Ddl lavoro: impugnazioni dei licenziamenti individuali nei contratti di lavoro a tempo determinato
16/3/2010 | By Massima Di Paolo | Commenti (26)
Iniziamo ad approfondire i singoli cambiamenti che, una volta divenuta legge, il ddl nr. 1167, meglio conosciuto come “collegato lavoro”, apporterà al mondo del lavoro. Tra le tante, c’è una importante modifica alla disciplina dei contratti a tempo determinato e delle impugnazioni dei licenziamenti individuali così come previsto dall’art.32 denominato appunto “decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato”.
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L’art 32 del ddl lavoro va a modificare alcune disposizioni (art 6) della L. nr. 604/1966 ossia, le norme in materia di licenziamenti individuali.
Rimane fermo l’obbligo di impugnare il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, o dalla comunicazione dei motivi ove non contestuali, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, idonea a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Ciò che cambia è la previsione di un’ulteriore adempimento pena l’inefficacia dell’impugnazione. E’ previsto che:
l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato. In caso di rifiuto a conciliare o di mancato accordo, il ricorso al giudice deve essere presentato nel minor tempo di 60 giorni, a pena di decadenza, dal rifiuto o dal mancato accordo.
Una considerazione circa gli effetti della mancata impugnazione nei termini.
Come scritto tempo fa, la Corte di Cassazione, recentemente (Cass., 5 febbraio 2010, n. 2676) ha affermato che
la mancata impugnazione nel termine perentorio di 60 giorni, preclude sia il reintegro in azienda che l’ordinaria azione di risarcimento del danno. La Suprema Corte ha sostenuto, inoltre, che il breve termine di decadenza è fissato a garanzia della certezza della situazione di fatto. Da ciò deriva che trascorso il termine non può essere richiesto neanche il risarcimento del danno atteso che non è possibile far accertare giudizialmente l’illegittimità del provvedimento di recesso.
Casi in cui si applica la nuova disciplina dell’impugnazione
I commi 3 e 4 dell’art. 32, prevedono che tale disciplina si applichi:
- a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento;
- a tutti i casi in cui il recesso è collegato alla risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto (al tipo di contratto) o alla legittimità del termine apposto al contratto;
- ai recessi del committente nei co.co.pro e dei co.co.co;
- ai casi di trasferimento dei lavoratori, con termini decorrenti dalla data di comunicazione del trasferimento;
- ai contratti di lavoro a tempo determinato (l. 368/2001) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del ddl e a quelli stipulati anche in applicazioni di disposizioni precedenti al d.lg. 368/2001 e già conclusi alla data di entrata in vigore del ddl lavoro, con decorrenza dalla medesima entrata in vigore della presente legge.
- ai casi di cessione del contratto di lavoro avvenuto nel contesto dei trasferimenti d’azienda , cosi come previsto dall’art. 2112 .c.c, con esclusione della cessione di contratto ex art. 1406 c.c.
- in tutti i casi in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro (somministrazione di lavoro irregolare ex art 27. D.lgs. 276/2003).
I commi 5 e 6 dell’art 32 ddl lavoro, disciplinano le norme in tema di risarcimento.
nei casi di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo una indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art 8 L. 604/1966 ( nr. dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti etc).
Con questa nuova norma, sicuramente si pone un limite al freno dei “risarcimenti” che potevano assumere una certa rilevanza proprio in considerazione del tempo da risarcire dalla data del licenziamento alla data della pronuncia. Cosa che non potrà più essere visto che tale indennità onnicomprensiva di massimo 12 mensilità, trova applicazione anche ai giudizi in corso (comma 7).
Nel caso in cui l’azienda è obbligata (sulla base di contratti o accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le rappresentanze sindacali) ad assumere, anche a tempo indeterminato, una parte dei lavoratori con contratto a termine, il limite massimo di indennità è ridotto della metà, quindi 6 mesi e non più 12.
Infine l’ultimo comma dell’art 32, estende questa nuova disciplina risarcitoria a tutti i giudizi, compresi quelli già pendenti alla data di entrata in vigora della legge.
