Assegni nucleo familiare, circolare INPS su regolamento CE

Circolare INPS n. 104 del 06/08/2012. Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare


Tabelle Assegni Familiari 2012-2013

Con la circolare n. 104 del 6 agosto 2012 l’INPS avente ad oggetto il coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare, l’ente previdenziale cerca di mettere ordine in seguito all’entrata in vigore di vari regolamenti comunitari in materia.

Le disposizioni dei nuovi regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, si applicano alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione; queste non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono, nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione per evitare ingiustificati accumuli.

Applicazione del criterio della convivenza,  per l’attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali.

Attualmente in Italia, in assenza di un formale provvedimento giudiziario che stabilisca l’affidamento della prole, nel caso in cui il diritto agli ANF possa essere attribuito ad entrambi i genitori, la percezione del trattamento di famiglia spetta al genitore convivente con i figli.

Al fine di definire con maggior chiarezza il diritto alla percezione del trattamento di famiglia è stato stabilito, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, che, in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, sarà possibile procedere all’erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia “sostanzialmente a carico”  il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di:

  • non autosufficienza economica del figlio naturale;
  • mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore.

L’INPS sottolinea comunque che l’erogazione della prestazione a seguito della dichiarazione di non autosufficienza economica di figli  da parte del genitore naturale costituisce caso residuale e, pertanto, la disposizione di cui sopra potrà essere applicata solo ai casi in cui non sia possibile attribuire il diritto ai trattamenti di famiglia sulla base della convivenza.

Attenzione! Questo articolo è stato pubblicato il 09/08/12 !
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  • enzo

    Ciao sono vedovo con tre figli come lavoro sono a 70 km da casa e manco 13. Ore cosa mi aspetta x starè vicino ai miei figli minorenni tre nn mi danno niente xche superò il reddito ise 24 700. Come mai oppure lavorazioni x stare con loro e portali a scuola nn o nessuno purtroppo


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