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Assegni familiari per i lavoratori parasubordinati
4/1/2010 | Scritto da Massima Di Paolo | Commenti (0)
Gli assegni familiari, o meglio gli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati, sono delle prestazioni erogate dall’inps per i nuclei familiari dei lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi che non siano pensionati e non siano iscritti ad altra forma obbligatoria.
A chi spetta
L’assegno spetta ai lavoratori parasubordinati italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:
- richiedente;
- coniuge non separato legalmente o divorziato;
- figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili;
- figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi;
- nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente;
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.
Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro parasubordinato e/o dipendente o assimilati.
Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
Non si considera reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).
Domanda
La domanda deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente, sulla base della residenza del lavoratore, dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello richiesto. Il relativo modello ANF/GEST SEP (SR 27) è disponibile in fondo a questa pagina o sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.
Documentazione
Gli iscritti alla Gestione separata devono allegare alla domanda:
- per specifiche situazioni, la documentazione prevista nel modello ANF/GEST SEP (SR 27)
- Il modulo ANF/FN (SR65) solo nel caso di domanda per figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori.
Quando spetta
L’assegno spetta per i mesi coperti da specifica contribuzione nei limiti della prescrizione quinquennale.
La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in apposite tabelle denominate “Tabelle livelli reddituali per l’assegno per il nucleo familiare” aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
Fonte: www.inps.it
SR27 Mod. ANF/GEST. SEP. - Domanda di ANF (296,1 KiB, 183 hits)
Assegno per il Nucleo Familiare, domanda per i lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS
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