Ddl lavoro: modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro

La nuova disciplina sanzionatoria sull'orario di lavoro previsto dal collegato lavoro.



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Continuiamo ad analizzare il contenuto del collegato lavoro, approvato in via definitiva lo scorso 20 ottobre; parliamo delle modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro previsto dall’art. 7 del collegato.

Cambia nuovamente la disciplina sanzionatoria; l’art 18 comma 3 del d.lgs 66/2003 ( Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), viene sostituito dal seguente:

  • in caso di violazione della durata media dell’orario settimanale di lavoro (48 ore comprensive di straordinario), ex art 4 co 2 d.lgs.66/03 e,
  • in caso di violazione della normativa sui riposi settimanali ex art 9 co1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi secondo quando stabilito dall’art 4), la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

  • In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1 (normativa sulle ferie), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

Viene sostituito anche il comma 4 dell’art.18

In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, (normativa sul riposo giornaliero) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»

Sono previste delle deroghe alla normativa sui riposi giornalieri, art 17 D.Lgs 66/2003.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».


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Autore: - Profilo Google

Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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3 commenti

  1. antonella scrive:

    salve sono antonella,lavoro part time in un negozio,un part.time di 20h settimanali al momento del contratto ho reso noto di fare un secondo lavoro nel pomeriggio e in 3 week end della settimana,ora mi vogliono obbligare a lavorare 2 domeniche sono obbligata ad accettare?e nel part time di 20 h settimanali e' un obbligo lavorare la domenica che oltretutto non mi viene pagata come una domenica???.aspetto una vs risposta grazie

    • Non sei obbligata, nel contratto che avete firmato, proprio perchè part-time devono figurare necessariamente gli orari di lavoro, quindi se in quel contratto non erano previste le domeniche dovreste firmare un nuovo contratto… e poi le domeniche vanno comunque pagate con la maggiorazione!!

  2. Claudia Marchese scrive:

    Salve! Lavoro presso le ferrovie dello stato e svolgo un turno di lavoro articolato:
    -Pomeriggio dalle ore 13 alle ore 21
    -Mattina dalle ore 06 alle ore 13
    - Notte dalle ore 21 alle ore 06 . Tra un unità lavorativa ed un altra non ci sono le 11 ore minime previste. Chiedo se è regolare anche previo accordo sottoscritto nel contratto collettivo nazionale dei ferrovieri (scaduto dal 2003), tra l azienda e i sindacati. Grazie!

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