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marzo 17th, 2010 at 13:23
Vediamo se ho capito bene:
Sono entrato i contenzioso, per una serie di contratti a tempo det. ritenuti nulli, il 28 Febbraio 2010.
Sono in attesa di convocazione presso la Direz.Prov. del Lavoro.
Se non ottengo quanto di diritto ,li, devo ricorrere al giudice del lavoro il quale, presumo, indicherà la assunzione a tempo indeterminato.
In questo caso , indipendente dai mesi o anni intercorsi, il risarcimento massimo sarà di importo pari a 2.5 / o / 12 mesi dell'ultima retribuzione.
Ma l'assunzione a tempo ind. , poi, avviene effettivamente o il risarcimento chiude tutto?
grazie per chi osa pronunciarsi
marzo 17th, 2010 at 14:56
Ciao Fabrizio, intanto aspettiamo che tutto questo po po di roba diventi legge definitiva dello Stato; in effetti noi ne parliamo per cercare di anticipare i tempi ma, non dimentichiamo che il ddl lavoro non è ancora stato neanche pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Io credo che sia proprio così ossia, il risarcimento va da un minimo ad un massimo, ma questo, secondo me non va ad intaccare la possibilità di conversione del contratto. In effetti la parola “risarcimento onnicomprensivo” trae in inganno. Al momento quindi, mi sento di escludere che il risarcimento comprometta la conversione del contratto….
marzo 17th, 2010 at 15:51
Garzie 1000 Paola, speriamo bene.
marzo 19th, 2010 at 18:12
ciao a tutti volevo chiedere, io ho un contratto a tempo determinato di un anno, volevo andarmene adesso che ho appena compiuto il terzo mese di lavoro devo fare il preavviso obbligatorio? o posso andarmene troncando subito? e se me ne vado visto che ho trovato un lavoro a tempo indeterminato senza il preavviso cosa mi succede? mi hanno detto che devo fare 30 giorni ma se nonvado perdo il lavoro se vado devo pagargli i 30 giorni? fatemi sapere è urgente dal 1 aprile devo andare grazie ciao a tutti.
marzo 22nd, 2010 at 08:33
Ciao Marcello, ogni contratto prevede necessariamente un preavviso per le dimissioni, nel caso in cui non viene dato i giorni vengono scalati dalla busta paga, quindi prima dai le dimissioni e meno giorni ti perdi…
aprile 3rd, 2010 at 06:51
salve mi chiamo antonio, sono stato assunto il 20/05/2009
con contratto determinato ad un anno, vorrei sapere cortesemente,
dopo quanti giorni dopo la scadenza mi possono assumere di nuovo
sia con contratto a termine, o indeterminato? è se al momento della
sospensione al lavoro mi devo subito iscrivermi al collocamento,
o riprendere la mobilità di cui ho ancora 8 mesi messi sospesi all'imps
grazie
aprile 3rd, 2010 at 09:35
Il contratto a termine per i lavoratori in mobilità non rientra nella normativa del contratto a tempo determinato generale, puoi approfondire l'argomento qui: http://www.lavoroediritti.com/2009/06/contratto-a...
Questo significa che non valgono le regole dello stacco fra un contratto e l'altro, ne tantomeno il datore di lavoro è tenuto a trasformarti il contratto a tempo indeterminato. Però il datore di lavoro sarà incentivato a continuare il rapporto di lavoro proprio perchè ha degli sgravi contributivi.
Nel caso in cui l'azienda sospenda anche temporaneamente il rapporto di lavoro devi subito recarti al Centro per l'Impiego e comunicarlo, questo per non perdere l'iscrizione nelle liste di mobilità.
aprile 15th, 2010 at 11:36
sono in maternità dal 22 marzo 2010, il contratto mi è scaduto il 21 matrzo 2010, mi possono licenziare?
Grazie Maria
aprile 15th, 2010 at 11:36
preciso che il contratto era a tempo determinato.
