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Il contratto a tempo determinato nella pubblica amministrazione




Poichè molti dei nostri lettori ci chiedono delucidazioni sul funzionamento dei contratti a tempo determinato nella P.A., con questo post, cercherò in breve di descrivere la normativa base per le P.A.

In effetti, anche alle P.A. si applicano le norme prevista dal d.lgs 368/2001 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato in recepimento della direttiva europea; pertanto,  vi è stata,  una convergenza quasi totale della regolamentazione del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione con il lavoro a tempo determinato nel settore privato.



Di conseguenza, l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a termine da parte delle pubbliche amministrazioni è assoggettato alle medesime fonti legislative che disciplinano detto istituto nell’ambito del lavoro privato. Due sole le fondamentali differenze: nell’ambito del rapporto pubblico ha sempre continuato a vigere l’accesso mediante concorso e il divieto assoluto della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

L’art. 36 co 1 e 2 (intitolato “Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale) del d.lgs n. 165/2001 così come riformato dalla L. 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilisce che:

Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.


Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n 3 del 19 marzo 2008, detta le linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del d.lgs 30/3/2001 n. 165 e dall’art. 3 comma 79 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).

Fermo restando le procedure inderogabili di reclutamento previste dall’art 35 (concorso pubblico), la nuova disciplina del contratto a tempo determinato è costruita intorno alla durata limitata del contratto che, salvo alcune deroghe non può superare i tre mesi.

Proroga

La proroga è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo di tre mesi, quindi è vietata nel caso in cui il contratto abbia già in origine una durata superiore ai tre mesi.

Rinnovo

Il rinnovo si configura come la stipula di un contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto del precedente contratto. La prestazione si considera identica ogni volta che l’assunzione avvenga sulla base della medesima graduatoria concorsuale.

Non si ha rinnovo ma stipula di un contratto ex novo per assunzioni scaturenti da procedure concorsuali diverse.

Esigenze temporanee ed eccezionali

Sempre rispettando il principio del concorso pubblico, il ricorso al tempo determinato per periodi superiori ai tre mesi è previsto per esigenze stagionali per la durata dell’attività lavorativa connessa all’esigenza medesima.

Le esigenze stagionali devono sempre essere ricondotte a ragioni di “carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che determinano picchi lavorativi che si verificano in determinati e limitati periodi dell’anno.

Deroghe ai limiti temporali connesse ad esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti

Si può prescindere dai limiti temporali fissati dall’art 36 nei seguenti casi:

  • sostituzione per maternità: purchè il provvedimento di assunzione contenga il nominativo della persona da sostituire. questa disposizione ha come destinatari solo le autonomie territoriali quali Comuni, regioni, provincie, città metropolitane, unione dei comuni e comunità montane;
  • sostituzione dei lavoratori assenti (co.9 art 36) per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, comando, aspettativa) purchè il provvedimento di assunzione contenga il nominativo della persona da sostituire. Destinatari sono solo gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interna con una dotazione organica inferiore ai 15 dipendenti;
  • sostituzione dei lavoratori assenti o cessati dal servizio :( co 11 art 36): questa deroga si applica solo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La sostituzione deve rendersi necessaria e, non è automatica al nascere del presupposto.

Deroghe connesse con la tipologia dell’incarico

Alcune tipologie di incarichi a tempo determinato non seguono le regole stabilite dal co 1 art 36:

  • uffici di diretta collaborazione del Ministro;
  • uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta e degli assessori;
  • incarichi dirigenziali;
  • di preposizione ad organi consultivi, di direzione e di controllo della amministrazioni pubbliche.

Questo perchè sono incarichi “intuitu personae” e perche il rapporto ha una durata limitata nel tempo; nei primi due casi, la durata è connessa al mandato politico, negli altri casi al tempo necessario a raggiungere gli obbiettivi assegnati al dirigente.

Fonte:www. innovazionepa.gov.it

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Autore: Massima Di Paolo

Avvocato non praticante, dopo una breve ma intensa esperienza nel campo della formazione, mi sono ritrovata a scegliere se rispolverare i codici di Diritto e Procedura Penale o buttarmi in questa nuova esperienza insieme ad Antonio, dopo una attenta riflessione la mia etica ha avuto la meglio ed eccomi qui a parlare giornalmente di uno degli argomenti più scottanti di questo nuovo millennio, il Lavoro e i diritti dei lavoratori. Dopo oltre due anni posso dire di non essermi affatto pentita!
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  1. Stefania scrive:

    Buonasera, sono Stefania, ho lavorato presso un'azienda ospedaliera con contratto a tempo det. di 8 mesi poi prorogati per altri 8 , nonostante le tante richieste fatte al Dirigente del Personale per ottenere un rinnovo, ci è stato risposto che la legge non lo permette ed ha fatto riferimento al D.lgs.368 del 2001. Ma leggendo attentamente quanto dice questo decreto, non mi pare che vieti proprio un bel niente! Una cosa è la proroga ed una cosa è il rinnovo.
    Attendo una risposta urgente. Grazie

  2. vittoria scrive:

    mia figlia ha lavora con un agenzia di roma tecnico strutuura per 24 mesi ha fatto lanimatore territoriale (obblico formativo) per la regione calabria naturalmente i suoi cordinatori lavoravano per la provincia che subito dopo sono state passate le competenze naturalmente struttando i ragazzi con tavole di lavoro per formare il personale della sprovincia mia figlia mandava i dati per la calabria sulla disperzione scolastica al lispol alla fine quelli della provincia anno avuto il loro contratto fatto di nascosto e i ragazzi sono rimasti fuori naturalmente quelli di tecnino struttura

  3. fedt84 scrive:

    buongiorno,
    A seguito di un concorso pubblico sono stato assunto con contratto a tempo determinato di 3 anni in Regione; data l'imminente scadenza e posta l'impossibilità di una conversione a tempo indeterminato volevo chiederle
    1) La proroga è possibile ma solo presso la DPL ( vi devono essere accordi a livello nazionale o provinciale?)
    2) E' possibile il rinnovo?
    Grazie infinite

    • Ciao Fed, il contratto pubblico ha regole diverse rispetto a quello privato, ti consiglio di parlarne direttamente con il dirigente del personale

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