Seguici tramite E-Mail


Per confermare l'iscrizione controlla la tua posta.




Home » inps » cassa integrazione » Cassa integrazione in deroga per apprendisti e interinali

Cassa integrazione in deroga per apprendisti e interinali




Il 5 giugno 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali, ha pronunciato parere favorevole sulla possibilità per gli apprendisti e i lavoratori somministrati di ricorrere alla CIG in deroga.

La Confindustria, chiedeva parere al Ministero (attraverso un interpello) circa la possibilità per una azienda di richiedere la Cassa Integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti, contestualmente alla richiesta di un trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o straordinario (CIGS).



La Direzione Generale per le attività ispettive del Ministero, dopo aver ribadito la funzione della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, ritiene possibile che un’azienda in crisi, presenti domanda di cassa integrazione guadagni in deroga per i lavoratori apprendisti unitamente ad un’altra volta ad ottenere la CIGO o la CIGS.

Tale possibilità è rinvenuta nell’art. 19 comma 8 della legge nr.2  del 28 gennaio 2009, recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa”.

La legge introduce in via sperimentale per il triennio 2009-2011 la possibilità, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, di usufruire di “un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista”.


L’articolo 19 dispone che:

Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, …. possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.

Per ottenere tali indennità, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede INPS territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all’atto della presentazione della domanda per l’indennità di disoccupazione.

Le prestazioni di cassa in deroga, iniziano a decorrere  nel momento di sospensione del rapporto di lavoro dei lavoratori apprendisti.

Nella risposta all’interpello, si legge infine, come la possibilità di richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga per gli apprendisti, contestualmente ad altra domanda di CIG e CIGS, “garantendo anche agli apprendisti il trattamento di sostegno assicurato agli altri lavoratori subordinati, consente all’impresa di mantenere invariata la propria dimensione aziendale preservandola, inoltre, dal rischio di dispersione del patrimonio di professionalità in via di formazione”.

Fonte :”www.dplmodena.it”

Condividi



Autore: Massima Di Paolo

Avvocato non praticante, dopo una breve ma intensa esperienza nel campo della formazione, mi sono ritrovata a scegliere se rispolverare i codici di Diritto e Procedura Penale o buttarmi in questa nuova esperienza insieme ad Antonio, dopo una attenta riflessione la mia etica ha avuto la meglio ed eccomi qui a parlare giornalmente di uno degli argomenti più scottanti di questo nuovo millennio, il Lavoro e i diritti dei lavoratori. Dopo oltre due anni posso dire di non essermi affatto pentita!
Leggi la scheda autore completa di

Hai una domanda? Falla sul forum. Avrai sicuramente più risposte!

Hai una domanda? Falla sul forum. Avrai sicuramente più risposte!

Calcolo Assegni Familiari

Ultimi commenti