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Gestione separata: accredito figurativo per la maternità




L’Inps con circolare nr. 64 del 13.05.2010 detta Disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Premessa:



Il  D.M. 12 luglio 2007, ha previsto l’estensione – per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione separata, delle disposizioni relative al congedo di maternità, previste dagli articoli 16, 17 e 22 del D. lgs n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

La nuova normativa,  prevede tra l’altro che, “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”.

Le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all’indennità di maternità a condizione che si astengano effettivamente dall’attività lavorativa nei periodi di cui agli artt. 16 e 17, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 151/2001 e che la suddetta astensione dal lavoro sia attestata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.


Il diritto alla contribuzione figurativa è pertanto previsto per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità.

Inoltre l’articolo 1,della finanziaria per il 2007 dispone, relativamente alle sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate, che a far data dal 1° gennaio 2007 è corrisposta un’indennità per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (cfr. Circolare n. 137 del 21 dicembre 2007).

Per tali categorie di iscritti, i periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.

Modalità di calcolo.

Ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps per i periodi di congedo di maternità e di congedo parentale spettanti verrà accreditato in ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore “retributivo” medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata nell’anno solare interessato dall’evento.

Nel caso in cui nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore “retributivo” deve essere desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno precedente.Allo scopo di determinare la contribuzione figurativa, il reddito medio di riferimento andrà moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità.

La circolare ed alcuni esempi di calcolo della contribuzione figurativa li trovate qui

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Autore: Massima Di Paolo

Avvocato non praticante, dopo una breve ma intensa esperienza nel campo della formazione, mi sono ritrovata a scegliere se rispolverare i codici di Diritto e Procedura Penale o buttarmi in questa nuova esperienza insieme ad Antonio, dopo una attenta riflessione la mia etica ha avuto la meglio ed eccomi qui a parlare giornalmente di uno degli argomenti più scottanti di questo nuovo millennio, il Lavoro e i diritti dei lavoratori. Dopo oltre due anni posso dire di non essermi affatto pentita!
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