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Cassazione:della sicurezza dell’operaio improvvisato risponde il proprietario dell’immobile
Con sentenza del 21 settembre scorso, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale ha stabilito che il proprietario di un immobile, che abbia affidato i lavori di ristrutturazione ad un semplice operaio, anziché ad una ditta specializzata è responsabile dell’eventuale infortunio dell’operaio stesso, se non prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare infortuni.
Il caso ha riguardato un signore di Foggia che aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione di un suo stabile, in particolare il rifacimento di un tetto, ad un operaio che non era titolare di una impresa edile ma, appunto un dipendente in mobilità di altra impresa. Quest’ultimo, nel corso dei lavori subiva un incidente cadendo dal tetto, da un’altezza di 15 metri.
In pratica la Suprema Corte, accogliendo con rinvio il ricorso della Procura di Bari che si opponeva alla assoluzione del committente, ha affermato che “nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle leggi per la prevenzione degli infortuni, il committente dei lavori è responsabile, nel caso in cui manchi, in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle norme antinfortunistiche”.
Secondo la Corte, proprio il fatto di aver utilizzato per la ristrutturazione dell’immobile personale non qualificato a svolgere quel particolare tipo di lavoro, in quelle condizioni e per di più sprovvisto dei mezzi necessari, faceva nascere in capo al committente l’obbligo di vigilare affinchè “le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme antinfortunistiche”. Tale obbligo nasceva proprio sulla base della pericolosità del lavoro, a prescindere se tra i due soggetti intercorresse un rapporto di subordinazione o meno.
Non c’è dubbio, infatti che il lavoro commissionato era sicuramente un “lavoro pericoloso” perchè svolto a 15 metri di altezza e senza alcun tipo di protezione per evitare cadute dall’alto.
Giustizia è fatta: bisogna sempre rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro! Non si può sacrificare una vita umana in virtù della maggiore produzione o per risparmiare un pò di soldi e di tempo. La vita umana è un valore inalienabile e come tale deve essere tutelata, sempre e comunque.
Fonte: www.cassazione.net
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Quando si cita una sentenza sarebbe opportuno inserire anche i riferimenti….
comunque concordo con il commento.
In ogni caso, indipendentemente dalla sentenza, anche per casi di ditta (e non lavoratore autonomo) non idonea c'è la violazione, a carico del committente, dell'art.90 del d.Lgs 81/2008
Ho trovato la sentenza:
Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 36581/2009 http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/DOCUMENTI/15_…
Il committente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in pregiudizio di V. A. e . . . . lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute.
Ciao Mak, grazie per l'approfondimento molto utile. Torna a trovarci se ti va…