Le dimissioni del lavoratore
Ogni lavoratore ha la facoltà di recedere dal contratto di lavoro stipulato col datore di lavoro trasmettendogli una lettera di dimissioni scritta in forma libera.
La disciplina del recesso del lavoratore è contenuta nel codice civile agli artt. 2118 e 2119:
- se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, le dimissioni prima della scadenza del contratto non sono ammesse a meno che non si verifichi una giusta causa.
- se il rapporto è a tempo indeterminato, le dimissioni sono legittime anche se non si forniscono specifiche motivazioni; l’unico limite da rispettare è dato dal periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo, salvo la ricorrenza di una giusta causa.
Durante il periodo di preavviso, il lavoratore deve svolgere l’attività lavorativa normalmente ed effettivamente (non valgono i giorni di ferie né i periodi di assenza dal lavoro per altre cause) fino al termine dello stesso.
Quando il lavoratore non intenda continuare a lavorare è tenuto a pagare al datore di lavoro l’indennità di mancato preavviso il cui importo è pari alla retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso non lavorati.
Se è il datore di lavoro a rinunciare al periodo di preavviso oppure se le dimissioni sono motivate da una giusta causa, al lavoratore deve essere comunque corrisposta la retribuzione persa per i giorni di preavviso non lavorato.
La giusta causa
L’art. 2119 c.c. Disciplina la “giusta causa” come una causa che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro immediata, senza distinzioni tra rapporto di lavoro a tempo determinato e rapporto a tempo indeterminato.Il recesso è quindi immediato.
Il nostro codice fa riferimento ad una causa che: “ non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto”. Si dice comunemente che la giusta causa sussiste quando i fatti posti a fondamento delle dimissioni configurino una negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
In concreto sono definite per giusta causa le dimissioni (dal lato del lavoratore) per cui :
- il datore di lavoro non paghi la retribuzione concordata;
- non paghi i contributi previdenziali e assistenziali al lavoratore;
- se il lavoratore è costretto a subire situazioni di mobbing o atteggiamenti ingiuriosi o molesti;
- se egli è obbligato a trasferirsi in un nuovo posto di lavoro senza una motivazione plausibile;
- se vi è una modifica peggiorativa della posizione di lavoro (es: retrocessione di inquadramento)
Forma delle dimissioni
Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi modo, anche oralmente, a meno che il contratto collettivo non preveda una forma particolare.
Eccezionalmente e nei casi in cui si ritiene che il lavoratore sia più esposto alle pressioni del datore di lavoro, le dimissioni sono sottoposte ad un controllo amministrativo a garanzia della effettiva volontà del lavoratore. E’ richiesta, ad esempio, la convalida della Direzione provinciale del lavoro per le dimissioni presentate dalla lavoratrice in occasione di matrimonio o durante la gravidanza fino ad un anno di vita del bambino.
Con il D.L. 112/08, viene abrogata la L. 188/07 che poneva l’obbligo al lavoratore di presentare le dimissioni volontarie esclusivamente attraverso la compilazione dei modelli ministeriali o attraverso la procedura telematica.
Pertanto il dipendente che decide di licenziarsi, comunicherà al proprio datore di lavoro il suo intendimento, attraverso la precedente procedura, ossia con una lettera da lui sottoscritta.
Per evitare malintesi è bene inviare la lettera di dimissioni tramite RAR o, se consegnata a mano, non dimentichiamo di portare due copie (una per noi e una per il datore) e di far apporre su entrambe la data di ricezione della lettera stessa con la firma di chi la riceve
Di seguito vi riportiamo due esempi di lettera di dimissione.
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salve,
puo essere giusta causa presentare le dimissioni perchè il contratto di lavoro non è piu un part time 20 ore ma è diventato a chiamata.. mi obbligano a fare straordinari.. ne ho fatti anche il triplo rispetto a quelli previsto del mio contratto…visto che ho scelto il parti time per svolgere anche altre attivita… questo atteggiamento non mi ha permesso di svolgere perchè devo sempre essere obbligatoriamente disponibile…quando mi sono permessa di dire che mi rifiutavo di svolgere lo straordinario senza un consenso scritto che potevo svolgerlo e che se il negozio restava scoperto.. mi hanno detto che ero passibile di licenziamento..e cosi?? e mi hanno detto che ho firmato le clausole di flessibilità e di elasticita..puo essere questo mobbing???
Ciao Pastrokkina, è impossibile darti una risposta esatta e certa. Ti consiglio di rivolgerti ad un legale, oppure ad un buon sindacato e portare tutte le carte relative a questo rapporto di lavoro con te..
lavoro in un ristorante da 11mesi con contratto a chiamata per il licenziamento funzione come 1 contratto normale? se mi faccio licenziare prendo la liquidazione?? aiutatemi