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Il contratto di apprendistato
9/11/2009 | Scritto da Massima Di Paolo | Commenti (63)
Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D. Lgs. 276/2003 che ha riformato la precedente normativa in materia. In pratica è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo in virtù del quale, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una retribuzione ma, anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualifica tecnico professionale o di un titolo di studio.
All’apprendista devono essere assicurati percorsi di formazione interna finalizzati all’apprendimento pratico delle capacità lavorative richieste per la qualifica da conseguire, nonché dei percorsi di formazione esterna all’azienda necessari per acquisire conoscenze teoriche.
Esistono tre tipi di contratto di apprendistato:
- contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante;
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Questo tipo di contratto mira al conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio. E’ rivolta a giovani e adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino ai 18. La durata del contratto non può essere superiore ai 3 anni.
E’ richiesta la forma scritta del contratto con espressa indicazione della prestazione di lavoro, del piano formativo individuale nonché della qualifica professionale da conseguire.
Contratto di apprendistato professionalizzante
Il fine di questa tipologia di contratto è il conseguimento di una qualifica professionale attraverso la formazione sul lavoro ed è rivolta a soggetti di età compresa tra i 18(17 se già in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni. La durata del contratto non può essere inferiore ai 2 anni e superiore ai 6.
A differenza dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di formazione, l’apprendistato professionalizzante non fa conseguire una qualifica o un titolo di studio ma, permette di accrescere le competenze tecniche di un giovane al fine di farlo divenire lavoratore qualificato.
E’ prevista la forma scritta del contratto, con espressa indicazione della prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e dell’eventuale qualifica conseguita.
La formazione deve svolgersi per almeno 120 ore annue; l’addestramento pratico-teorico, può essere effettuato interamente in azienda (con la presenza di un tutor interno) o attraverso formazione a distanza. La disciplina di questi aspetti è rimessa totalmente ai CCN.
Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Questa tipologia contrattuale è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli universitari e della alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore, da parte di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Non è previsto un limite di durata contrattuale. La sua effettiva regolamentazione è rimessa alle Regioni e, per gli aspetti relativi alla formazione è prevista l’intesa con le associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori con università e istituzioni formative.
Per tutte le tipologie di apprendistato è previsto che:
- il contratto di apprendistato può essere stipulato da qualsiasi datore di lavoro;
- il numero di apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro, a meno che non diversamente stabilito dai CCN.
- non possono essere assunti più di 3 apprendisti se non vi sono lavoratori qualificati o specializzati o se essi sono in numero inferiore a tre;
- l’apprendista, durante lo svolgimento dell’apprendistato può essere inquadrato in una categoria professionale inferiore ( ma per non più di due livelli) di quella spettante per la qualifica al conseguimento della quale è finalizzato il contratto;
- gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici per il calcolo della dimensione aziendale;
- per i datori che assumono apprendisti, sono previsti degli incentivi economici consistenti in una ridotta contribuzione previdenziale e assicurative.
Le agevolazioni economiche previste sono subordinate alla effettiva formazione. Nel caso in cui si accerti un grave inadempimento dell’obbligo formativo, imputabile esclusivamente al datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare agli istituti previdenziali la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta.
Per le prime due tipologie di apprendistato è previsto, inoltre, il divieto di retribuire l’apprendista mediante cottimo e la facoltà del datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto alla scadenza (solo per giusta causa o giustificato motivo).
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dicembre 28th, 2009 at 08:38
Ciao Massima,
complimenti per l’articolo. Mi permetto di integrare alcune informazioni.
La durata minima di due anni dell’apprendistato professionalizzante dopo il decreto “Sacconi” 112/2008 è stata eliminata, cosi come il monte ore annuale, che in caso in cui il ccnl lo preveda può essere anche inferiore. La certificazione delle competenze, nel caso in cui il lavoratore desideri acquisire una qualifica professionale, è rimessa alle Regioni attraverso gli enti formativi accreditati. La sanzione prevista nel caso in cui l’azienda sia l’unica responsabile della mancata formazione del lavoratore è pari alla differenza tra la contribuzione dovuta e quella versata, maggiorata del 100%.
