Il licenziamento ad nutum

Il licenziamento ad nutum, ossia senza obbligo di motivazione e senza rispetto di regole procedurali.



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Il licenziamento ad nutum  è una ipotesi di licenziamento che non prevede alcuna motivazione nè, tantomeno alcuna formalità procedurale; letteralmente infatti, il termine licenziamento a nutum significa “con un cenno”.

Per questo tipo di licenziamento non valgono le garanzie previste dalla L. 604/66 nè dall’art.18 Statuto dei lavoratori.

L’art. 2118 c.c. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato), dispone che:

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso  di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro

Pertanto, l’unico tipo di tutela è data dall’indennità di mancato preavviso, salvo il caso, ovviamente di giusta causa.

Quando è possibile il licenziamento a nutum

La L. n.108/1990, ha ridotto l’ambito di operatività del libero recesso; pertanto ad oggi il licenziamento ad nutum è possibile solo per:

  • i lavoratori assunti in prova (art. 10, legge n. 604/1966);
  • gli apprendisti (art. 10, legge n. 604/1966);
  • i dirigenti ( artt. 10, 3L. n. 604/1966);
  • i lavoratori domestici (art. 4, c. 1, legge n. 108/1990);
  • i lavoratori ultra­sessantacinquenni e le lavoratrici ultra­sessantenni in possesso dei requisiti pensionistici,  (art. 4, c. 1, legge n. 108/1990). Il licenziamento ad nuntum non può avvenire fino a che non si è raggiunta la “finestra” per la effettiva decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 6 co 2 bis d.lg. 248/2007.
  • gli atleti professionisti (legge 23.3.1981, n. 91 e D.M. 13.3.1985).

Rimangono validi per il licenziamento a nutum i principi generali in tema di nullità del contratto come l’art. 1354 c.c. (Condizioni illecite o impossibili).

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.

In linea di massima diciamo che nel caso di contratto di lavoro, il motivo illecito è dato dal licenziamento discriminatorio per credo politico o fede religiosa, per l’appartenenza ad un sindacato nonchè, di lingua e sesso.

La tutela per l’illegittimità del licenziamento a nutum è la stessa prevista per il licenziamento in generale; vale a dire le norme previste dall’art. 8 L. 604/66 e dall’art 18 Statuto dei lavoratori, che, altro non sono che le due ipotesi di tutela obbligatoria e tutela reale del licenziamento di cui parleremo in un secondo momento.


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Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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8 commenti

  1. fabri scrive:

    Ma dove le trovate certe assurdità che in un paese come il nostro dove le caz.ate rischiano di diventare realtà?
    "ipotesi di licenziamento"
    Sarebbe opportuno informare delle realtà piuttosto dei raccontare ipotesi.
    Non sono già abbastanza le possibilità e le modalità per licenziare che hanno le aziende?

    • Cia Fabri, questa è la realtà non una ipotesi astratta o di scuola.E' solo poco conosciuta e tutt'altro che una caz.ata come la definisci tu. Questa assurdità si trova in tutti i libri di diritto!

  2. Carla Binci carla binci scrive:

    credo che la realtà sia prima di tutto informare le persone delle leggi e regolamenti in vigore ; non credo che la critica distruttiva serva a migliorare la realtà.

  3. fabri scrive:

    Sarà per il caldo che mi hai fatto venire ma, per favore, aiutami a COMPRENDERE meglio quali sonno i casi e la possibilità di applicazione di tanto scellerata ipotesi di cui non avevo mai sentito parlare.
    grazie Carla

    • ciao Fabri, ipotesi è un termine giuridico. stà ad indicare caso. Quindi si tratta di un tipo particolare di licenziamento; nella guida è spiegato nel dettaglio come e quando può avvenire.

  4. Carla Binci carla binci scrive:

    il licenziamento ad nutum non prevede alcuna formalità procedurale…ci sono ancora ipotesi non tutelate dalla forma scritta neppure dai c.c.n.l?

    • Ciao Carla, si ci sono ancora e sono proprio quelle elencate in questo post. L'unica consolazione è che sono solo quelle anche se non sono poche e, toccano alcune tipologie lavorative come gli apprendisti e i lavoratori domestici molto diffusi. rimane il fatto che , qualora questi licenziamenti siano illegittimi, trovano la stessa tutela di n licenziamento, "normale".

  5. Massimo scrive:

    Fabri guarda che le ipotesi di licenziamento ad nutum sono circoscritte e giustificate dalle particolari fattispecie a cui si riferiscono, non sono d'ordine generale (come ha giustamente spiegato Massima). Se avrai bisogno perchè una di queste ti riguarda fallo sapere e si entrerà nello specifico

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