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><channel><title>Lavoro e Diritti &#187; contratti</title> <atom:link href="http://www.lavoroediritti.com/category/contratti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.lavoroediritti.com</link> <description>La conoscenza rende liberi</description> <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:39:18 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <item><title>Contratti: rinnovato CCNL del credito</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/contratti-rinnovato-ccnl-del-credito/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/contratti-rinnovato-ccnl-del-credito/#comments</comments> <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:49:25 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[ccnl]]></category> <category><![CDATA[CCNL bancari]]></category> <category><![CDATA[rinnovo CCNL credito]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7871</guid> <description><![CDATA[Lo scorso 19 gennaio è stata raggiunto accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale del Credito (bancari) tra l’ABI e i sindacati Fisac, Fiba, Dircredito, Fabi, Sinfub, Ugl Credito, Uilca. Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2014; previsto un incremento economico che garantisce a regime, al termine della vigenza contrattuale (30 giugno 2014), il [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 19 gennaio è stata raggiunto accordo per <strong>il rinnovo del Contratto Nazionale del Credito (bancari) </strong>tra l’ABI e i sindacati Fisac, Fiba, Dircredito, Fabi, Sinfub, Ugl Credito, Uilca.</p><p>Il contratto <strong>scadrà il prossimo 30 giugno 2014; previsto </strong>un incremento economico che garantisce a regime, al termine della vigenza contrattuale (30 giugno 2014), il recupero inflattivo, <strong>con un incremento di 170 euro per la figura professionale media.</strong></p><p>E’ previsto <strong>il blocco degli scatti di anzianità</strong> dal primo gennaio 2013 al primo giugno 2014 e il raffreddamento della dinamica degli accantonamenti per il Tfr .</p><p>Tra i punti chiave dell’accordo si segnalano:</p><ul><li>la valorizzazione e il rafforzamento dell’apprendistato, come contratto di riferimento per l’ingresso nel settore;</li><li><strong>il salario d’ingresso in caso di nuove assunzioni</strong>: al lavoratore assunto a far data dal 1 gennaio 2012 nella 3° area professionale, 1° livello contributivo, con contratto a tempo indeterminato, compreso anche l’apprendistato,<strong> è attribuito per quattro anni, uno stipendio mensile di € 1.679,89 </strong></li><li>diverse condizioni di salario e di orario di lavoro per le attività amministrative che dovessero “rientrare” in banca (l’insourcing), seguendo un cammino opposto all’outsourcing;</li><li><strong>orario di sportello dalle 8 alle 20</strong>, con possibilità <strong>di ampliamento dalle 7 alle 22</strong>;</li><li>piena fungibilità tra i quattro livelli dei quadri;</li><li><strong>l’istituzione di un fondo settoriale per sostenere l’occupazione</strong> che provvederà ad <strong>erogare alle imprese che assumono a tempo indeterminato, per un periodo di tre anni, un importo annuo di 2500 euro per ogni lavoratore</strong> assunto a tempo indeterminato che si trovi nella seguente situazione: giovane disoccupato fino a 32 anni, disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, donne nelle aree geografiche svantaggiate. <strong>L’importo è erogato anche in caso di stabilizzazione di precari.</strong></li></ul><p><strong>Il fondo, ha durata di cinque anni e, permetterà oltre 5mila assunzioni a tempo indeterminato all’anno.</strong></p><p>Così si legge nel comunicato stampa unitario di sindacati e dell’ABI: In un ambito di tale difficoltà, abbiamo dimostrato senso di responsabilità e spirito costruttivo, definendo condizioni che consentono ai lavoratori e alle aziende di confrontarsi con uno scenario estremamente competitivo, in ottica di un miglior servizio alla clientela e di mantenimento dei livelli occupazionali.</p><p>Lo spirito unitario di grande collaborazione che ha caratterizzato la nostra azione, dalla presentazione della piattaforma e durante tutto il confronto, è stato determinante per il raggiungimento di questo risultato”.