Cassazione: l’espressione “ti farò schiattare” se non ti dimetti, rivolta ad un dipendente è minaccia

Dire ad un dipendente "ti farò schiattare", perchè si rifiuta di firmare le dimissioni, costituisce una minaccia.



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La Corte di cassazione, con sentenza nr. 22816 dello scorso 8 giugno ha chiaramente affermato che la frase “ti farò schiattare”, detta dal datore di lavoro al proprio dipendente, in seguito al rifiuto di firmare una lettera di dimissioni, costituisce una minaccia.

In tale vicenda, il datore di lavoro avrebbe ingiuriato e minacciato la propria dipendente, prospettandole un trattamento sistematicamente vessatorio, a seguito del rifiuto di quest’ultima di firmare un foglio di dimissioni. Nella specie, il datore avrebbe detto: “ ti farò schiattare” “sei una vergognosa”.

Nel ricorso presentato in cassazione,  il datore sosteneva che tale frase non costituiva una minaccia dato che il significato dell’espressione «ti farò schiattare, è incerto, non risultando su alcun dizionario della lingua italiana.

Secondo gli Ermellini, invece l’espressione “ti farò schiattare”, non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari italiani con l’inequivoco significato “ti farò crepare”. E  “l’espressione “vergognosa”  è stata correttamente valutata nel contesto, ed aveva il chiaro ed univoco significato ingiurioso che la sentenza impugnata ha ritenuto”.


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Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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