Maria
aprile 15th, 2010 at 13:38
Ciao Maria, l'azienda non avrebbe potuto licenziarti in caso di contratto a tempo indeterminato, ma per il contratto a termine sono legittimati a non rinnovartelo. Comunque il proseguio della maternità sarà coperto dall'INPS. Potresti comunque recriminare il posto lasciato nel caso in cui l'aziende assumesse un'altra persona al tuo posto, con le tue stesse mansioni, in quanto potresti var valere il diritto di precedenza. Per la maternità dall'INPS ti consiglio di chiedere informazioni direttamente ad uno sportello oppure al numero verde 803164.
aprile 17th, 2010 at 18:44
salve sono Giuseppe; dopo un primo contratto a tempo determinato di mesi 3, ho ricevuto una proroga di 20 giorni, retribuiti senza nessuna maggiorazione.
Dopo poi ulteriori 20 giorni di stacco, ricevo un nuovo contratto a tempo determinato di mesi 1 con un ulteriore proroga di giorni 10.
Alla luce di quanto sopra, considerato che non si può prorogare il contratto a tempo determinato più di 1 volta, ci sono gli estremi per un passaggio ad un contratto a tempo indeterminato.?
Grazie
aprile 18th, 2010 at 19:50
No, perchè la proroga può essere fatta per ogni singolo contratto a termine, ma mai proroga su proroga.
maggio 12th, 2010 at 08:45
Buongiorno, vorrei porle questo quesito:
attualmente presso servizio a tempo determinato presso un’associazione con 12 dipendenti di ruolo e 2 collaboratori esterni. Vorrei capire se la mia posizione di dipendente a tempo determinato sia legittima.
Ho avuto un primo contratto a tempo determinato sostituzione maternità il 14.09.2007 scaduto il 31.7.2008 per rientro della dipendente sostituita.
Un secondo contratto dal 1.8.2008 per lo stesso motivo del primo ma per un’altra sostituzione e scaduto il 21.4.2009 per rientro dell’interessata.
Un terzo dal 22.4.2009 al 13.1.2010 per la stessa motivazione dei primi 2.
Un quarto dal 13.1.2010, ancora in essere, per la gestione di un determinato lavoro specifico dell’associazione.
Solo del terzo ho avuto comunicazione della fine del contratto per rientro della persona che sostituivo, mentre per gli altri 2 sono stata licenziata e liquidata e quindi riassunta il giorno successivo.
Ora vorrei sapere questa procedura è legittima??? In caso contrario come dovrei tutelarmi per far trasformare il mio contratto a tempo determinato in indeterminato???
Ringrazio anticipatamente.
Nadia
maggio 12th, 2010 at 21:18
Ciao Nadia, i contratti per sostituzione di maternità non rientrano nella normativa del contratto a tempo determinato, quindi non rientrano nel conteggio dei 3 anni… per capire bene come stanno le cose ti consiglio comunque di portare tutta la documentazione in tuo possesso da un sindacato. Per poter ottenere il contratto a tempo indeterminato dovresti fare una vertenza, solo il giudice può stabilire l'eventuale trasformazione.
maggio 25th, 2010 at 11:03
Salve a tutti, volevo avere informazioni sul contratto a tempo determinato che sta per scadermi il 30/05/2010.
Sono stato assunto presso un'Azienda di Credito della provincia di Pisa in data 02/05/2008 con contratto a tempo determinato di durata 7 mesi e con scadenza 30/11/2008; tale contratto mi è stato PROROGATO per ben 3 volte senza interruzione alcuna, prima per 6 mesi sino al 30/05/2009, successivamente per altri 6 mesi sino al 30/11/2009 ed infine per ulteriori 6 mesi sino al 30/05/2010. Poichè nè il D.Lgs 6 Settembre 2001 n. 368, nè la Legge 247/2007 lo consentono, è logico pretendere l'assunzione a tempo indeterminato? E se si, ci sono gli estremi per un risarcimento del danno?
