Il 20 giugno scorso il Ministero del Lavoro ha approvato il D.M. recante “nuove modalità sulla disciplina del praticantato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro”.
In sintesi il contenuto:
- la durata del praticantato, da parte del praticante, sarà di 24 mesi e comporterà la frequentazione dello studio per almeno 20 ore settimanali;
- la frequenza presso lo studio del consulente potrà essere sostituita, per un periodo massimo di 6 mesi, da specifici corsi formativi in ambito universitario;
- il praticante potrà chiedere una riduzione del periodo di praticantato di 12 mesi nel caso in cui sia in possesso di laurea magistrale ed abbia svolto un tirocinio universitario di almeno 6 mesi (pari a 9 crediti formativi);
- i consigli provinciali effettueranno verifiche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova scritta sulle materie che saranno oggetto dell’esame di abilitazione. Qualora il praticante non superi la prova, il praticantato aumenterà di 6 mesi;
- il consulente potrà ammettere al massimo due praticanti per volta presso il proprio studio, anche se associato;
- i consulenti iscritti al registro dei praticanti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, potranno portare a termine il praticantato con le vecchie regole
Per consultare l’intero decreto seguite il link
Articolo tratto da www.dplmodena.it