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Cassazione: è tempestiva l’impugnazione del licenziamento spedita entro 60 giorni




La Corte di Cassazione torna sulla tempestività dell’impugnazione del licenziamento; gia in precedenza con sentenza nr. 2676/2010 si era pronunciata sugli effetti della mancata impugnazione entro sessanta giorni dal licenziamento.

Con la sentenza nr. 8830 del 14 aprile 2010, la suprema corte stabilisce che “l’impugnazione del licenziamento spedita al datore di lavoro tramite raccomandata si considera tempestiva quando l’affidamento alla Posta avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, indipendentemente dalla data di ricezione del plico.



Le sezioni Unite della Cassazione, pongono così fine, al contrasto esistente fra gli orientamenti giurisprundenziali delle sezioni lavoro della cortestessa, sulla tempestività, appunto, dell’impugnazione.

Il caso ha riguardato un lavoratore che si è visto respingere il ricorso avverso il licenziamento perchè, a giudizio della Corte d’appello di Palermo “il lavoratore era decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento, in quanto, la lettera raccomandata con la quale il lavoratore contestava la legittimità del licenziamento, era pervenuta alla società destinataria, sette giorni dopo alla scadenza del termine perentorio di 60 giorni previsto dalla L. 604/66 art.6.

Dopo aver fatto un escursus sui vari orientamenti giurisprundenziali in merito al problema, la Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:


l’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art.6 L. 604/66, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorchè, la spedizione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato atteso che, l’effetto di impedimento della decadenza, si collega al compimento da parte del soggetto onerato dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato a un servizio sottratto alla sua ingerenza, non rilevando che al lavoratore sia rimessa la scelta tra più forme di comunicazione.

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Autore: Massima Di Paolo

Avvocato non praticante, dopo una breve ma intensa esperienza nel campo della formazione, mi sono ritrovata a scegliere se rispolverare i codici di Diritto e Procedura Penale o buttarmi in questa nuova esperienza insieme ad Antonio, dopo una attenta riflessione la mia etica ha avuto la meglio ed eccomi qui a parlare giornalmente di uno degli argomenti più scottanti di questo nuovo millennio, il Lavoro e i diritti dei lavoratori. Dopo oltre due anni posso dire di non essermi affatto pentita!
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