Un abbraccio.
dicembre 28th, 2009 at 09:54
Ciao Matteo, ti rispondo al posto di Massima,
in effetti è da un po’ che ho in programma di ampliare questa guida proprio per inserire le norme relative alla formazione dell’apprendista contenute nel decreto cd “Sacconi”; lavorando in Molise non ho ancora dovuto prenderle in considerazione in quanto la mia Regione non le ha ancora recepite formalmente, quindi siamo ancora in una fase transitoria. Comunque se vuoi il nostro invito a scrivere per Lavoro e Diritti è sempre valido… a presto Antonio
gennaio 12th, 2010 at 00:25
Ho una domanda. in questi ultimi 4 anni sto lavorando con contratto di apprendistato, non ho mai seguito corsi di formazione esterni. mi è giunta voce che quindi l’azienda ha l’obbligo di assunzione obbligatoria, è vero oppure no?
– christian -
gennaio 12th, 2010 at 08:59
Ciao Christian, anche se la legge prevede la formazione, molte volte le regioni, che avrebbero dovuto recepire la normativa nazionale, hanno avuto ritardi nell’emanazione delle leggi specifiche. Il mio consiglio è di rivolgerti ad un avvocato esperto in lavoro della tua zona, oppure ad un sindacato di categoria. Comunque a primo impatto mi verrebbe da dirti che gli estremi ci sono tutti. Facci sapere
gennaio 12th, 2010 at 14:06
Grazie Antonio per il suggerimento, in questa settimana, appena mi sarà possibile avrò un colloquio con il sindacato per chiarire la mia posizione. Grazie immensamente
gennaio 13th, 2010 at 11:08
carissimo antonio ,
grazie per i consigli che giornalmente dai per togliere dubbi che angosciano noi lavoratori- ti domando-
e’ vero che anche gli apprendisti possono fare domanda di disoccupazione e come fare? e i requisiti?
ti saluto cordialmente
gennaio 13th, 2010 at 11:59
Ciao Gianni, io sono un lavoratore come voi, anche se mi occupo nello specifico di Lavoro, e quindi per me è un piacere rispondere ai vostri quesiti nel limite del possibile.
Per la disoccupazione per gli apprendisti mi ero ripromesso di fare un articolo apposta, ma non ho ancora vuto tempo come vedi… ho comunque parlato di questo argomento qui:
http://www.lavoroediritti.com/2009/07/la-disoccupazione-ordinaria/
Prova a vedere in fondo all’articolo, nel quale sono indicate molto chiaramente le risposte alle tue domande. Per ulteriori chiarimenti io consiglio sempre di rivolgersi direttamente agli sportelli INPS di zona, chi meglio di loro possono rispondere a queste domande? In più loro possono vagliare caso per caso, proprio perchè a video hanno tutti i dati dei lavoratori…
gennaio 14th, 2010 at 12:47
Salve a tutti,
vorrei rassicurare Cristian (visto che per lavoro mi occupo anche di apprendistato) sul fatto che se un datore non possiede alla fine di ogni anno di contratto, determinati documenti che attestino lo svolgimento di un percorso formativo, ossia come minino di legge:
1) un Piano formativo individuale (controfirmato dal lavoratore)
2) un Registro formativo, o Libretto formativo (con le date, l’orario e le firme dell’apprendista, del docente e del tutor aziendale)
Sicuramente quel datore è venuto meno ai suoi obblighi contrattuali per cui, a prescindere dalla sanzione amministrativa che puo’ essergli commisurata, il lavoratore a diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con la qualifica che avrebbe raggiunto alla fine del contratto di apprendistato.
Saluti.
gennaio 14th, 2010 at 20:07
Salve io ho 28 anni e 2 anni fa ho cambiato completamente lavoro, sono stata assunta come apprendista e ho gia fatto il cfp di 40 ore a settembre 2009 . visto che dopo 2 anni ho imparato il mestiere al 100% potrei dire al mio datore di lavoro di farmi passare operaia?? Capisco che lui ci guadagni e paghi meno tasse, ma io che guadagno meno e lavoro come le altre????
E poi a quasi 30 anni ed essere apprendista mi sembra una presa per i fondelli…..al corso cfp c’erano solo ragazzine e ragazzini dai 16 ai 20 anni……
RISP: GRAZIE
gennaio 15th, 2010 at 10:10
Ciao Sabrina, quanti anni di formazione prevedeva il contratto iniziale? Se sono 3 anni sei arrivata quasi alla fine e il mio consiglio è di pazientare ancora un po’… comunque se proprio non ce la fai puoi chiedere, ma non pretendere dal tuo datore di lavoro di convertirti il contratto a T. Ind., a lui spetterebbero le agevolazioni per un altro anno e quindi potrebbe andar bene a tutti e due.
gennaio 15th, 2010 at 10:34
Ciao, ho un contratto di apprendistato (Metalmeccanici) come Apprendista operatore al pc della durata di 3 anni. Ho trovato informazioni per quanto riguarda le ore di permesso studio etc, ma non sulla retribuzione. Esiste un minimo retributivo?
