applicare la normale disciplina del lavoro subordinato.

Il lavoro ripartito si caratterizza  per l’elasticità della prestazione lavorativa e per il vinvolo di solidarietà tra i due lavoratori.

Infatti:

  • i lavoratori possono liberamente e in qualsiasi momento decidere di sostituirsi tra loro;
  • possono decidere di modificare la collocazione temporale del loro lavoro, quindi dei turni da svolgere;
  • ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. Pertanto il datore di lavoro può esigere che l’esatto adempimento dalla prestazione da ciascun lavoratore.

La facoltà dei lavoratori di variare il proprio orario di lavoro o di sostituirsi fra loro deve però essere prevista nei contratti collettivi o individuali; diversamente ciascun lavoratore dovrà attenersi alla ripartizione dell’attività lavorativa così come previsto nel proprio contratto.

Se uno dei due lavoratori non adempie alla sua attività lavorativa , il contratto di lavoro cessa se l’impossibilità è definitiva; se l’impossibilità è temporanea (ad es. una malattia), il datore di lavoro può comunque risolvere il contratto qualora non abbia più interesse all’attività lavorativa.

In caso di impossibilità di uno dei lavoratori, sono vietate dalla legge, sostituzioni da parte di terzi lavoratori; tuttavia vi si può procedere su consenso del datore di lavoro.

Le dimissioni o il licenziamento di uno solo dei lavoratori coobbligati comporta il licenziamento anche dell’altro lavoratore, a meno che, su richiesta del datore di lavoro, questi si renda disponibile a svolgere per intero l’intera attività lavorativa.

In questo caso il contratto di lavoro di job sharing si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato e la remunerazione deve essere equivalente a quella di altro lavoratore di pari livello.

Con lo job sharing, ciascun lavoratore svolge la propria attività per un orario ridotto rispetto al tempo pieno; tuttavia il lavoro ripartito  non  è un contratto di lavoro part-time.

In effetti ciascun lavoratore è responsabile nei confronti del capo di tutte le ore lavorative dovute; la riduzione dell’orario effettivamente svolto, riguarda solo il rapporto interno tra i due lavoratori. Il lavoro ripartito è assimilabile al part-time solo per quel che riguarda le prestazioni previdenziali e assistenziali.

Lo job sharing non va confuso neanche con un’altra forma particolare di lavor che è lo “job splitting” caratterizzato dalla divisione di un unico posto di lavoro a tempo pieno in due posti di lavoro a tempo parziale. Con questa forma particolare di contratto, esistono due rapporti di lavoro, indipendenti tra di loro mentre, nello job sharing, l’obbligazione lavorativa è una sola e può essere svolta alternativamente da uno o l’altro dei lavoratori, secondo orari e turni dagli stessi concordati.

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Flash News

  • 10/3/2010 - 15:51
    Il governo dice no al prolungamento della Cassa integrazione

    Il ministro Sacconi ha annunciato che il governo darà parere negativo all’emendamento approvato in maniera bipartisan che allungava la cassa integrazione guadagni da 52 a 78 settimane.
    Il ministro  ha affermato che è una “norma inutile”, perché i nuovi strumenti già “proteggono bene” i lavoratori delle aziende in crisi. In particolare, Sacconi ha sottolineato che è stata semplificata la procedura per la cassa straordinaria e che con la cassa in deroga si coprono “duttilmente e flessibilmente per un tempo anche indefinito tutti i lavoratori che hanno i requisiti”.
    Fonte www.ansa.it

  • 10/3/2010 - 12:21
    INPS: sospensione dell’obbligo contributivo nell’apprendistato durante i periodi di congedo di maternità e parentale

    “I periodi di congedo di maternità e di congedo parentale sospendono la durata del rapporto di apprendistato.  In questi casi, il termine finale del rapporto subisce uno slittamento di durata pari a quella della sospensione, ferma restando la durata complessiva originariamente prevista.
    L’Inps precisa che analogo slittamento subisce, per tutto il periodo della sospensione, anche l’obbligo di versare la contribuzione in favore dell’apprendista.”

    E’ quanto afferma l’INPS con messaggio del 09/03/2010

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