</p><p><a href="http://www.lavoroediritti.com/2012/01/contratti-rinnovato-ccnl-del-credito/ccnl-credito/" rel="attachment wp-att-7875">CCNL credito</a></p><p>&nbsp;</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/contratti-rinnovato-ccnl-del-credito/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Decreto milleproroghe 2012: proroga dell&#8217;una tantum per i collaboratori a progetto</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/decreto-milleproroghe-2012-proroga-delluna-tantum-per-i-collaboratori-a-progetto/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/decreto-milleproroghe-2012-proroga-delluna-tantum-per-i-collaboratori-a-progetto/#comments</comments> <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:38:01 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[gestione separata]]></category> <category><![CDATA[co co pro]]></category> <category><![CDATA[decreto milleproroghe 2012]]></category> <category><![CDATA[prestazioni inps]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7790</guid> <description><![CDATA[Il decreto milleproroghe, 2012, d.lg. nr.216/2011, tra le proroghe in materia di  lavoro, ha prorogato per tutto  il 2012 l&#8217;indennità una tantum per i collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma. Tale misura era stata riconosciuta [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/12/decreto-milleproroghe-2012-le-proroghe-in-materia-di-lavoro/">decreto milleproroghe, 2012, d.lg. nr.216/2011</a>, tra le proroghe in materia di  lavoro, <strong>ha prorogato per tutto  il 2012 l&#8217;indennità una tantum per i collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro</strong>, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma.</p><p>Tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l’anno 2009. Successivamente, l’art. 2, comma 130, della <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/12/finanziaria-2010-le-novita-sul-mondo-del-lavoro/">legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010</a>), ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti richiesti che la misura della prestazione.</p><p>Il limite di spesa <strong>per il 2012 è pari a 13 milioni di euro</strong>. I requisiti, come detto, non sono mutati; pertanto, rimane identica l’entità della<strong> somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro; </strong><strong>è sempre necessario che </strong>i collaboratori  coordinati  e  continuativi  siano, iscritti in via esclusiva alla gestione  separata  presso  l&#8217;INPS; inoltre è necessario che:</p><ul><li>operino in regime di monocommittenza;</li><li>abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;</li><li>con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,<strong> un numero di mensilità non inferiore a uno;</strong></li><li>risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;</li><li>risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.</li></ul><p>Per ogni altra informazione e per la domanda, seguite il<a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/inps-una-tantum-per-i-collaboratori-a-progetto-2010/"> link</a>. Ulteriori ed eventuali aggiornamenti anche da parte dell’INPS verranno, nel caso, segnalati.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/decreto-milleproroghe-2012-proroga-delluna-tantum-per-i-collaboratori-a-progetto/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Le novità del CCNL studi professionali</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/12/le-novita-del-ccnl-studi-professionali/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/12/le-novita-del-ccnl-studi-professionali/#comments</comments> <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:15:40 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[CCNL studi professionali]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7603</guid> <description><![CDATA[E’ stato sottoscritto lo scorso 29 novembre, tra Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, il CCNL per gli studi professionali. Diverse sono le novità contenute nel contratto nazionale di lavoro che riguarda circa un milione di lavoratori subordinati e quattrocentomila tra praticanti e partite Iva. Il contratto avrà durata triennale dal 1 ottobre [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato <strong>sottoscritto lo scorso 29 novembre</strong>, tra Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, il <a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/09/contratti-rinnovo-ccnl-studi-professionali/">CCNL per gli studi professionali</a>. Diverse sono le novità contenute nel contratto nazionale di lavoro che <strong>riguarda circa un milione di lavoratori subordinati e quattrocentomila tra praticanti e partite Iva</strong>. Il contratto <strong>avrà durata triennale dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2013</strong> e disciplina i rapporti di lavoro dipendente, nell&#8217;ambito delle attività professionali, compresi studi associati.</p><h4>Retribuzione</h4><p>E’ previsto  un aumento medio mensile di 87,50 euro, che sarà corrisposto in 2 tranches: il 60% a ottobre 2011 ed il 40% a gennaio 2012.</p><h4>Enti bilaterali di settore</h4><p>Per potenziare ulteriormente la bilateralità di settore, (Cadiprof ed Ebipro),  le Parti sociali hanno deciso, in coerenza con gli orientamenti ministeriali, di imprimere un’accelerazione alla loro attività, allargando le prestazioni erogate anche ai giovani professionisti, iscritti a un albo professionale, che intrattengono un rapporto di collaborazione con partita.