L’assegno per il nucleo familiare
7/10/2009 | Pubblicato da Antonio Maroscia | Commenti (30)
Come nella precedente scheda, premetto che l’assegno per il nucleo familiare è differente dagli assegni familiari.
Benchè si tratti di due tipi di prestazioni INPS pressochè simili che si basano all’incirca sugli stessi presupposti, fra di loro ci sono notevoli differenze che andrò a chiarire nelle loro rispettive schede di sintesi.
Assegno per il nucleo familiare
E’ una prestazione INPS istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps) a particolari condizioni e anche ai lavoratori con contratto di part-time.
CHI NE HA DIRITTO?
- i lavoratori dipendenti in attività;
- i disoccupati indennizzati;
- i lavoratori cassintegrati;
- i lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori assenti per malattia o maternità;
- i lavoratori richiamati alle armi;
- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- i lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- le persone assistite per tubercolosi;
- i pensionati ex lavoratori dipendenti;
- i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
- i soci di cooperative.
QUALI REDDITI SI CONSIDERANO?
Per il pagamento dell’assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, si deve considerare il reddito prodotto nel 2008 (Risultante dalla dichiarazione dei redditi 2009).
QUALI REDDITI NON SI CONSIDERANO?
- Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le pensioni di guerra;
- le rendite Inail;
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- i trattamenti di famiglia;
- i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
- gli arretrati delle integrazioni salariali.
NOTA BENE
L’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.
PER CHI POSSO FARE DOMANDA?
Per i componenti del nucleo familiare:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:
- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all’assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all’assegno solo se risiede in Italia).
L’assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.
LA DOMANDA
Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps; il modulo può essere scaricato a fondo pagina, oppure direttamente nel sito dell’INPS nella sezione moduli; infine può essere reperito presso qualsiasi sede INPS.
A CHI PRESENTO LA DOMANDA?
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla Sede dell’Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps).
CHI PAGA?
Il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’Inps. L’autorizzazione dell’Inps è richiesta per il pagamento dell’assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.
- Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’Inps il rimborso delle somme pagate.
- Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps.
- Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’Inps insieme alla rata di pensione.
L’ASSEGNO AL CONIUGE
L’ assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell’Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell’assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell’Istituto. I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione “Moduli” sul sito dell’Istituto www.inps.it. Il pagamento dell’assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l’Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente.
Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.
ASSEGNO DI SOSTEGNO
I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2008 è pari a € 124,89 al mese per tredici mesi l’anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L’assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal “redditometro”.
Per le domande relative al 2008, il valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.480,91.
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all’Inps il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.
LIMITI DI REDDITO ANNUO
Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge.
I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat.
Modulistica
ANF/DIP. - COD. SR16 - Versione: 2.2 (148,2 KiB, 28.901 hits)
[Nuovo - Aggiornato a maggio 2010] Domanda di assegni per il nucleo familiare per lavoratori dipendenti.
Modello Inps - ANF/PREST. - COD. SR32 (205,1 KiB, 9.347 hits)
[Nuovo - Aggiornato a maggio 2010] Domanda di assegno per il nucleo familiare su disoccupazione non agricola, su indennità di mobilità, su prestazioni antitubercolari e per lavoro svolto come addetto ai lavori domestici e familiari. Domanda per la comunicazione della variazione della situazione del nucleo familiare.
SR27 Mod. ANF/GEST. SEP. - Domanda di ANF (158,7 KiB, 1.629 hits)
[Nuovo - Aggiornato a maggio 2010] Assegno per il Nucleo Familiare, domanda per i lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS
Link: Tabelle assegni nucleo familiare 2010/2011
Link: Tabelle assegni nucleo familiare 2009/2010
Link: Scheda INPS
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gennaio 15th, 2010 at 17:53
Salve Antonio, perchè non riesco a vedere le tabelle di reddito
per nucleo famigliare? Grazie
gennaio 15th, 2010 at 19:21
Ciao Andrea, quello che trovi qui è il link alla pagina dove puoi scaricare le tabelle che cerchi (sempre in Lavoro e Diritti); li, in fondo all’articolo trovi il file da scaricare, a me funziona, però ammetto che stiamo avendo dei problemi con il server negli ultimi giorni, che stiamo cercando di risolvere, e quindi può darsi che sia quello il motivo. Comunque riprova perchè funziona.