Grazie,
Ilaria
gennaio 15th, 2010 at 19:11
Ciao, si esiste una tabella da cui puoi prendere i dati retributivi per la tua qualifica e rapportarli al periodo di apprendistato. Come avrai capito, l’apprendista prende uno stipendio ridotto che aumenta semestralmente fino ad arrivare allo stipendio dell’operaio o impiagato qualificato.
gennaio 16th, 2010 at 01:17
Ma allora qualcuno mi sa dire in 1 anno quanto risparmia un datore di lavoro sull’apprendista?
E l’apprendista quanto ci perde di euro annualmente?
Grazie
gennaio 16th, 2010 at 01:18
dw
gennaio 16th, 2010 at 11:19
Ciao Sabrina, un po’ di pazienza!!
Il datore di lavoro risparmia sulla parte di contributi a suo carico, l’apprendista invece arriva gradualmente a prendere la paga che prenderebbe un operaio o impigato assunto con la qualifica che l’apprendista dovrà raggiungere al termine del suo percorso di formazione. Vedi qui http://digilander.libero.it/rsuxerox/rsuxerox/contratti/conmetal/ccnl.htm alla pagina apprendisti c’è la progressione di cui ti parlo…
febbraio 6th, 2010 at 21:36
Scusate… la mia domanda vi potrà sembrare ingenua e pretenziosa ma ho un forte dubbio. Ho 24 anni, e durante gli studi ho sempre lavorato come segretaria in hotel. Il primo datore di lavoro mi ha inquadrato come apprendista (4 liv), poi ho cambiato hotel e ho lavorato per 5 stagioni come impiegata qualificata (sempre 4 liv). ora mi sono laureata e ho cercato un impiego fisso… sono stata assunta come apprendista al 4 liv, quindi inquadrata al sesto per i primi due anni, e al quinto per altri due. Ma mi chiedo… nella mia “storia professionale” ero già stata inquadrata come NON apprendista per quel livello, posso “regredire”??
Grazie mille….
febbraio 7th, 2010 at 12:32
Ciao Michela, la tua domanda è più che legittima, in quanto dopo aver lavorato tanto per raggiungere una qualifica professionale tornare “indietro” non è facile per nessuno.
L’unico dubbio che ho al riguardo è che la tua assunzione pregressa come impiegata qualifica di quarto livello sia avvenuta in settore diverso ossia con un contratto collettivo Turismo, mentre oggi hai ricevuto un contratto di apprendistato professionalizzante in un altro settore e quindi con un CCNL diverso dal precedente in cui eri già qualificata.
In pratica stai imparando un nuovo lavoro e quindi è legittimo da parte del nuovo datore di lavoro reinquadrarti come apprendista.
febbraio 8th, 2010 at 15:43
ciao mi chiamo piero e faccio il cuoco ho 28 anni
egreggi signori io vorrei chiedervi una cosa ..
il fatto e' che ho preso 2 lettere di richiamo per la stessa motivazione ( il ritardo) volevo sapere se azieda puo' mandarti 2 richiami nel arco di una settimana ?
punto secondo .
il mio datore di lavoro assoldato il magaziniere per prendere gli arrivi di tutti i dipendenti ma nn le uscite (con un foglio e una penna volanti ..usa e getta)
il punto e', tutte queste ore in piu' che ho fatto vorre che mi fossero retribuite giustamente visto che mi sta mettendo alle strette e sotto pressione
punto terzo .
ma se io ho fatto gia' 6 anni di aprendistato in un altra azienda, ma e' possibile che ne debba fare altri tre? anche se la legge prevede fino ai 29 anni
grazie di tutto a presto
febbraio 8th, 2010 at 15:58
Ciao Piero, fai attenzione alle lettere di richiamo, di solito arrivano perchè il datore di lavoro ha in mente brutte cose! Con questo non voglio spaventarti, però stai attento a rispondere e contestare il loro contenuto, magari fatti aiutare da un sindacato…
Le ore in più dovrebbero essere retribuite, magari di anche questo nella lettera, cioè che hai fatto ritardo, ma compensi le ore che fai in più la sera, cerca un modo prudente per dirlo
Per quanto riguarda l'apprendistato la legge prevede espressamente che l'apprendistato non può assolutamente superare i 6 anni, l'ho scritto anche nella guida; molte volte i datori di lavoro usano un escamotage per aggirare la legge, cioè fanno fare all'apprendista due percorsi di formazione differente, però penso che un giudice non approverebbe tale azione.