</p><h4>Ampliamento della sfera contrattuale</h4><p>E’ stato <strong>esteso l’ambito di applicazione del Ccnl</strong>; il contratto si estende, oltre alla quatto aree tradizionalmente disciplinate, anche alle “<strong>altre attività professionali intellettuali”</strong> ossia, a quelle attività non rientranti nelle altre quattro aree, con o senza albi professionali. Le altre categorie sono: <strong>Area amministrativa; Area tecnica; area giuridica e Area sanitaria.</strong></p><p>Al proposito, è prevista<strong> la costituzione di un gruppo di lavoro</strong> che avrà il compito di studiare e verificare, per il settore degli studi professionali, il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti di praticantato e, in generale, dei rapporti di lavoro atipici.</p><p>Il risultato della ricerca costituirà la base per definire delle linee guida per il riconoscimento di un equo compenso e tutele di welfare contrattuale a favore degli addetti.</p><h4>Contratti di lavoro</h4><p>Il <strong>CCNL studi professionali</strong>, disciplina specificatamente le seguenti forme e modalità di impiego, ravvisando in esse le necessità del settore:</p><ul><li>lavoro a tempo pieno e indeterminato;</li><li>apprendistato;</li><li>part-time;</li><li>lavoro ripartito;</li><li>contratto a tempo determinato,</li><li>contratto a chiamata;</li><li>telelavoro;</li><li>contratto di inserimento al lavoro</li></ul><h4>Apprendistato</h4><p>Il nuovo CCNL Studi Professionali prevede tutte  le tipologie di apprendistato (apprendistato per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione).</p><p><strong>La maggiore novità</strong> per gli studi professionali è rappresentato <strong>dall’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: </strong>“viene regolamentata <strong>la formazione esclusivamente aziendale, ossia quella formazione organizzata e gestita integralmente dallo studio professionale,</strong> all&#8217;interno e/o all&#8217;esterno dello stesso.</p><p>Il Ccnl offre una ampia gamma di interventi sulle modalità di erogazione della formazione agli apprendisti.che, dunque, <strong>potrà essere svolta in aula</strong>, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (Fad) e strumenti di e-learning.</p><p>Se l&#8217;attività formativa verrà svolta esclusivamente all&#8217;interno dello studio professionale e/o società di servizi, questi dovranno solamente essere in grado di erogare la formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo”.</p><h4>Classificazione del personale</h4><p>Rivisitata completamente la classificazione dei profili professionali: sono state introdotte cinque classificazioni del personale, valide per ognuna delle cinque macroaree, ed ognuna divisa in otto livelli classificatori e retributivi.</p><p>Torneremo ad analizzare nel dettaglio, le voci di questo Cotratto collettivo</p><p>Fonte: <a href="http://www.confprofessioni.eu/page.jsp" target="_blank">www.confprofessioni.eu</a></p><h4>Allegati</h4> Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
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Non ha firmato la Fisacat-Cisl Il contratto riguarda circa 200.000 [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato siglato<strong> l’accordo per il rinnovo del CCNL imprese artigiane di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere</strong>. &#8220;Confartigianato Benessere, CNA Benessere, Casartigiani e Claai Federnas-Unamem ed i Sindacati di categoria di Filcams Cgil e Uiltucs Uil, sono i firmatari dell’accordo<strong>. Non ha firmato la Fisacat-Cisl</strong></p><p>Il contratto riguarda circa 200.000 e, quest’anno, per<strong> la prima volta, è stato incluso nella sfera di applicazione del contratto anche il settore  “centri benessere”</strong>, ad esclusione di quelli con sede presso strutture alberghiere, navi da crociera e stabilimenti termali.</p><p>Il contratto ha durata triennale;  dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 e prevede un aumento medio, riferito al 3° livello <strong>di 75 euro che sarà erogato in tre tranches:  1° ottobre 2011, 1° aprile 2012 e l’ultima tranche al 1° ottobre 2012. </strong></p><p>Previsto a copertura <strong>del periodo di carenza contrattuale</strong>, <strong>oltre all’una tantum </strong>di €. <strong>115,00 per il 2009 , per i lavoratori in forza al 1° di ottobre 2011, sarà erogata una tantum di 220,00 € in due tranche.</strong></p><p>Novità anche in merito ai lavoratori immigrati<strong>: </strong>sarà possibile, al fine di favorire il ritorno nei paesi di origine,<strong> poter usufruire in maniera cumulativa di Ferie e Rol.</strong> E’ previsto inoltre<strong>,  il diritto alla conservazione del posto ai lavoratori stranieri che debbono assolvere gli obblighi militari.</strong></p><p><strong>Per gli apprendisti</strong> che sono in possesso di titolo di studio post-obbligo o qualifica <strong>viene riconosciuta la retribuzione al 100% dal nono semestre (alla fine del quarto anno).</strong></p><p><strong>In merito alle ferie, </strong>dal 1ottobre 2011 <strong>si considerano 20 giorni lavorativi per la prestazione di lavoro svolta su 5 giorni</strong> (settimana corta),mentre <strong>ai fini del godimento non vengono considerati il sabato e la domenica, e per chi ha una prestazione settimanale distribuita su 6 giorni, sono 24 giorni lavorativi da godere e non viene considerata la domenica.