Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto flussi d’ingresso lavoratori extracomunitari 2011



6

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 65 del 21 marzo, il DPCM del 17 febbraio scorso, sulla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011.Si autorizza l’ingresso di una quota massima di 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero. La quota riguarda:

  • i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di  Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana,  Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
  • i  lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   dei seguenti Paesi che hanno  sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere accordi di cooperazione  in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Si ricorda che la domanda sarà solo con modalità telematiche al seguente link: www.interno.it


Condividi




Autore: - Profilo Google

Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

Per restare sempre aggiornato, puoi seguirci su Twitter, aggiungerci su Facebook o Google+ e leggere i nostri articoli via RSS. Partecipa alla community e risolvi i tuoi problemi scrivendo sul nostro Forum.

6 commenti

  1. fiorella scrive:

    la nuova legge decretto flussi 2011-2012 e gia uscita uscira o non se ne parla per niente??????'

  2. Quella per il 2011 è già uscita, per il 2012 credo che dovremo aspettare l'anno prossimo…

  3. mass scrive:

    qualcuno sa dirmi come devo fare se si tratta di cittadino U.S.A.?

  4. salvatore scrive:

    la legge sul decreto flussi per il 2012 non è ancora uscita? cosa fare se il candidato lavoratore extracomunitario risiede in paese che non rientra tra quelli interessati dalla legge?

    • Ciao salvatore, non ancora. Per entrare in Italia da un paese che non fa parte dell'UE, lo straniero deve possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile.
      Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.
      Puoi rivolgerti all'ufficio immigrazione della questura più vicina a te e, puoi consultare http://www.interno.it/mininterno/export/sites/def

Lascia un commento






Riforma del Lavoro

Rubriche



Chiudi [X]

Seguici tramite E-Mail


Per confermare l'iscrizione controlla la tua posta.