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Prima pagina

Le cure termali

Sono una prestazione che l’Inps può concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. Sono previste proprio come le ferie, per permettere il recupero psico-fisico del lavoratore.

Hanno diritto alle cure termali tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Inps. La prestazione non spetta né ai familiari degli assicurati né ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, a meno che non siano titolari di assegno di invalidità.

Condizioni

  • Per poter fruire delle cure termali è necessario essere iscritti all’INPS da almeno cinque anni e avere tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
  • Le cure possono essere praticate per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche e sono previste cure differenti a secondo della patologia riscontrata.
  • Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell’Inps.
  • L’assicurato è tenuto al pagamento del “ticket” nella misura prevista dalla legge.
  • Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico dell’assistito.
  • Le cure termali possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni casi particolari individuati dai medici dell’Inps.

Domanda

La domanda di cure termali va presentata, personalmente anche o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, alla Sede Inps di residenza del lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sul modulo di domanda è già inserito un certificato sul quale il medico di fiducia del lavoratore deve indicare la malattia per la quale vengono chieste le cure termali.

Domanda Respinta

Nel caso in cui la domanda di cure termali venga respinta, il lavoratore può presentare una richiesta di riesame.

L’istanza di riesame può essere presentata alla:

  • DIREZIONE GENERALE presso il Coordinamento generale medico legale da tutti gli assicurati; dagli assicurati titolari di assegno di invalidità in caso di accoglimento o di rifiuto corredate della documentazione sanitaria relativa all’accoglimento dell’assegno;
  • DIREZIONE REGIONALE dagli assicurati che hanno superato il quinto anno di cura (in caso di pratiche già accolte dalla Sede) per la decisione definitiva.

Sul sito dell’INPS possono essere visionate annualmente:

  • il calendario dei turni per le cure termali
  • gli elenchi degli alberghi convenzionati

Avvertenze

L’INPS si riserva la facoltà di accogliere la domanda dopo avere accertato l’esistenza dei requisiti contributivi e sanitari. Il/la titolare di pensione INPS (vecchiaia, anzianità, trattamento di pensione anticipata previsto dalle vigenti disposizioni per i diversi settori di attività) – ad eccezione dell’assegno di invalidità – non ha diritto a fruire delle cure termali. Il/la titolare di assegno di invalidità può ottenere la prestazione a condizione che l’invalidità derivi da forme morbose suscettibili di miglioramento con le cure termali.

Non ha diritto a fruire delle cure termali colui/colei che compie l’età pensionabile di vecchiaia prevista dalle disposizioni in vigore (L.23.12.94, n. 724) nell’anno di presentazione della relativa domanda o raggiunge tale età nell’anno di effettuazione delle cure.

Le cure termali sono concesse per le forme reumoartropatiche e per le malattie delle vie respiratorie e non danno diritto all’indennità economica di malattia. Nello stesso anno solare, il/la richiedente può fruire una sola volta della prestazione, a prescindere dall’Ente che ha concesso le cure termali
(INPS,ASL,altri enti o organismi).

Il/la richiedente la cui domanda sarà accolta, potrà effettuare le cure nel turno e presso la struttura alberghiero/termale prescelti.

L’elenco dei turni e quello delle strutture convenzionate, predisposti annualmente dall’INPS, saranno trasmessi in allegato alla lettera di eventuale accettazione della presente domanda e sono consultabili comunque sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it).

Fonte: www.inps.it

  Domanda cure Termali INPS (175,8 KiB, 135 hits)
Modello editabile di domanda per le cure termali da presentare personalemte o tramite patronati alla sede INPS territoriale

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One Response to “Le cure termali”

  1. Ugo Balzan Says:
    dicembre 2nd, 2009 at 16:38

    Articolo molto interessante lo segnalero su uno dei mie blog
    grazie mille
    Ugo
    Hotel ad Abano Terme

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Flash News

  • 10/3/2010 - 15:51
    Il governo dice no al prolungamento della Cassa integrazione

    Il ministro Sacconi ha annunciato che il governo darà parere negativo all’emendamento approvato in maniera bipartisan che allungava la cassa integrazione guadagni da 52 a 78 settimane.
    Il ministro  ha affermato che è una “norma inutile”, perché i nuovi strumenti già “proteggono bene” i lavoratori delle aziende in crisi. In particolare, Sacconi ha sottolineato che è stata semplificata la procedura per la cassa straordinaria e che con la cassa in deroga si coprono “duttilmente e flessibilmente per un tempo anche indefinito tutti i lavoratori che hanno i requisiti”.
    Fonte www.ansa.it

  • 10/3/2010 - 12:21
    INPS: sospensione dell’obbligo contributivo nell’apprendistato durante i periodi di congedo di maternità e parentale

    “I periodi di congedo di maternità e di congedo parentale sospendono la durata del rapporto di apprendistato.  In questi casi, il termine finale del rapporto subisce uno slittamento di durata pari a quella della sospensione, ferma restando la durata complessiva originariamente prevista.
    L’Inps precisa che analogo slittamento subisce, per tutto il periodo della sospensione, anche l’obbligo di versare la contribuzione in favore dell’apprendista.”

    E’ quanto afferma l’INPS con messaggio del 09/03/2010

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