Ti consiglio quindi di rivolgerti ad un sindacato per tutelare i tuoi diritti, porta con te tutte le carte relative al rapporto di lavoro e magari facci sapere come va a finire.
febbraio 9th, 2010 at 00:42
ANTONIO buona sera .e grazie per aver risposto!
si il mio datore a propio queste intenzioni ,dovrei cercare di nn cascare nel tranello diciamo, pero' io le ore in piu' che faccio nn le posso dimostrare come potrei fare?
mi sono anche informato che su le nostre buste paga c'e una clausola delle ore godute….ipotesi 8 ore (che dovrebero essere un giorno al mese di permesso ) giusto?ma che io nn ho mai fatto !!come potrei fare a dimostrare tutte queste cose !
un sindacato dove lo trovo !!??!! nn ho soldi da dargli !!
grazie di tutto!!!
febbraio 9th, 2010 at 08:27
Ciao Piero, l'unico modo per dimostrare che effettivamente presti delle ore di lavoro in più presso la tua azienda sono i testimoni. Questi potrebbero essere chiamati a testimoniare in una eventuale causa di lavoro, però devi valutare bene la situazione.
Per il sindacato io ti consiglierei la CGIL, ma ce ne sono altri altrettanto validi e poi non servono i soldi per rivolgersi ad un sindacato, basta che fai la tessera!
febbraio 9th, 2010 at 15:30
Buon giorno Antonio,
volevo chiedere una cosa, io nel 2005 ho fatto l'apprendista impiegata di V livello per un azienda che è durato un anno. poi nel 2007 un altro uguale di un anno (contratto di commercio) ora vogliono farmi un contratto di apprendista con contratto di grafici posso farlo ancora?…io ho 26 anni?
febbraio 9th, 2010 at 16:26
Cia Stephanie,
da quello che vedo non hai mai terminato il tuo percorso di formazione, quindi l'azienda è legittimata a farti un altro contratto di apprendistato. L'unico appiglio sarebbe se l'azienda che ti assume è sempre la stessa oppure il contratto di apprendistato riguardasse sempre le stesse mansioni. Però cambiando CCNL devi ricominciare il percorso di formazione per arrivare alla qualifica indicata.
febbraio 10th, 2010 at 16:55
Salve Antonio,
se posso volevo lasciare un contributo sulla riassunzione per più volte con contratto di apprendistato. Premetto che l'apprendistato è stato giuridicamente riconosciuto come un contratto a tempo indeterminato, ossia l'aspetto a causa mista (formazione/lavoro) vige solo in ragione di una formazione erogata dal datore e tale da portare alla qualifica il dipendente. Per cui una volta che la formazione viene erogata e certificata un apprendista, per esempio barista, finito il contratto non può nella stessa azienda essere riassunto come apprend.barista, ma soltanto qualificato a T.Ind. A meno che…non voglia fare il cuoco o qualsiasi altra qualifica che non sia barista. Se poi cambia lavoro e azienda è normale che potrà tornare apprendista. Il concetto è: se la formazione viene svolta e certificata (attenzione qui è il punto, perchè se non risulta niente rimanete apprendisti) al termine del contratto si può tornare a fare l'apprendista nella stessa azienda solo se è cambiata la qualifica contrattuale e per esperienza vi consiglio nel caso vi succedesse di stare attenti alle qualifiche, perchè questo è l'escamotage più usato dalle aziende per riassumere la stessa persona come apprendista.
Saluti
febbraio 10th, 2010 at 17:23
Grazie Matteo, penso sia più o meno la spiegazione che ho dato io pochi commenti più sotto, solo in maniera più spiccia. Ben vengano comunque le integrazioni come le tue. La mia esperienza è a livello aziendale e quindi ti dico che di escamotage per aggirare in qualche modo la legge ce ne sono molti, anzi troppi. Si dovrebbe mettere qualche pezza a questa norma, anche perchè se è vero che da ora in poi si potrà fare l'apprendista da 15 anni, si corre il rischio di fare gli apprendi da 15 a 29 anni… mi sembra un po' troppo, anche in tempi di crisi!!
febbraio 11th, 2010 at 12:01
Buongiorno, un informazione: se un apprendista impiegato tecnico settore edilizia si dimette prima della scadenza del contratto di apprendistato ( 4 anni ), il datore di lavoro può comunque rilasciare una qualifica per evitare la riassunzione in un altro posto di lavoro come apprendista? Il lavoro effettuato come apprendista è di 3 anni e 6 mesi. Grazie
febbraio 11th, 2010 at 15:18
Spero che qualcuno mi corregga se sbaglio, ma secondo me raggiungere la qualifica in anticipo, il tuo datore di lavoro dovrebbe trasformare il tuo contratto a tempo indeterminato con la qualifica raggiunta. In quel modo avresti sicuramente l'attestato di qualifica.
