L’Inps con messaggio nr. 25942 dello scorso 12 novembre 2009 ha affermato che il lavoratore dimessosi per giusta causa, ha il diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità e quindi, di godere della relativa indennità.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che percepiva l’indennità di mobilità e, a seguito dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata fatta decadere dell’indennità come previsto dalla legge.
Nel nuovo posto di lavoro, dopo qualche mese, il datore di lavoro non ha più provveduto a pagare le retribuzioni dovute. La stessa ha chiesto per iscritto al datore di lavoro di pagarle le retribuzioni dovute ed ha fatto la segnalazione all’Ispettorato del lavoro. Quindi la lavoratrice, perdurando l’inadempienza del datore, si è dimessa per giusta causa senza avere maturato i requisiti previsti dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 tornando a chiedere di percepire l’indennità di mobilità residua.
Nel messaggio, si osserva che “le dimissioni per giusta causa determinate, dal mancato pagamento della retribuzione, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2009, comportano un’interruzione involontaria del rapporto di lavoro in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro”. Tale circostanza, riferita al caso in esame, consente, la reiscrizione del lavoratore nelle liste regionali di mobilità.
Pertanto, anche in considerazione di precedenti circolari dell’istituto ( circolare n.97 e n.163 del 2003) in materia di dimissioni per giusta causa, la lavoratrice, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione dell’indennità di mobilità, potrà beneficiare di quanto previsto dal comma 6 dell’art.2 della legge 19 luglio 1994, n.451.
Infatti, l’art. 2 comma 6 della legge 451/94 dispone che:
“Il lavoratore in mobilità assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall’articolo 16, comma 1, della legge 223/91, é reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata”.
Avendo 48 settimane versate,essendomi licenziato per giusta causa,ho diritto alla disoccupazione ? grazie
Non alla Disoccupazione Ordinaria. Si alla Disoccupazione Requisiti Ridotti (controlla i requisiti all'INPS o a un Patronato). Senti dal Centro per l'Impiego di competenza territoriale per l'iscrizione in Lista di Mobilità, potebbe esserti utile.
mi sono licenziata il22.10.2010 -mi chedono di restare ancora(obligatorio)sino il14.11.2010 incluso.Avavo un contrato di 40 ore sett.,5gg lavorativi +2gg riposi.Sono obligata ha restare + di 20 gg?
Circa la Disoccupazione a Requisiti Ridotti all'INPS dovrà essere esibito un documento che dimostri la non volontarietà delle dimissioni, ad es. il Decreto Ingiuntivo con cui si richiede al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni, taglia la testa al toro. Idem l'iscrizione in Lista di Mobilità, determinata dalla Commissione Tripartita, sempre appoggiata dal Decreto Ingiuntivo. Dunque la cosa più veloce è andare da un Avvocato o presso un'Organizzazione Sindacale, che si attiverà presso lo studio legale, e fare richiesta di Decreto Ingiuntivo, con cui svolgere entrambe le pratiche. Se la gente non dorme dietro le scrivanie … è piuttosto facile e veloce …
Salve, lavoro per una società edile come impiegato dal 2005.
Da febbraio 2011 non riceviamo stipendi, vorrei sapere cosa mi spetta se mi licenzio per giusta causa.
Ho diritto alla mobilità? Se si, è una mobilità retribuita o vengo inserito solo nelle liste di mobilità?
Grazie.
Buongiorno,
a novembre 2007 mi hanno assunta come impiegata apprendista presso una srl, a Novembre 2011 mi hanno rinnovato il contratto trasformandomi da apprendista ad impiegata a tempo indeterminato. Ad oggi vorrei dimettermi dato che non mi hanno pagato le ultime tre mensilità. Visto che le dimissioni sono per giusta causa ho diritto alla disoccupazione o mobilità?
Grazie
Assolutamente si. Di rigore fare una racomandata a.r. dove dichiari che in data odierna il contratto in essere non sara più proseguito, descrivi chiaramente il motivo delle dimissioni con richiesta dell’indennità di preavviso.