</strong><br /> A partire dal 1° ottobre 2011 ai lavoratori che hanno anzianità di servizio superiore a cinque anni, le ferie da godere sono :</p><ul><li>22 giorni lavorativi con prestazione su cinque giorni</li><li>26 giorni lavorativi con prestazione su sei giorni.</li></ul><p>Dal 1° dicembre 2011 <strong>in caso di malattia o infortunio non sul lavoro</strong> di <strong>durata superiore a otto giorni viene riconosciuta una integrazione economica a carico dell’azienda</strong> fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal primo giorno di assenza. Per assenze pari o inferiori ad otto giorni integrazione a carico azienda a partire dal quarto giorno.</p><p>Ulteriore novità è poi rappresentata dalla sottoscrizione di un<strong> Avviso comune</strong> “con cui si richiede alle Istituzioni competenti di adottare appositi provvedimenti finalizzati <strong>all’avvio di un periodo di sperimentazione del fitto della Poltrona o della Cabina</strong>. Tale provvedimento potrebbe consentire, alle Imprese, di <strong>ridurre i costi di gestione nonché di conseguire una possibile soluzione alternativa alla sospensione dell’attività . </strong></p><p>Fonte: <a href="http://www.filcams.cgil.it/home.nsf/IFrameCorpo1l?OpenPage" target="_blank">www.filcams.cgil.it</a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/11/contratti-rinnovato-ccnl-acconciatura-estetica-e-centri-benessere/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Contratti: firmato accordo unitario tra Confindustria e sindacati</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/contratti-firmato-accordo-unitario-tra-confindustria-e-sindacati/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/contratti-firmato-accordo-unitario-tra-confindustria-e-sindacati/#comments</comments> <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:30:10 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[cgil]]></category> <category><![CDATA[confindustria]]></category> <category><![CDATA[contratto unitario]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=6303</guid> <description><![CDATA[E’ arrivato, nella tarda serata del 28 giugno,  l’accordo unitario tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria su contrattazione  e rappresentanza sindacale. Dopo lungo tempo di divisioni e di accordi separati, anche la CGIL ha firmato l’accordo insieme alle altre categorie sindacali. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, nella conferenza stampa ha dichiarato: “Si chiude [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>E’ arrivato, nella tarda serata del 28 <strong>giugno,  l’accordo unitario tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria su contrattazione  e rappresentanza sindacale</strong>. Dopo lungo tempo di divisioni e di accordi separati, anche la CGIL ha firmato l’accordo insieme alle altre categorie sindacali.<span id="more-6303"></span></p><p>La presidente di Confindustria<strong>, Emma Marcegaglia, </strong>nella conferenza stampa ha dichiarato: “Si chiude una stagione di divisioni. Abbiamo fatto un passo importante, le parti sociali hanno dato un segno di disponibilità”.</p><p>Per <strong>il Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso</strong>, con l&#8217;accordo raggiunto da Sindacati e Confindustria è stata “superata una stagione di divisione”. “Veniamo &#8211; ha spiegato la leader della CGIL &#8211; da una serie di accordi separati ed il senso di questo accordo è aprire una stagione nuova.</p><p>L’accordo si compone di 9 punti:</p><ul><li>Sulla <strong>rappresentatività ai fini delle trattative</strong> e della stipula dei Ccnl si darà  attuazione  all&#8217;accordo Cgil Cisl Uil del 2008   <strong>prevedendo la  certificazione degli iscritti  attraverso l’Inps</strong>, da calcolare, poi,  in modo ponderato con i voti nelle elezioni  Rsu. E’ prevista <strong>una soglia di accesso pari al 5%  dei lavoratori occupati</strong> in ogni settore.</li><li>Per quanto riguarda<strong> i contratti aziendali  essi verranno considerati validi e vincolanti  per tutti sulla base della maggioranza semplice nelle RSU</strong>.</li><li>Nel<strong> caso di presenza delle RSA</strong> la rappresentatività  <strong>verrà  “pesata” con la percentuale degli iscritti  alle singole organizzazioni per definire la maggioranza  per la stipula dei contratti aziendali</strong> ed è prevista l’eventualità , <strong>se richiesta da un’organizzazione  sindacale o dal 30% di lavoratori , di effettuare un voto tra i lavoratori</strong>, che esprimendosi a maggioranza, può respingere l’accordo.</li><li>Se vi sono<strong> clausole di “tregua sindacale</strong>” finalizzate a garantire  l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, <strong>hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale </strong>operanti all’interno dell’azienda <strong>e non per i singoli lavoratori.