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Contratto di inserimento

Il contratto di inserimento è contratto di lavoro a tempo determinato, diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone.

Disciplinato dalla D.Lgs. 276/03, il contratto di inserimento è stato introdotto in sostituzione del contratto di formazione lavoro che, in origine, a fianco dell’apprendistato, costituiva l’altra tipologia contrattuale a finalità formativa.

Destinatari

Possono essere assunti mediante contratto di inserimento:

  • tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • i disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
  • i lavoratori con più di 50 anni di età privi di un posto di lavoro;
  • i lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
  • le donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche ove il tasso di disoccupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% di quello maschile o, il tasso di disoccupazione femminile deve superare del 10% quello maschile;
  • le persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

I contratti di inserimento possono essere stipulati in tutti i settori di attività da tutti i datori di lavoro, fatta eccezione per la P.A. (enti pubblici economici, imprese, consorzi, associazioni sportive etc).

Unico limite è il mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

Disciplina

Il D.Lgs. 276/03 rinvia per la disciplina del rapporto di lavoro alle disposizioni stabilite in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato in quanto compatibili.

Per l’istaurazione del rapporto di lavoro è necessario un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire  l’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore al contesto lavorativo ed i cui contenuti devono essere previsti nei CCN.

Il progetto deve essere concordato preventivamente tra datore e lavoratore e va indicato nel contratto. A pena di nullità è richiesta la forma scritta del contratto di inserimento pertanto, in sua mancanza il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Il contratto deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore ai 18 mesi (36 mesi nel caso di assunzione di lavoratori disabili). Il contratto non è rinnovabile e, eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo legale di durata del contratto  (ossia 18 mesi).

Nel caso in cui la lavoratrice usufruisca di congedi di maternità è espressamente prevista la sospensione del rapporto di lavoro, con continuazione al termine del periodo di assenza.

Se il rapporto continua alla scadenza del termine stabilito, si trasforma in un normale contratto a tempo indeterminato. La trasformazione del contratto opera solo decorsi 30 giorni dalla sua scadenza.

Agevolazioni economiche

Le agevolazioni economiche per il datore di lavoro sono:

  • al lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere attribuito un inquadramento inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori con mansioni al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto di inserimento; Tale demansionamento è stato escluso, salvo diversa previsione dei CCN, in caso di assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche ad alto livello di disoccupazione;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari norme o istituti.
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