febbraio 15th, 2010 at 12:04
Il datore, come a detto bene Antonio, può "qualificare" l'apprendista assumendolo a tempo ind. anche prima della scadenza naturale. Se però cio' non accade, come mi pare sia il caso, il problema ricade nella certificazione e documentazione che si doveva produrre nei 3 anni e 6 mesi di apprendistato. La legge infatti dispone che sia dovere del datore formare l'apprendista almeno per 120 ore annue, parliamo quindi di annualità formative. L'apprendista può richiedere la certificazione delle competenze acquisite,al datore o all'ente formativo che ha gestito la formazione, in maniera tale da scontare i tre anni fatti nell'eventuale prossimo contratto di apprendistato.
Saluti
febbraio 15th, 2010 at 18:41
Buona sera Antonio!!!!grazie per i suoi consigli e risposte a noi care…volevo chiedere quando prende un apprendista con contratto Grafico al livello D2? e se è vero che gli scatti sono semestrali…a me vorrebbero farlo per 3 anni.grazie mille!
febbraio 17th, 2010 at 11:38
Ciao Wendi e scusami per il ritardo…
Visto il livello penso che stiamo parlando del CCNL Grafici Editoriali Industria;
l'apprendistato per il liv D2 ha una durata di 36 mesi e gli scatti sono semestrali:
1. 60% 2. 65% 3. 70% 4. 75% 5. 80% 6. 90%
La paga lorda di riferimento è 1256,2 per 13 mensilità e gratifica natalizia.
Penso sia un buon contratto, soprattutto se sei alle prime armi e hai intenzione di imparare questo lavoro.
febbraio 18th, 2010 at 21:17
buona sera,
vorrei sapere , quando si passa da un contratto di apprendista ad un contratto a tempo indeterminato, le ferie accumulate, vengono perse oppure vengono pagate?
grazie
febbraio 18th, 2010 at 21:36
Le ferie rimangono accumulate, a meno che tu e il datore di lavoro vi mettiate d'accordo diversamente, ma non possono andare perse.
febbraio 21st, 2010 at 13:39
Salve, sono un ragazzo di 25 anni compiuti adesso, volevo porvi il mio problema. Lavoro da cira 3 anni per la stessa ditta, con contratto a termine, rinnovati sempre di seguito, alla scadenza dell ultimo contratto, prima di compiere 25 anni, mi hanno fatto un contratto apprendistato(art. 16L 196/97, inquadrato al 2 livello), con i tempi che corrono ho dovuto firmarlo visto che é difficile trovare lavoro, ora mi chiedo come può accadere che ti mettono in condizioni di accettare le loro condizioni? la retibuzione è minima, non arrivo a fine mese! lavoro nello stesso settore di prima, anche se nel contratto dovrebbe essere un altro, non faccio nessun tipo di corso, formazione e cose varie, lavoro 40 ore settimanali, se capita lo straordinario e a breve devo iniziare a lavorare anche di notte. Sono apprendista, e sono io a insegnare il lavoro ai nuovi dipendenti assunti con contratto a termine che guadagnano piu’ di me. quello che è peggio è che alla fine dei 24 mesi sarà come prima, con contratti a termine o peggio ancora neanche quello! cosa posso fare? come far valere i miei diritti? NON SI PUò CHIAMARE APPRENDISTATO, MA SFRUTTAMENTO!
febbraio 22nd, 2010 at 10:35
Guarda, questo è un caso talmente lampante che merita solo indignazione. Se la tua è una piccola azienda, senza sindacati interni, devi tener presente che dovrai, in un modo o nell'altro, far valere i tuoi diritti direttamente col datore di lavoro. Quindi puoi semplicemente parlarci, facendo presente che le cose non vanno bene e cercando un accordo. Se lui non vuol capire dovrai iniziare una vertenza tramite sindacati di categoria o avvocato di lavoro. Quindi valuta bene il da farsi e prima di agire rivolgiti a qualcuno.