maggio 25th, 2010 at 13:37
Ciao Leonardo, a quanto pare il contratto non è in regola, però ti consiglio vivamente di consultare un buon avvocato di lavoro e portare tutta la documentazione con te. Ps sei sicuro che il 30 maggio non ti rinnovino il contratto a T. indeterminato?
maggio 27th, 2010 at 09:40
Oggi, 27 Maggio, ho ricevuto la busta paga con la liquidazione. Considero pertanto cessato il vecchio contratto a tempo determinato e le successive proroghe. Attendo la scadenza del contratto del 30 Maggio poi, se non vedo e/o non mi comunicano niente di positivo, adirò le vie legali, avendo già contattato il sindacato ed il loro avvocato.
maggio 28th, 2010 at 13:54
Poi magari tienici informati, è utile sapere come vanno a finire certi casi…
giugno 3rd, 2010 at 22:00
Buonasera.
Il 16 giugno 2008 sono stato assunto a tempo determinato (fino al 15/06/2009) part time (36 ore settimanali);
in data 17/03/2009 il contratto ha subìto una variazione oraria, diventando a tempo pieno, precisamente 45 ore settimanali;
il 16/06/2009 il contratto è stato PROROGATO fino al 16/06/2010.
Alla luce di ciò, ho diritto all'automatica trasformazione del contratto a tempo indeterminato???
Grazie infinite!!!
giugno 12th, 2010 at 18:37
ciao volevo sapere adesso sono assunto a tempo indeterminato pero avendo firmato le dimissioni anticipate mipossono licenziare se non firmo piu e sono anche in infortunio sul lavoro grazie
giugno 14th, 2010 at 14:55
Le dimissioni anticipate non sono assolutamente regolari… in teoria ti potrebbero mandare a casa in qualsiasi momento dicendo che sei stato tu a dimetterti!
giugno 16th, 2010 at 20:00
salve mi chiamo natale sono stato assunto con contratto sostituzione maternita ad un anno preciso l'azienda pubblica mi comunica il rientro della lavoratrice e il conseguente mio licenziamento volevo sapere se si poteva impugnare il contratto visto che al momento della stipula non era indicato il nome della persona che andavo a sostituire e leggendo da altri commenti dovrebbe essere indicato io ho disperato bisogno di quel lavoro grazie
giugno 18th, 2010 at 08:57
Ciao Natale, senza vedere le carte è difficile dare una risposta precisa. Se hai dubbi in merito, vista la delicatezza della situazione ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un sindacato, oppure ad un buon avvocato di lavoro. Loro sapranno aiutarti certamente.
giugno 30th, 2010 at 20:58
ciao sono biagio volevo sapere io o un contratto a tempo indeterminato e con lart.31del ddl possono licenziarmi senza giusta causa o no lavoro in una azienda di prodotti edilizi adesso la dividono in 2 rami produzione e trasporti siamo +o-20 tra dipendenti e operai e autisti possibile che suceda io lavoro da quasi 10 anni e dopo di me sono stati assunti altri 5 operai mi fate sapere presto grazie
luglio 22nd, 2010 at 07:52
ciao mi chiamo giovanni vorrei una precisa risposta al mio quesito: il 12 agosto 2007 sono stato assunto con un contrtto a tempo determinato per la durata di dodici mesi alla scadenza e stato rinnovato per altri 12 mesi alla scadenza ancora e stato prorogato per altri 12 mesi con scadenza 12 agosto 2010 ero sicuro che dopo questa data la società mi assumesse a tempo determinato ma oggi vengo a sapere che la finanziaria ha bloccato l assunzione esiste una scappatoria a questa norma ancora non diventata legge? grazie di cuore.
luglio 23rd, 2010 at 08:23
Ciao Giovanni, fra il primo e il secondo contratto sono passati 20 gg? Il terzo contratto è stato una proroga o un nuovo contratto? La cosa migliore da fare, se hai intenzione di impugnare il licenziamento è di rivolgerti ad un avvocato del lavoro oppure ad un sindacato. Il termine ultimo per ricorrere è di 60 gg dalla scadenza dell'ultimo contratto.