Assegno di maternità comunale alle cittadine extracomunitarie
10/3/2010 | Pubblicato da Antonio Maroscia | Commenti (0)
Con circolare nr. 35 del 9 marzo 2010, l’Inps, fornisce dei chiarimenti circa l’assegno di maternità concesso dai Comuni alle cittadine non comunitarie residenti in Italia, a seguito delle novità normative introdotte in materia di titoli di soggiorno dalle l. 3/2007 e n. 30/2007 nonché, delle indicazioni che, sono state concordate con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia, il Ministero degli Interni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anci.
Permangono le condizioni per la concessione dell’assegno:
- possesso, all’atto della presentazione della domanda, della “carta di soggiorno” ;
- la domanda di assegno dev’essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 3/2007, la “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, rilasciato a tempo indeterminato; pertanto, le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso hanno diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all’assegno di maternità in questione. Rimane fermo che l’assegno continuerà ad essere concesso alle cittadine non comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno.
Al fine di evitare la decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno, è stata concordata la seguente procedura
La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. I Comuni procederanno in tal senso anche riguardo a quelle domande di assegno presentate nei termini, già tenute in sospeso in vista del loro possibile perfezionamento.
In forza delle soluzioni concordate con i vari ministeri, sono ammesse a beneficiare dell’assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007.
Per “familiare” devono intendersi: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2).
I Comuni che, nel frattempo, hanno tenuto in sospeso le domande di assegno presentate da cittadine non comunitarie titolari di una delle suddette carte di soggiorno possono quindi procedere, alla trasmissione dei relativi dati all’Inps ai fini del pagamento dell’assegno.
Fonte: www.inps.it
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