febbraio 26th, 2010 at 15:23
Mia figlia è separata ed ha una bambina di 5 anni a carico, lavora in un negozio alla Corte del Sole ( SESTU – CAGLIARI ); non basta la sfortuna che il marito non le passa gli alimenti per la bambina, ma si ci è messo anche il datore di lavoro che ormai da un anno e mezzo non le passa gli assegni per il nucleo familiare.
purtroppo questo signore paga in contanti e non per assegno per cui non si può dimostrare la truffa. come mi posso comportare? c'è modo di avere gli assegni direttamente dall'INPS.
marzo 2nd, 2010 at 16:59
L’azienda mi ha richiesto, oltre all’apposito modulo debitamente compilato, anche il certificato di stato famiglia in quanto a suo dire potrebbe essere richiesto dall’INPS.
Il certificato non mi risulta obligatorio.
Vorrei gentilmente il suo parere.
Grazie
marzo 2nd, 2010 at 16:09
Se malauguratamente quello che scrivi nel tuo modulo non è corretto, l'azienda dovrà ridare di tasca sua i soldi all'INPS, quindi credo che sia legittimo che si tuteli. Del resto io non mi metterei a fare questioni per un certificato… poi se non sbaglio basta anche solo l'autocertificazione.
marzo 9th, 2010 at 21:21
ciao Andrea,vorrei sapere se ho diritto a prendere gli assegni per mio marito che risiede a Barcellona per motivi di lavoro ma che adesso lui e disoccupato noi non siamo legalmente separati,lui e cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno della Spagna e da più di un anno che non lavora,io qua en Italia prendo già gli assegni per le due bambine che abbiamo,mi aspetto l assegno per il congiunge ?
marzo 9th, 2010 at 21:58
Ciao Marcia, puoi chiedere l'assegno anche per tuo marito; non importa se lui risiede in Spagan, la cosa importante è che lui faccia parte del tuo stesso nucleo familiare. Se puoi dimostrare questo ( magari con uno stato di famiglia), non avrai problemi nell'ottenere l'assegno anche per tuo marito.
marzo 10th, 2010 at 20:19
ciao Andrea sono marcia di nuovo,quindi se non e residente a casa mia non posso richiedere gli assegni familiare per lui?nel mio stato di famiglia ce solo che sono coniugata con lui ,allora non posso fare niente ?.ma poi adesso sto compilando la dichiarazione de spettanza delle detrazioni d'imposta non so se devo mettere anche lui nella dichiarazione.
marzo 11th, 2010 at 14:42
Ciao Marcia, puoi chiedere gli assegni anche per tuo marito se risulta dallo stato di famiglia che siete coniugi; non importa dove lui ha la residenza. Se tuo marito è disoccupato puoi inserirlo per le detrazioni.
aprile 6th, 2010 at 21:20
sono un padre con due minori a carico e moglie disoccupata sono due anni che non riesco piu a trovare un lavoro onesto purtroppo ha 45 anni sono considerato fuori mercato sono stato sfrattato potete immagginarvi tutto il resto quello che non riesco a capire e questo perche l’assegno di sostegno viene dato solo a chi ha tre figli a carico mentre io disopcuppato a zero euro con due minori ormai nella poverta totale no? non sarebbe questo un aiuto per la condizzione in qui mi trovo voi che ne pensate? nei paesi nord europei questo avviene mentre i nostri cari governanti con la loro misera paga mensile di questi problemi non ne hanno non mi rimane che ringrarziarli per il loro interesse nei riguardi della famiglia povera italiana oggi e il 6/04/2010
aprile 7th, 2010 at 09:53
Purtroppo i nostri governi di destra e sinistra si riempiono la bocca di tante belle parole, come welfare, sostegno al reddito ecc. ecc. ma poi nei fatti i contributi alle famiglie sono sempre pochi e regolati da leggi che non sono al passo coi tempi. Tanto per dirne una i soldi che sono stati spesi negli ultimi due anni di crisi sono andati a sostegno del reddito delle famiglie con lavoro, vedi la cassaintegrazione, ma per i disoccupati non si è andati oltre gli 8 mesi, se non in qualche caso sporadico. Qui sembra di essere in una giungla e solo i più forti ce la fanno, ma per quanto si potrà andare avanti così?
