Praticanti consulenti del lavoro, le nuove regole

Il decreto del Ministero del lavoro sul praticantato per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro.



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Il 20 giugno scorso il Ministero del Lavoro ha approvato il D.M. recante “nuove modalità sulla disciplina del praticantato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro”.

In sintesi il contenuto:

  • la durata del praticantato, da parte del praticante, sarà di 24 mesi e comporterà la frequentazione dello studio per almeno 20 ore settimanali;
  • la frequenza presso lo studio del consulente potrà essere sostituita, per un periodo massimo di 6 mesi, da specifici corsi formativi in ambito universitario;
  • il praticante potrà chiedere una riduzione del periodo di praticantato di 12 mesi nel caso in cui sia in possesso di laurea magistrale ed abbia svolto un tirocinio universitario di almeno 6 mesi (pari a 9 crediti formativi);
  • i consigli provinciali effettueranno verifiche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova scritta sulle materie che saranno oggetto dell’esame di abilitazione. Qualora il praticante non superi la prova, il praticantato aumenterà di 6 mesi;
  • il consulente potrà ammettere al massimo due praticanti per volta presso il proprio studio, anche se associato;
  • i consulenti iscritti al registro dei praticanti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, potranno portare a termine il praticantato con le vecchie regole

Per consultare l’intero decreto seguite il link

Articolo tratto da www.dplmodena.it


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Autore: - Profilo Google

Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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