Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso è stato pubblicato il DPCM del 30 novembre 2010 relativo alla “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2010”.
Il decreto stabilisce che saranno ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di 98.080 unità, che verranno successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La presentazione delle domande potrà avvenire on line sul sito internet del Ministero dell’Interno a partire dal 31 gennaio 2011; il 2 febbraio per le domande relative ai lavoratori del settore domestico e di assistenza e cura alla persona, il 3 febbraio per le restanti categorie
All’interno di questa quota sono ammessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale:
- 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:
4.500 cittadini albanesi;
1.000 cittadini algerini;
2.400 cittadini del Bangladesh;
8.000 cittadini egiziani;
4.000 cittadini filippini;
2.000 cittadini ghanesi;
4.500 cittadini marocchini;
5.200 cittadini moldavi;
1.500 cittadini nigeriani;
1.000 cittadini pakistani;
2.000 cittadini senegalesi;
80 cittadini somali;
3.500 cittadini dello Sri Lanka;
4.000 cittadini tunisini;
1.800 cittadini indiani;
1.800 cittadini peruviani;
1.800 cittadini ucraini;
1.000 cittadini del Niger;
1.000 cittadini del Gambia;
1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione
- 30.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da Paesi non elencati precedentemente, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;
- e’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di: a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;
- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500
permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati
ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione
europea.
- 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato i programmi di formazione e di
istruzione nel paese di origine ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della
predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23
e dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394;
- sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unita’, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.