maggio 20th, 2010 at 17:27
per che il mio datore di lavoro non mi ha pagatoi assegni familiari restanti?la mia decorenza era dal gennaio 2009?
maggio 20th, 2010 at 17:36
Ciao Nicoleta, non so qual è il motivo, ne devi parlare con lui.
maggio 31st, 2010 at 17:59
Saluti.
Io volevo sapere da quando decorre la data per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per figlio a carico e dell'assegno per il nucleo familiare (stante il requisito del reddito) per un bambino adottato. Io ho la sentenza del tribunale di Kiev esecutiva in data 21/03/2010, decreto della Commissione Italiana per le Adozioni di nulla-osta in data 30/03/2010, con visto dell'ambasciata Italiana di ingresso in Italia del 07/04/2010 e decreto del Tribunale di Venezia che dichiara "l'efficacia in Italia con gli effetti dell'adozione del provvedimento pronunciato dalla Ucraina".
A partire da quale data io posso chiedere l'assegno e le detrazioni fiscali?.
Ringrazio sentitamente.
Stefano
giugno 1st, 2010 at 09:29
Ciao Stefano, è una domanda molto tecnica e abbastanza complicata. Io immagino che tu possa iniziare a usufruirne dal giorno in cui la sentenza di Kiev è stata ratificata in Italia. Hai provato a chiedere informazioni all'ente che ti ha aiutato durante il percorso di adozione?
giugno 3rd, 2010 at 07:51
Ti ringrazio della risposta.
Comunque, la sintesi delle varie informazioni che ho ricevuto è che per chiedere questi benefici devo ancora aspettare il decreto definitivo che sarà emesso dal Tribunale di Venezia di ratifica del provvedimento straniero.
Saluti.
Stefano
giugno 7th, 2010 at 11:55
l assegni familiari non pagati per 4 anni saranno rimborsati tutti direttamento al datore di lavoro o l imps fa detrazione di questa somma di contributi del azienda
giugno 8th, 2010 at 15:43
Ciao Mariem, gli assegni familiari comunemente vengono pagati dal datore di lavoro che a sua volta li scala dai contributi aziendali.
luglio 15th, 2010 at 19:38
SALVE POSSO RICEVERE L ASSEGNO PER NUCLEO FAMIGLIARE SI NON LAVORO PIU E NON PRESCIPESCO NESSUN IDENTITA ? GRAZIE
luglio 16th, 2010 at 08:12
Purtroppo l'assegno per il nucleo familiare spetta solo ai lavoratori dipendenti e a coloro che percepiscono una indennità.
luglio 16th, 2010 at 14:51
VOLEVO SAPERE SE NEL CHIEDERE L’ASSEGNO FAMILIARE DEVO INIDICARE ANCHE IL REDDITO DI MIA MOGLIE CHE LAVORA AL VATICANO (STATO ESTERO) E PERCEPISCE UN REDDITO ESENTE DA IMPOSTE IN VIRTU DEI PATTI LATENARENSI…NO CUD NO 730. NEL CASO DEVO DICHIARARLI DOVE VANNO INDICATI NEL MODULO.