febbraio 22nd, 2010 at 11:27
Buongiorno,ho 23 anni vorrei porle un quesito riguardante il mio contratto di apprendistato part time.. stipulato nell'ottobre 2006 ho la qualifica di apprendista commessa di 4° livello con durata di apprendistato di 48 mesi, altre mie due colleghe hanno questo tipo di contatto ma io sono stata assunta 7 mesi prima delle altre,sarei la più "anziana".La mia domanda è, alla fine del contratto la mia titolare può interrrompere il rapporto lavorativo anche se non ci sono mai stati problemi,o passo di diritto automaticamente operaia a tempo indeterminato? Nell'eventualità il titolare è tenuto,sotto mia richiesta a darmi il preavviso di rinnovo o non rinnovo del contratto qualche settimana prima? Grazie
febbraio 22nd, 2010 at 11:54
Ciao Veronica, ultimamente la Cassazione ha di fatto indicato che il contratto di apprendistato è a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato. Quindi in teoria il tuo contratto dovrebbe automaticamente essere trasformato al termine del periodo di apprendistato, quindi al raggiungimento della qualifica. Per quanto riguarda il preavviso non ci sono regole per i tempi, però la trasformazione dev'essere anticipata da un nuovo contratto di lavoro, che dev'essere accettato dal dipendente, ma stiamo parlando di pochi giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.
Una domanda: ma quant dipendenti ha la tua azienda?
febbraio 22nd, 2010 at 13:56
Siamo in tre apprendiste e due o tre soci..approposito,in caso di crisi dell'azienda se avvenisse un licenziamento e siamo tre ragazze con il solito contratto,c'è una "gerarchia"nel senso che è più a rischio l'ultima arrivata?? come funziona? grazie ancora
febbraio 22nd, 2010 at 16:47
Secondo me in azienda così piccola non possono essere assunte 3 apprendiste, magari ti conviene chiedere assistenza ad un sindacato di categoria, o ad un avvocato perchè secondo me c'è qualcosa che non quadra… facci sapere cosa dicono.
Ma la formazione l'hai fatta?
febbraio 22nd, 2010 at 20:07
si ho fatto l'anno scorso il corso di formazione per apprendisti e un'altro corso di marketing, ho fatto vedere qualche busta paga alla CGIL..sembrerebbe tutto ok..ci hanno assunte tutte nel solito anno,speriamo di diventare operaie tutte il prossimo anno..
febbraio 24th, 2010 at 20:04
Buonasera sono giada,ho 26 anni a luglio mi scade il contratto di apprendistato,per quanto ho capito,se non ci sono gravi motivazioni passerei operaia,se al momento del rinnovo mi accorgessi che mi hanno solo cambiato mansione es.da addetta alle vendita a cassiera..avrei altri anni di apprendistato? cosa dovrò fare?ma dopo i 29 mi dovrebbero passare operaia in tutti i modi..o possono trovare altre escamotage?grazie
febbraio 25th, 2010 at 11:41
Ciao Giada, il tuo datore di lavoro non può farti un altro tipo di contratto senza il tuo consenso. Tutti i contratti di lavoro vanno comunicati per iscritto e devono necessariamente essere sottoscritti da entrambe le parti
febbraio 25th, 2010 at 18:26
salve mi chiamo paolo ho un contratto di apprendistato professionalizzante durata 36 mesi e tutto assieme i mio titolare dice di trovarmi un altro posto di lavoro perchè non gli piace più come lavoro anche che io so che e per la crisi allora la mia domanda è lui mi può cacciare prima che finisce il contratto__
febbraio 25th, 2010 at 21:40
No Paolo, lui non può cacciarti da un momento all'altro, se non per giusta causa (assenze ingiustificate, furti o cose simili) o per giustificato motivo (riduzione di personale). All'inizio del contratto hai avuto un periodo di prova ed è li che il tuo datore di lavoro doveva giudicare le tue doti personali e professionali. Quindi il mio consiglio è di parlarci chiaramente e chiedergli di darti una ulteriore possibilità, anche se ritieni che non hai avuto cali di attenzione. L'apprendistato serve ad imparare il lavoro, quindi anche questo è un lato dell'apprendimento. Poi dipende anche da te, se ritieni che puoi andare avanti oppure non è più il caso di proseguire. Valuta bene e vedrai che non ci saranno altri problemi.
febbraio 26th, 2010 at 17:54
Vorrei sapere una cosa.
Ho fatto l'apprendista per quasi tutta la durata del contratto che mi era stato propinato dal mio datore di lavoro, ma mi sono licenziata pochi mesi prima poiché avevo trovato un impiego a tempo indeterminato, nel quale però non ho superato il periodo di prova. Oggi, dopo + di 2 anni dalle mie dimissioni da apprendista commessa, posso ricominciare nuovamente l'apprendistato presso un nuovo datore di lavoro? Io spero di si poiché il fatto di aver già lavorato come apprendista commessa in un negozio mi potrebbe negare la possibilità di trovare lavoro presso altri negozi che assumono apprendiste commesse.
