Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D. Lgs. 276/2003 che ha riformato la precedente normativa in materia. In pratica è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo in virtù del quale, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una retribuzione ma, anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualifica tecnico professionale o di un titolo di studio.



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Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D. Lgs. 276/2003 che ha riformato la precedente normativa in materia. In pratica è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo in virtù del quale, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una retribuzione ma, anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualifica tecnico professionale o di un titolo di studio.

Il 28 luglio 2011 è stato approvato definitivamente Il nuovo contratto di apprendistato

All’apprendista devono essere assicurati percorsi di formazione interna finalizzati all’apprendimento pratico delle capacità lavorative richieste per la qualifica da conseguire, nonché dei percorsi di formazione esterna all’azienda necessari per acquisire conoscenze teoriche.

Esistono tre tipi di contratto di apprendistato:

  • contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante;
  • contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

Questo tipo di contratto mira al conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio. E’ rivolta a giovani e adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino ai 18. La durata del contratto non può essere superiore ai 3 anni.

E’ richiesta la forma scritta del contratto con espressa indicazione della prestazione di lavoro, del piano formativo individuale nonché della qualifica professionale da conseguire.

Contratto di apprendistato professionalizzante

Il fine di questa tipologia di contratto è il conseguimento di una qualifica professionale attraverso la formazione sul lavoro ed è rivolta a soggetti di età compresa tra i 18(17 se già in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni. La durata del contratto non può essere inferiore ai 2 anni e superiore ai 6.

A differenza dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di formazione, l’apprendistato professionalizzante non fa conseguire una qualifica o un titolo di studio ma, permette di accrescere le competenze tecniche di un giovane al fine di farlo divenire lavoratore qualificato.

E’ prevista la forma scritta del contratto, con espressa indicazione della prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e dell’eventuale qualifica conseguita.

La formazione deve svolgersi per almeno 120 ore annue; l’addestramento pratico-teorico, può essere effettuato interamente in azienda (con la presenza di un tutor interno) o attraverso formazione a distanza. La disciplina di questi aspetti è rimessa totalmente ai CCN.

Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Questa tipologia contrattuale è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli universitari e della alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore, da parte di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Non è previsto un limite di durata contrattuale. La sua effettiva regolamentazione è rimessa alle Regioni e, per gli aspetti relativi alla formazione è prevista l’intesa con le associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori con università e istituzioni formative.

Per tutte le tipologie di apprendistato è previsto che:

  • il contratto di apprendistato può essere stipulato da qualsiasi datore di lavoro;
  • il numero di apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro, a meno che non diversamente stabilito dai CCN.
  • non possono essere assunti più di 3 apprendisti se non vi sono lavoratori qualificati o specializzati o se essi sono in numero inferiore a tre;
  • l’apprendista, durante lo svolgimento dell’apprendistato può essere inquadrato in una categoria professionale inferiore ( ma per non più di due livelli) di quella spettante per la qualifica al conseguimento della quale è finalizzato il contratto;
  • gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici per il calcolo della dimensione aziendale;
  • per i datori che assumono apprendisti, sono previsti degli incentivi economici consistenti in una ridotta contribuzione previdenziale e assicurative.

Le agevolazioni economiche previste sono subordinate alla effettiva formazione. Nel caso in cui si accerti un grave inadempimento dell’obbligo formativo, imputabile esclusivamente al datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare agli istituti previdenziali la differenza tra la contribuzione versata  e quella dovuta.

Per le prime due tipologie di apprendistato è previsto, inoltre, il divieto di retribuire l’apprendista mediante cottimo e la facoltà del datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto alla scadenza (solo per giusta causa o giustificato motivo).


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Autore: - Profilo Google

Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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238 commenti

  1. ELISA scrive:

    Salve,
    ho 26 anni e lavoro in un'agenzia immobiliare da novembre 2008 come segretaria.
    Per un pò mi hanno fatto ricevute per prestazioni occasionali nonostante lavorassi da lunedi a venerdì dalle 14,30 alle 19,00.
    A settembre 2009 mi hanno fatto un contratto a progetto della durata di sei mesi, poi fino a luglio 2010 hanno fatto un contratto di apprendistato professionalizzante part-tima a 24 ore settimanali, che in teoria è nullo (manca scadenza, livello di entrata, intermedio e da acquisire, piano formativo). mai fatto visite mediche, mai avuto extra retributivi per le infinite ore in più, mai corsi per la sicurezza. Nonostante il mio contratto fosse partito a luglio 2010, a novembre mi hanno chiesto di lavorare full time( eppure dal 2008 sanno che sono una studentessa universitaria e non posso impegnare più di mezza giornata).ho accettato di andar via,comprendendo le esisgenze aziendali, a condizione di restare fino a quando non avrò trovato un congruo impiego. Posso chiedere un incentivo economico, visto che la durata minima del contratto di apprendistato è 18 mesi e il mio contratto scadrebbe quindi a marzo 2012? AIUTO SONO VERAMENTE IN CATTIVE ACQUE!!!