GRAZIE INFINITE
luglio 19th, 2010 at 08:28
Non sono un fiscalista, ma immagino che tu debba inserirli, in quanto la normativa sugli ANF parla di redditi familiari. Comunque ti consiglio di rivolgerti ad un patronato, loro sono più esperti in materia.
agosto 4th, 2010 at 11:38
Ciao sono natalino e sono pensionato inpdap
Posso richiedere gli assegni familiari per un figlio maggiorenne che ancora studia?
l mio nucleo famigliare è composto da tre persone, ( io coniuge figlio)
il mio reddito non supera 18000 euro annui
agosto 5th, 2010 at 14:06
Ciao Natalino, purtroppo non puoi richiedere l'assegno per tuo figlio in quanto maggiorenne. L'assegno per i figli maggiorenni può essere chiesto solo per figli inabili o in caso di famiglie numerose, cioè con almeno 4 figli e entro certi limiti.
agosto 10th, 2010 at 17:41
Salve sono Gennaro,mi sono separato a gennaio 2010 dopo la notifica dell'avvenuta separazione 28/02/2010 ho comunicato la mia separazione all'agenzia interinale adecco ho smesso di percepire l'anf. La mia ex moglie nn lavora ma può chiedere lo stesso l'anf al mio datore in questo caso l'adecco?! L'inps ha rilasciato l'autorizzazione da fare recapitare al mio datore di versare l'anf alla mia ex.Fino al 31/07/2010 ho lavorato ancora x l'adecco sempre nella stessa azienda,e dal 01/08/2010 sono stato assunto dalla ditta.Fatto stà ke la mia ex sino ad oggi nn ha ancora ricevuto 1€ sia dall'inps ke dall'adecco.
Sono andato all'inps x avere spiegazioni e mi dice ke loro pagano al mio datore e lui a sua volta dovrebbe versarli alla mia ex.
Parlo con la sig.na dell' adecco e mi dice ke loro nn sono tenuti a pagare mia moglie xkè nn è loro dipendente. Infatti le spiego ke dall'autorizzazione dell'inps fatta recapitare a loro l'inps li autorizza a pagare la mia ex. la sua risposta è impossibile!!!
Allora vorrei sapere ma questi benedetti anf la mia ex può averli o meno cosa devo fare grazie!
agosto 10th, 2010 at 17:43
Salve sono Gennaro,mi sono separato a gennaio 2010 dopo la notifica dell'avvenuta separazione 28/02/2010 ho comunicato la mia separazione all'agenzia interinale adecco ho smesso di percepire l'anf. La mia ex moglie nn lavora ma può chiedere lo stesso l'anf al mio datore in questo caso l'adecco?! L'inps ha rilasciato l'autorizzazione da fare recapitare al mio datore di versare l'anf alla mia ex.Fino al 31/07/2010 ho lavorato ancora x l'adecco sempre nella stessa azienda,e dal 01/08/2010 sono stato assunto dalla ditta.Fatto stà ke la mia ex sino ad oggi nn ha ancora ricevuto 1€ sia dall'inps ke dall'adecco.
agosto 13th, 2010 at 02:31
come faccio a sapere a che punto e la domanda che ho gia fatto per il permeso dell'asegno famigliare????
agosto 19th, 2010 at 19:09
ciao sono una madre straniera ho otenuto permesso per nucleo familiare che gia scaduto ora ho fato domanda di nuovo e mi arrivato dopo 6 mesi per quel periodo datore di lavoro non mi ha pagato asegnio quel secondo che durava solo un anno ga scaduto ho fatto la domanda di nuovo di febraio 2010 e ancora non mi arivata la risposta sto lavorando e sulla busta paga non mi risulta asegnio . Datore di lavoro mi ha chiesto se bimbo in mio carico o meta con padre. Se carico 50% e problematico. Quello che so asegnio famigliare prende uno dei genitori non si divide 50% Grazie
agosto 22nd, 2010 at 10:40
Salve,
Vorrei sapere a chi aspettano gli assegni familiari in questo caso:
entrambi i coniugi hanno un'attività lavorativa e sono assicurati.Hanno 1 figlia minore,1 figlio di 22 anni disocupato nel nucleo familiare.Chi deve presentare la richiesta degli assegni familiari?
Grazie Daniela.
agosto 31st, 2010 at 11:24
Gli Anf spettano solo ai lavoratori dipendenti.