Il contratto a tempo determinato nella pubblica amministrazione
23/2/2010 | Pubblicato da Massima Di Paolo | Commenti (10)
Poichè molti dei nostri lettori ci chiedono delucidazioni sul funzionamento dei contratti a tempo determinato nella P.A., con questo post, cercherò in breve di descrivere la normativa base per le P.A.
In effetti, anche alle P.A. si applicano le norme prevista dal d.lgs 368/2001 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato in recepimento della direttiva europea; pertanto, vi è stata, una convergenza quasi totale della regolamentazione del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione con il lavoro a tempo determinato nel settore privato.
Di conseguenza, l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a termine da parte delle pubbliche amministrazioni è assoggettato alle medesime fonti legislative che disciplinano detto istituto nell’ambito del lavoro privato. Due sole le fondamentali differenze: nell’ambito del rapporto pubblico ha sempre continuato a vigere l’accesso mediante concorso e il divieto assoluto della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
L’art. 36 co 1 e 2 (intitolato “Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale) del d.lgs n. 165/2001 così come riformato dalla L. 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilisce che:
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.
Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n 3 del 19 marzo 2008, detta le linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del d.lgs 30/3/2001 n. 165 e dall’art. 3 comma 79 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).
Fermo restando le procedure inderogabili di reclutamento previste dall’art 35 (concorso pubblico), la nuova disciplina del contratto a tempo determinato è costruita intorno alla durata limitata del contratto che, salvo alcune deroghe non può superare i tre mesi.
Proroga
La proroga è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo di tre mesi, quindi è vietata nel caso in cui il contratto abbia già in origine una durata superiore ai tre mesi.
Rinnovo
Il rinnovo si configura come la stipula di un contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto del precedente contratto. La prestazione si considera identica ogni volta che l’assunzione avvenga sulla base della medesima graduatoria concorsuale.
Non si ha rinnovo ma stipula di un contratto ex novo per assunzioni scaturenti da procedure concorsuali diverse.
Esigenze temporanee ed eccezionali
Sempre rispettando il principio del concorso pubblico, il ricorso al tempo determinato per periodi superiori ai tre mesi è previsto per esigenze stagionali per la durata dell’attività lavorativa connessa all’esigenza medesima.
Le esigenze stagionali devono sempre essere ricondotte a ragioni di “carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che determinano picchi lavorativi che si verificano in determinati e limitati periodi dell’anno.
Deroghe ai limiti temporali connesse ad esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti
Si può prescindere dai limiti temporali fissati dall’art 36 nei seguenti casi:
- sostituzione per maternità: purchè il provvedimento di assunzione contenga il nominativo della persona da sostituire. questa disposizione ha come destinatari solo le autonomie territoriali quali Comuni, regioni, provincie, città metropolitane, unione dei comuni e comunità montane;
- sostituzione dei lavoratori assenti (co.9 art 36) per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, comando, aspettativa) purchè il provvedimento di assunzione contenga il nominativo della persona da sostituire. Destinatari sono solo gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interna con una dotazione organica inferiore ai 15 dipendenti;
- sostituzione dei lavoratori assenti o cessati dal servizio
co 11 art 36): questa deroga si applica solo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La sostituzione deve rendersi necessaria e, non è automatica al nascere del presupposto.
Deroghe connesse con la tipologia dell’incarico
Alcune tipologie di incarichi a tempo determinato non seguono le regole stabilite dal co 1 art 36:
- uffici di diretta collaborazione del Ministro;
- uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta e degli assessori;
- incarichi dirigenziali;
- di preposizione ad organi consultivi, di direzione e di controllo della amministrazioni pubbliche.
Questo perchè sono incarichi “intuitu personae” e perche il rapporto ha una durata limitata nel tempo; nei primi due casi, la durata è connessa al mandato politico, negli altri casi al tempo necessario a raggiungere gli obbiettivi assegnati al dirigente.
Fonte:www. innovazionepa.gov.it
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aprile 13th, 2010 at 16:08
Ho avuto un contrato di un anno presso P:A. scaduto mi hanno mandato a casa posso avvalermi del diritto di precedenza in presenza di un concorso pubblico per la stessa tipologia di mansione?
aprile 17th, 2010 at 12:56
volevo sapere se e' possibile che una cooperativa di lavoro settore pulizie non versi contributi per avere indennita' disoccupazione ringrazio
maggio 7th, 2010 at 14:58
ciao sono gianni lavoro in un ente publico consortile con contratto determinato dal
2005 a oggi con un contratto di 3 mesi con un periodo di anzianetà accumulata di 25 mesi ora in questo enete ha bisogno di personale per posti vaganti è possibile
parlare di stabilizzazione. spero in una risposta grazie
maggio 7th, 2010 at 15:58
Ciao Gianni, è difficile darti una risposta precisa. Vista la delicatezza della questione ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato esperto di lavoro e portare tutta la documentazione con te.
maggio 14th, 2010 at 12:57
sono un dipendente di un consorzio obbligatorio, che in modo obbligatorio ha dovuto assumere dei dipendenti facinti capo alla legge 608/96 prima 510/94 affidata nelle mani dell'allora prefeto di Napoli Improta, ed avviati a lavoro in deroga alle normative vigenti in materia.