Saluti
febbraio 28th, 2010 at 18:24
Ciao Claudia, se hai la volontà di ricominciare un nuovo corso di apprendistato penso che non ci siano problemi. In base alla legge dovresti ricominciare dal punto in cui hai terminato l'altro percorso di formazione, ma penso che se c'è la tua volontà di ricominciare da zero non dovrebbero esserci problemi. Tieni presente i limiti di età comunque. Però se sono 2 anni che non lavori puoi avere diritto alle agevolazioni di cui alla 407/90 che per il datore di lavoro sono molto importanti, quindi ti consiglio di recarti in un centro per l'impiego e vedere se hai questi requisiti, in tal caso mettilo ben in evidenza nel tuo curriculum e vedrai che le possibilità di trovare un nuovo lavoro aumenteranno.
marzo 4th, 2010 at 17:07
Ciao mi chiamo Massimo e ho 21 anni mi è stato proposto un otttocom apprendista ella durata di 2 anni volevo sapere se i contributi (per la pensione) valgonocome quelli di un operaio normale e se in caso di malattia soo coperto come un operaio assuntoregolarnte grazie in anticipo
marzo 4th, 2010 at 21:57
Ciao Massimo, il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro come altri; quindi ti da le stesse garanzie di un contratto di lavoro (ad esempio a tempo indeterminato). La differenza sta solo nell'entità dello stipendio che ovviamente non è dall'inizio uno pieno, ma lo raggiungerai pian piano.
Un consiglio: cerca di sfruttare al massimo questa tipologia di contratto per imparare bene il mestiere e farlo tuo; in fondo questa è la vera essenza dell'apprendistato. Buona Fortuna.
marzo 5th, 2010 at 13:42
Ciao a tutti.
Ho la possibilità di essere assunto ed avendo 29 anni (ad agosto) il mio datore di lavoro sta valutando la possibilità di farmi un contratto di apprendistato. Volevo sapere quali sono le retribuzioni cui far riferimento dal CNNL (se ci sono), e cosa devo aspettarmi: da un primo colloquio si parlava di 4 euro e qualcosa l'ora (per un massimo di 7 ore giornaliere), ma io lavorerei 9 ore al giorno (per 5 giorni) più la mattina del sabato: c'è la flessibilità di adeguare la busta paga alle ore effettive? dove posso verificare quanto mi spetterebbe da CNNL? non vorrei che se ne approfittassero….. inoltre io avevo già fatto 2 anni di apprendistato (più di 2 anni fa, e quadagnavo più di 5 euro l'ora, circa 1000 al mese)….questo cambia qualcosa???
Grazie mille e scusate le troppe domande!
Alessio
marzo 5th, 2010 at 15:20
Ciao Alessio, se non so il CCNl a cui ti riferisci non posso aiutarti in nessun modo…
marzo 5th, 2010 at 16:28
save a tutti,
vorrei innanzitutto congratularmi per questo sito di informazione.ciao antonio vorrei farti una domanda,lavoro per una grossa azienda di surpermercati ,ho un contratto di apprendistato di 4 ,sono andata in maternità e’ l’azienda mi ha prolungato il contratto per altri 10 mesi.purtroppo nell’arco di questi anni lavorativi ho mandato un po troppe volte malattia per dei problemi personali,secondo te antonio mi possono lasciare a casa alla scadenza? da premettere che non ho mai avuto lettere di richiamo e di quello che so’ l’azienda difficilmente lascia a casa del personale valide.mi hanno fatto fare corsi di addestramento ma da quasi 1 anno ancora no.grazie ancora!!!
marzo 5th, 2010 at 15:59
Ciao Giovanna, poco tempo fa la legge ha stabilito che il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato. Sulla base di questa sentenza il tuo datore di lavoro non dovrebbe lasciarti a casa… tieni presente che al termine dell'apprendistato l'azienda ha diritto ad un ulteriore anno di di sgravi contributivi, cioè continuerà a pagare i tuoi contributi come se fossi un'apprendista, anche se il tuo contratto sarà di impiagata qualificata e poi secondo me dopo che l'azienda ti ha tenuta per tutto questo tempo non penso che ti sostituirà con qualcuno che dovrà imparare il lavoro da 0.