    • Ciao Elisa, non capisco quale incentivo intendi, quello che ti posso consigliare è di riveolgerti ad un sindacato e portare con te tutta la tua documentazione, perchè secondo me hai diritto a qualcosa in più di un incentivo per andare via…

  2. Edo87 scrive:

    Buongiorno, mi chiamo edoardo e ho 24 anni. Sono un lavoratore interinale somministrato in un'azienda del settore gomma-plastica. Il titolare ha espresso la volontà di assorbirmi direttamente in azienda facendomi un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi. Da questo periodo verranno scalati quattro mesi essendo gia stato apprendista presso un'altra azienda del medesimo settore.
    Tuttavia alcune affermazioni del titolare mi hanno lasciato perplesso a dir poco….
    In primo luogo mi ha parlato di un contratto a tempo INdeterminato "sotto forma di apprendistato"! Il che immagino lasci supporre che una volta terminato l'apprendistato ci sia comunque la volontà di tenermi, anche se inizialmente l'app. è di per sè un TD.
    Punto secondo:ha affermato che verrei assunto con "livello i" e percepirei circa 1000/1100 euro al mese! Mi chiedo come sia possibile dal momento che nella precedente azienda ne percepivo appena 900 inclusi straordinari……
    L'assunzione è prevista per il 2 maggio dato che il contratto di somministrazione mi scade il 30 aprile. In questi giorni mi sto scervellando su internet ma non ho trovato risposte.
    Sareste in grado di darmi delucidazioni in merito?
    Vi ringazio anticipatamente e porgo cordiali saluti!
    Edoardo

    • Ma il tuo problema qual è? Per paga si intende sempre il lordo, quindi con le trattenute probabilmente arriveresti alla stessa somma di prima, che comunque con l'apprendistato sale ogni 6 mesi normalmente. Il contratto di apprendistato è stato equiparato dalla cassazione in quanto la formazione serve appunto a favorire l'inserimento del lavoratore a tempo indeterminato..

  3. ALINA scrive:

    Buona sera!Sono Alina,io ho un contratto di apprendistato professionalizzante,il mio titolare a datto in gestione il locale.Il nuovo gestore mi ha detto che e obliggato a tenere mi lo stesso contratto,e VERO?Non ce un altra possibillitta,licenziarmi magari e poi essre assunta di nuovo ho sono obliggata a finire in contratto di apprendistato?GRAZIE!!

    • Ciao Alina, ti hanno fatto una nuova assunzione oppure è passato tutto da una società all'altra? Nel primo caso allora potrebbe cambiarti contratto, nel secondo non è obbligato..

  4. lucia scrive:

    Salve,
    mi è stato fatto un contratto di quattro anni di apprendistato professionalizzante ed ora che scade mi hanno detto che mi lasciano a casa. Sei mesi fa mi hanno fatto insegnare il mio laovor ad un'altra persona affiancandola. Un apprendista può insegnare oppure da quel momento li in poi devono cambiare contratto di lavoro???
    Grazie

    • Carla Binci carla b. scrive:

      lucia l' apprendistato è un contratto a causa mista: formazione e lavoro.
      non è corretto farti insegnare ad altri a meno che non siano mansioni esecutive.
      come ti hanno lasciato a casa?
      deve esserci una comunicazione scritta con il preavviso.

  5. Elena scrive:

    Ah benissimo!! Che bella notizia mi hai dato Carla!! Grazie! Ho ancora 3 anni davanti.. vediamo un pò come si muovono!!

  6. Andrea scrive:

    Salve, come vengono gestiti gli straordinari, il tfr, i contributi e la malattia in un contratto di apprendistato professionalizzante? Valgono le stesse regole per i contratti a tempo determinato?
    Grazie

  7. Carla Binci carla scrive:

    marina il minimo di ferie in 1 anno di lavoro è per legge di 4 settimane; se hai 40 ore settimanali di lavoro il minimo di ferie è di 13,33 ore al mese .

  8. nicola scrive:

    Salve a tutti. Io sono stato assunto il 19 giugno 2007 con contratto a tempo indeterminato apprendista 4 livello della durata di 48 mesi.
    A giugno di quest'anno scadono i 4 anni e a quanto ho capito possono rinnovarmi operaio o non rinnovarmi.
    Ho letto che bisognerebbe che l'azienda (supermercato) mi dia comunicazione di NON rinnovo 20 giorni prima, ma la sindacalista mi ha detto che è possibile che non mi diano i giorni di preavviso in quanto essendo scritto nel contratto che la durata èdi 48 mesi quello è gia un preavviso.
    Qualcuno sa darmi lucidazioni in merito? Grazie mille

  9. Valentina scrive:

    Buongiorno. Il mio contratto di apprendistato termina 15 giorni prima che io compia 30 anni. Per tale cavillo, l'azienda del mio capo vorrebbe chiudere la collaborazione l'ultimo giorno utile, licenziandomi, e avendo ancora 29 anni, mi sta proponendo di fare altri 4 anni di apprendistato presso un'altra società di sua proprietà? Può farlo? non c'è alcuna tutela in questi casi??? Mi ritroverei ad aver fatto 8 anni diapprendistato, per altro con i primi 4 risultando licenziata…
    Grazie

    • Ovviamente non può farlo, è evidentemente una elusione della legge, in questi casi il contratto sarebbe non nullo, ma annullabile e un buon avvocato o un sindacato gli farebbero capire che il lavoro non è un gioco..

    • Carla Binci carla scrive:

      valentina ricordati di non cedere mai a dare le dimissioni; in questo modo se il tuo capo ti licenzia (vedrai che non lo farà!) puoi subito impugnare il licenziamento e credo che faticherà a trovare una buona ragione ….

  10. hiro81 scrive:

    Salve al termine di un contratto professionalizzante metalmeccanico industriale si puo' essere lasciati a casa solo perche' l'azienda decide di farlo?grazie ciao

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