L'ente consortile ci assume con delibera pubblica e ci assume a termine senza pero mai far firmare nulla ai dipendenti e mai comunicatoci in termine del rapporto, io lavoro come pure i miei colleghi, 44 in tutto e il numero totale dei dipendenti l'ente non ne ha altri, a termine presso questo ente dal 1995 e 1996 a tutt'ora.
nel 2001 e nel 2002 l'ente fu costretto dal sub commissario per l'emergenza ad assumere a carico del commissariato dei dipendenti 180 , per il quale il commissariato versava lo stipendio, e per una durata di 8 mesi questi lavoratori per eseguire la Raccolta differenziata, sono pure loro a termine dalla loro data di assunzione ad oggi .
faccio poro una premessa in campania ci sono 18 Consorzi obbligatori nati nel 1994 e tutti per la medesima legge ed operatività , gestione dei rifiuti , solo il consorzio Na1 ha posto i suoi dipendenti a termine, infatti se il prefetto Improta mi mandava a lavoro a Caserta per dire ora non starei a scrivervi.
da gennaio del 2010 ci pagano , io lavoro come sempre, e non ho neppure una proroga e neppura una OPCM regionale ne altro, pero noi per far riconoscere come gli altri colleghi di bacino il diritto al contratto indeterminato effettuammo causa e vincemmo in 1° grado e perdemmo nel ricorso effettuato dall'ente.
ora ci troviamo in Cassazione, vi piace come storia, se perdiamo perche l'ente verra paragonato ad un ente pubblico , quindim comune – provinci ecc noi di Na1 saremo fregati per sempre e non conosciamo neppure la nostra fine, se invece come gli altri 17 si l'ente e una costola dei comuni, ma impiega il personale come se fosse privato all'ora ci salveremo, ad oggi io ho solo lavorato .
una domanda ma se i consorzi sono come i comuni le provincie e le reggioni, gli aumenti di carriera , cambio di qualifica e mansionario , livelli , non dovrebbe avvenire per concorso pure questo e perche invece gli amministratori questo lo fanno, non ho mai sentito di un sindaco che viene eletto e prende l'usciere del comune e lo rende con un atto dirigente dell'ufficio ragioneria del comune, non trovate un po strano tutto cio.
maggio 15th, 2010 at 08:18
Ciao Alessandro la tua storia penso sia comune a moltissime altre persone. Per rispondere a una domanda fra le altre, immagino che il consorzio sia di tipo pubblico, quindi paragonabile a qualsiasi altro ente. Per le altre cose non sono proprio in grado di risponderti, ma se siete già in causa, alla fine sarà il giudice a decidere se avete diritto o meno al posto fisso, andando a mettere una pezza agli errori della politica, come sempre del resto!
maggio 25th, 2010 at 07:59
Buongiorno, ho un estremo bisogno di aiuto, lavoro in una società ad intera partecipazione del Comune, ho superato il periodo dei 36 mesi circa un anno fa, l'azienda tramite accordo con i sindacati ha derogato il periodo dei 36 mesi di un ulteriore anno, praticamente il mio contratto finisce il 31/05, so per certo che l'azienda sta predisponendo una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per lo stesso incarico, qualora riuscissi a superare la selezione, l'azienda alla scadenza del contratto a tempo determinato, dovrebbe in virtù del fatto che già dal primo giorno di assunzione ho superato i 36 mesi assumermi a tempo indeterminato??? Oppure la selezione pubblica cancella i 36 mesi lavorati e mi fa ripartire da zero???? RingraziandoVi anticipatamente Vi saluto.
maggio 25th, 2010 at 10:04
Ciao Franco, il contratto a tempo determinato nella PA non segue le regole di quello privato, quindi non vale la regola dei 36 mesi. Ogni contratto a termine ha storia a se…
maggio 25th, 2010 at 11:08
Buongiorno Antonio grazie per la celere risposta, a questo punto presumo che poco cambi se la società del Comune è una S.p.A. grazie ancora saluti Franco
maggio 25th, 2010 at 13:41
Di regola anche le partecipate fanno parte della PA, comunque se proprio vuoi essere certo ti consiglio di rivolgerti ad un buon avvocato di lavoro, vista la delicatezza della situazione.