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I contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà sono dei contratti collettivi stipulati tra datore di lavoro e i sindacati maggiormente rappresentativi il cui scopo è di favorire l’occupazione; sono disciplinati dalla L. 863/1984 di conversione del D.L. 726/1984 che prevede due diverse tipologie:

  • contratti di solidarietà difensivi che sono diretti ad evitare la riduzione del personale;
  • contratti di solidarietà espansivi finalizzati ad incrementare l’occupazione.

Entrambi i tipi di contratto utilizzano la riduzione dell’orario di lavoro a fini occupazionali, con la differenza però che, mentre i contratti difensivi sono stipulati da imprese in crisi, quelli espansivi non sono legati ad una crisi aziendale di nessun genere ma, seguono il principio di solidarietà tra lavoratori occupati e quelli disoccupati.

Contratti di solidarietà difensivi

Prevedono una riduzione dell’orario di lavoro ripartendolo fra più lavoratori, allo scopo di evitare il licenziamento dei lavoratori in eccedenza.

A sostegno delle imprese e soprattutto dei lavoratori, per i quali la riduzione dell’orario di lavoro comporta una riduzione anche della retribuzione, interviene lo Stato che concede ai lavoratori un trattamento di integrazione salariale e, ai datori di lavoro una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali.

La riduzione dell’orario lavorativo può essere stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.

La  misura del trattamento di integrazione salariale è pari al 60% del trattamento perso in seguito alla riduzione di orario lavorativo.

Durata del contratto di solidarietà

La durata del contratto di solidarietà non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a ventiquattro mesi.  Superato questo termine, le imprese possono chiedere una proroga di altre 24 mesi; decorso anche tale termine, può essere stipulato un nuovo contratto di solidarietà sono dopo che siano trascorsi 12 mesi.

Chi può usufruirne

La concessione del trattamento di integrazione salariale  è prevista in favore di operai, impiegati e quadri di imprese industriali. In generale, tutti i dipendenti delle imprese che hanno diritto alla CIGS e che hanno stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati maggiormente rappresentativi nel paese.

Non si applica invece ai:

  • lavoratori dei cantieri edili per fine lavoro;
  • lavoratori a domicilio, gli apprendisti e ai dirigenti;
  • lavoratori con contratto a tempo determinato , assunti per far fronte ad esigenze di natura produttiva di carattere stagionale.

Fino alla fine del 2009, alle imprese che non hanno i requisiti per accedere alla CIGS ma che vogliono stipulare contratti di solidarietà difensivi, viene corrisposto un contributo, per un periodo massimo di due anni, pari alla metà del totale della retribuzione dall’impresa non dovuta proprio a seguito della riduzione di orario.

Il contributo  viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati.

Contratti di solidarietà espansivi

Prevedono la riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di consentire l’assunzione di nuovo personale (a tempo indeterminato) e quindi, di incrementare l’occupazione aziendale.

L’art 2 della L. 726/1984 prevede nel caso di ricorso a contratti di solidarietà espansivi, degli incentivi in favore dei datori di lavoro, consistenti in un contributo per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposto, pari (per i primi dodici mesi) al 15% della retribuzione lorda prevista nei Contratti collettivi. Per i successivi due anni, il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10  e al 5 per cento.

Requisiti

Per assumere nuovi dipendenti, utilizzando la forma del contratto di  solidarietà “espansivo” e quindi, per ottenere i benefici sopra richiamati è necessario:

  • stipulare un contratto collettivo aziendale con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale che preveda, al fine di incrementare l’organico aziendale, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e un contestuale piano di assunzione di nuovo personale;
  • che le nuove  assunzioni devono essere effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • l’azienda non deve aver proceduto, nei dodici mesi precedenti le assunzioni, a riduzione di personale o aver fatto ricorso alla CIGS;
  • le assunzioni non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile nell’unità produttiva interessata dalla riduzione di orario o, nel caso in cui i lavoratori maschi siano inferiori numericamente, una riduzione della percentuale maschile.

Per ottenere questi benefici contributivi, il datore di lavoro deve presentare il contratto collettivo stipulato con i sindacati alla DPL di competenza per territorio.

Successivamente la DPL controllerà la corrispondenza tra la riduzione dell’orario di lavoro e le nuove assunzioni e, dopo essersi espressa favorevolmente ne darà comunicazione all’INPS competente.

Il contributo sarà sospeso ove, a seguito di controlli della DPL si riscontrino delle violazioni dei contratti collettivi stipulati.


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