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Pubblico impiego: circolare di chiarimento di Brunetta sul pensionamento con 40 anni di contributi

Lo scorso 16 settembre, il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la circolare nr. 4 al fine di chiarire le ricadute sui destinatari della legge n.15/2009, in vigore da marzo ad agosto di quest’anno, e per meglio illustrare l’ambito di applicazione della norma. In sostanza, la circolare non fa altro che confermare quanto già illustrato con la circolare nr. 10 del 2008.

Sappiamo infatti che, in ossequio alla legge 3 agosto 2009 n.102 di conversione del decreto anticrisi (78/2009), le pubbliche amministrazioni, con atto unilaterale, possono mandare in pensione i dipendenti che abbiano raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva. La novità è rappresentata dal fatto che,  l’anzianità necessaria per il pensionamento verrà calcolata sull’età contributiva (massimo di 40 anni) e non, come previsto in precedenza dalla legge delega nr. 15/2009, sul servizio effettivo. 

L’art 35-novies della l.102/09 dispone che:

« Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni … possono, a decorrere dal compimento dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici…. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

Ambito soggettivo di applicazione

La nuova circolare chiarisce che la norma si applica anche al personale dirigenziale, con la sola esclusione dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.  La norma si applica anche al personale che ha ottenuto il ripristino o il prolungamento del rapporto con l’amministrazione di appartenenza (ex art. 3 l350/03) essendo stati sospesi dal servizio o dalla funzione o, avendo chiesto di essere collocati anticipatamente in riposo. Per i comparti difesa, sicurezza ed esteri, la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio.

Carattere eccezionale dell’intervento

La circolare n.4/2009 chiarisce inoltre il carattere eccezionale dell’intervento limitato al triennio 2009-2011. La facoltà di recesso unilaterale può essere quindi, esercitata fino al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva.

Momento in cui la facoltà può essere esercitata

La risoluzione può essere esercitata “a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente”. Pertanto la risoluzione avrà efficacia dal giorno successivo al raggiungimento dell’anzianità contributiva, fermo restando l’obbligo per la P.A. di comunicazione dell’avviso con almeno sei mesi d’anticipo. In ogni caso la risoluzione non può operare successivamente all’anno 2001.

La nuova disciplina permette alla P.A. di scegliere il momento in cui far cessare il rapporto; soddisfacendo così, sia l’esigenza di adeguamento al fabbisogno professionale reale, sia la necessità di evitare che il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e previdenziale a causa del comportamento del datore”

Immediata applicabilità della norma

La norma è immediatamente applicabile sia per il personale non dirigenziale che per quello dirigenziale.

Per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l’entrata in vigore della norma, resta valido quanto disposto nella circolare nr.10/2008 ossia che se l’amministrazione ha intenzione di avvalersi della facoltà di recesso, questa deve essere indicata nel provvedimento di conferimento dell’incarico.

Fonte: www.innovazione.gov.it

In allegato la circolare nr.4/2009

  Circolare nr.4/2009 (4,2 MiB, 1.316 hits)
Circolare ministro Brunetta nr. 4/09 sul pensionamento pubblici dipendenti


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5 Responses to “Pubblico impiego: circolare di chiarimento di Brunetta sul pensionamento con 40 anni di contributi”

  1. Federica Says:
    febbraio 19th, 2010 at 14:31

    I ricercatori universitari di ruolo non sono contrattualizzati come i docenti della Scuola e il loro pensionamento non è legato all'anzianità massima contributiva di 40 anni,ma ai 65 anni di età.Non avendo il ministro Brunetta indicato i Ricercatori universitari di ruolo tra gli esclusi dalle leggi 133 e 102 alcune Università hanno licenziato i Ricercatori con 40 anni di contributi (IN PARTE VOLONTARI).Qualche giurista può chiarire questa contraddizione?

  2. massimadipaolo Says:
    febbraio 25th, 2010 at 21:26

    Ciao Federica, ho segnalato questa notizia, ma a dir la verità, la normativa non è molto chiara sul punto. Provo comunque a fare una ricerca anche perchè l'argomento merita un buon approfondimento. Potresti però chiedere ad un dirigente o forse anche ad un patronato di categoria. Cmq appena ho notizie ci risentiamo.

  3. sonia Says:
    marzo 26th, 2010 at 17:54

    in sostanza si tratta di un licenziamento. pertanto l'avere maturato 40 anni di anzianità è "giustificato motivo" per essere licenziati? c'è qualcosa che non quadra… se non è successo un finimondo è solo perchè la maggior parte della gente in pensione ci vuole andare, e quelli che invece non vorrebbero andarci sono una rarità!

  4. Antonio Maroscia Says:
    marzo 29th, 2010 at 05:50

    Ciao Sonia, credo che sia proprio così!

  5. angelo Says:
    maggio 31st, 2010 at 15:13

    Desidero sapere cosa è cambiato con la legge "BRUNETTA" per quanto attiene la trasformazione del contratto di lavoro da tempio pieno a "part-time".
    Sono un dipendente pubblico comunale fascia "D" incaricato dal 2006 quale Dirigente di Settore.
    Grazie
    Princi

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