E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 200 dello scorso 29 agosto 2011, il decreto del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011, che determina il numero annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Per l’anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e’ determinato in:
- 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale
finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione
delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai
sensi dell’art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati
secondo le norme dell’art. 142, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e
d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale.
Le quote per i tirocini formativi sono ripartite tra le Regioni, come indicato nel prospetto allegato al decreto.