La Cassazione, con sentenza nr. 12048 dello scorso 31 maggio, 2011 ha affermato che il lancio dello stipendio sul tavolo o la consegno dello stesso in un sacco di monetine, seppur rappresentano condotte da biasimare, non integrano gli estremi del mobbing.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che chiedeva un risarcimento al proprio datore del danno biologico, del danno alla vita di relazione e del danno morale, per aver subito una serie di comportamento ostili e vessatori tendenti alla sua progressiva emarginazione professionale ed allontanamento dai colleghi, sfociato in disturbi psico-fisici.
Gli Ermellini, richiamando precedenti sentenza sul tema, ricordano gli elementi costitutivi della condotta di mobbing:
- molteplicità di comportamenti persecutori leciti o illeciti, posti in essere in maniera sistematica e prolungata contro il dipendente, con intento vessatorio;
- l’evento lesivo della salute del lavoratore;
- il nesso eziologico tra la condotta del datore e il pregiudizio all’integratà psico-fisica del lavoratore;
- la volontà persecutoria del datore
“La sussistenza della lesione del bene protetto (l’integrità del lavoratore), deve essere verificata, considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione, risultante da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di specifiche violazioni di normi attinenti alla tutela del lavoratore subordinato”.
Tenendo conto di tali parametri, per i giudici di legittimità gli episodi riferiti (lancio dello stipendio sul tavolo e pagamento della retribuzione in monetine), sono sicuramente poco edificanti ma non danno la prova di un atteggiamento discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice.
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