Immigrazione: arriva il permesso di soggiorno a punti
Pubblicato in Gazzetta il regolamento sul permesso di soggiorno a punti,ovvero l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
E’ stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale nr. 263 dell’11 novembre scorso, il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179 recante “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”; conosciuto come permesso di soggiorno a punti.
Il decreto che entrerà in vigore il prossimo 10 marzo 2012, fissa:
- i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, previsto dal Testo unico sull’immigrazione,
- i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione;
- disciplina poi i contenuti, l’articolazione per crediti e i casi di sospensione dell’accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l’accordo è soggetto e l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Destinatari
ll regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la sua entrata in vigore, e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
L’accordo
Lo straniero che fa domanda di permesso di soggiorno presso lo sportello unico dell’immigrazione o presso la questura, contestualmente alla presentazione della domanda, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, articolato per crediti.
L’accordo ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore anno; l‘accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato. Per lo Stato, l’accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Con l’accordo l’immigrato si impegna ad acquisire:
- un livello adeguato di conoscenza dell’italiano parlato equivalente almeno al livello A2;
- una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
- conoscenza della vita nel Paese, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali.
Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali.
I crediti
L’accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale.
L’accordo si considera rispettato se lo straniero ha raggiunto 30 crediti; da 1 a 29 lo straniero è “rimandato”, con l’impegno a raggiungere quota 30 entro il successivo anno, mentre se i punti sono 0 o meno il permesso di soggiorno è revocato con il provvedimento di espulsione.
La verifica avverrà da parte dello sportello unico per l’immigrazione sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica.
I crediti vengono decurtati in caso di condanne penali, anche non definitive e sanzioni pecuniarie di almeno 10mila euro; sono invece aumentati con la partecipazione a corsi, il conseguimento di titoli di studio, onorificenze, scelta di un medico di base, partecipazione ad attività di volontariato, sottoscrizione di affitto o acquisto di una casa. (L’elenco completo delle attività è contenuto nell’allegato 2 alla legge).
Agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative
Allo straniero che alla scadenza dell’accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative. A tale scopo il Ministero dell’interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione.
Anagrafe nazionale
Presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e’ istituita e gestita l’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Nell’anagrafe saranno indicati i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell’accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonchè le vicende modificative ed estintive dell’accordo.
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Autore: Massima Di Paolo - Profilo Google + Massima Di Paolo
Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.Per restare sempre aggiornato, puoi seguirci su Twitter, aggiungerci su Facebook o Google+ e leggere i nostri articoli via RSS. Partecipa alla community e risolvi i tuoi problemi scrivendo sul nostro Forum.