marzo 5th, 2010 at 16:04
agli apprendisti si applicano come a tutte la altre categorie di lavoratori:l'assicurazione infortuni e malattie professionali, l'assicurazione malattia (con relativa indennità), l'assicurazione contro la tubercolosi, i contributi sono ridotti rispetto agli operai normali, se la azienda poi ha meno di nove dipendenti, la quota azienda è 1,50% per il primo anno,3% per il secondo anno, 10% oltre il secondo anno, questo è ovvio si traduce in una pensione più bassa, almeno fino al termine dell'apprendistato,dato da un montante contributivo più basso, dopodichè trascorso ancora un anno (per il quale la azienda ha diritto alla agevolazione contributiva del 10%), la contribuzione diventa uguale a quella di tutti gli altri lavoratori
marzo 5th, 2010 at 16:10
non c'è problema.
però il Ministero del lavoro con nota dell'11/2/2008 ha specificato che è possibile il cumulo di due periodi di apprendistato purchè il nuovo rapporto di lavoro sia caratterizzato da contenuti formativi diversi ed aggiuntivi rispetto al precedente contratto di apprendistato.
Ti saluto
marzo 5th, 2010 at 16:17
al termine del contratto di apprendistato, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro a norma dell'art.2118 del codice civile:
"Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro."
in mancanza di recesso l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita al termine dell'apprendistato, invece durante il periodo di apprendistato il datore di lavoro può recedere o per giusta causa o per giustificato motivo.
ciao
marzo 6th, 2010 at 11:47
ciao antonio,oggi mi sono inbattuta su un sito del ministero del lavoro ..
link: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A506586D-37... .riguardo a cio' che mi avevi detto ieri, spero che possa essere di aiuto a chi come me aspetta il rinnovo del contratto!!!
marzo 7th, 2010 at 15:03
Ciao Giovanna, grazie per la segnalazione, era proprio quello a cui mi riferivo io. In sostanza ha ragione Francesco dicendo che il datore di lavoro può recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato, ma prima può farlo solo per giusta causa o giustificato motivo, quindi il legislatore ha di fatto equiparato il periodo di apprendistato ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato e l'ha blindato quindi nei confronti di coloro che vorrebbero usarlo solo come manodopera a basso costo.
marzo 11th, 2010 at 13:55
inoltre a quanto ammontano le trattenute per questo tipo di contratto in questa categoria???
marzo 11th, 2010 at 13:31
salve,
sono Valentina.lavoro da 3 anni presso una piccola azienda, con contratto di apprendistato nella categoria grafica/editoria. sono partita da un livello c1, attualmente mi trovo al livello b3, e tra qualche mese dovrei concludere l'apprendistato raggiungendo la categoria b2.
nel frattempo ho fatto un colloquio presso un'alttra società nella quale mi viene offerto un nuovo contratto di apprendistato di 4 anni come project manager nel settore commercio.
loro valutano un mio lorodo mensile nell'ufficio attuale di 1800 e mi propongono una base lorda mensile di 1762 + 100 euro netti
vorrei capire quanto può convenirmi il cambiamento, e sopratutto se la proposta che mi fanno lo stipendio può essere adeguato (vista anche l'esperienza)
grazie
marzo 12th, 2010 at 09:04
Così è un po' difficile da dire, a occhio direi che il CCNL è "Commercio e Terziario Confcommercio", però dovresti farti dire a che liv. vogliono inquadrarti, cioè per project manager intendono Quadro? Se si allora lo stip. è adeguato in quanto l'apprendistato prevede per il lato economico per i primi 2 anni 2 liv. inferiori (=impiegati di concetto) e gli ultimi 2 anni 1 liv. inferiore (=Impiegati direttivi) al livello da raggiungere con la formazione (=Quadro). Poi tieni presente che a settembre ci sarà un minimo aumento, circa 30 € lordi.
marzo 12th, 2010 at 12:50
Ciao sono Alessandro.Sono Apprendista da 42 mesi e tra 6 mesi finisce il mio periodo di apprendista.
Finito il periodo dunque il mio datore di lavoro può decidere di lasciarmi a casa?O automaticamente dovrei diventare a tempo indeterminato?
Non ho capito bene…Ciao Grazie
marzo 12th, 2010 at 14:00
Ciao Alex, al termine del contratto di apprendistato Il datore di lavoro può recedere dal contratto. Tieni presente che se lavori da quattro anni per lui non credo che ormai voglia fare a meno di te, comunque ti conviene parlarci con largo anticipo.
marzo 12th, 2010 at 13:03
Grazie Mille Antonio…Ma il datore,nel caso decida di recedere ha un preavviso da darmi o può dirmelo all'ultimo momento?
Grazie ancora!Ciao!
marzo 12th, 2010 at 14:11
Ora non il contratto a portata di mano, a memoria ti dico di si, ma più tardi ti risponderò con più precisione