</strong></li><li>L’intesa poi prevede che gli <strong>accordi aziendali</strong> possano definire intese <strong>modificative di istituti contrattuali del Ccnl</strong> secondo le procedure previste negli stessi contratti nazionali e <strong>quando non previste anche direttamente attraverso il contratto aziendale stipulato dalle rappresentanze sindacali in azienda</strong> d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria  nei casi di crisi aziendale o di nuovi significativi  investimenti  e relativamente agli istituti che disciplinano la prestazione lavorativa, agli orari di lavoro e all’organizzazione del lavoro.</li></ul><p>Infine le parti hanno richiedere al Governo ed al Parlamento <strong>di incrementare</strong>, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte <strong>le misure</strong> volte <strong>ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello</strong> che collega aumenti di  retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.</p><p><a href="http://www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/5EE9AC877FD8770FC12578B9005312A3/$File/AccordoInterconfederale28giugno2011.pdf">Il testo dell’accordo</a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/contratti-firmato-accordo-unitario-tra-confindustria-e-sindacati/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Contratti: rinnovato CCNL grafici (industria)</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/contratti-rinnovato-ccnl-grafici-industria/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/contratti-rinnovato-ccnl-grafici-industria/#comments</comments> <pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:00:17 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[ccnl grafici]]></category> <category><![CDATA[rinnovo contratto grafici]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=6149</guid> <description><![CDATA[Lo scorso 30 maggio, l&#8217;Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, l&#8217;Associazione Italiana Editori, l&#8217;Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (SLC CIGL, FISTEL CISL, UICOM UIL) hanno sottoscritto l&#8217;ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l scaduto il 31 marzo 2010. E’ previsto un aumento a regime di 110,00 [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 30 maggio, l&#8217;Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, l&#8217;Associazione Italiana Editori, l&#8217;Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (SLC CIGL, FISTEL CISL, UICOM UIL) hanno <strong>sottoscritto l&#8217;ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l scaduto il 31 marzo 2010.</strong><span id="more-6149"></span></p><p>E’ previsto un aumento a regime di 110,00 euro per il livello B/3. <strong>L’aumento è suddiviso in tre tranche</strong>:</p><ul><li>35,00 euro dal 1° luglio 2011;</li><li>40,00 euro dal 1° gennaio 2012;</li><li>35,00 euro dal 1° gennaio 2013.</li></ul><p><strong>L’una tantum,</strong> a copertura del periodo 1° aprile 2010-30 giugno 2011, è stata determinata <strong>forfettariamente in 362,66 euro</strong> da corrispondersi, per il <strong>50% con la retribuzione del mese di luglio 2011</strong> e per il restante 50% con <strong>la retribuzione del mese di febbraio 2012.</strong></p><p>Le altre novità:</p><ul><li>introduzione della <strong>“Flessibilità tempestiva</strong>” per fronteggiare le improvvise e imprevedibili variazioni dei flussi di lavoro nel breve termine. L’istituto è attivabile direttamente dalle aziende nei limiti di un pacchetto di 64 ore annue senza la necessità di accordi o procedure con la RSU;</li><li>13<sup>a</sup> mensilità: la <strong>possibilità di gestione con accordo aziendale delle quote di gratifica natalizia </strong>e eccedenti la mensilità nell’ambito della contrattazione di II livello in vigenza della legislazione che prevede un regime fiscale agevolato. L’utilizzo di questa possibilità determina il non computo degli importi in esame ai fine della determinazione del TFR. Inoltre<strong>, per i nuovi assunti fino a 5 anni di anzianità, la gratifica natalizia e la 13<sup>a</sup> mensilità sono pari ad una mensilità;</strong></li><li><strong>non applicabilità ai nuovi assunti di tutti gli oneri aggiuntivi</strong> (importi mensili, maggiorazioni, riposi retribuiti e ferie) previsti dalla parte VI per la stampa di periodici in rotocalco. Inoltre, per il personale in forza è prevista l’assorbibilità di detti oneri nell’ambito della contrattazione di II livello;</li><li> <strong>revisione del trattamento di malattia</strong>: dal 1° luglio 2011 i periodi di assenza non superiori a 3 giorni vengono computati in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del trattamento economico, sono fatti salvi i primi 4 eventi. Non sono considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day ospital e a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi a gravi e documentate malattie;</li><li>l’ampliamento<strong> dei casi di mobilità interna</strong> che possono essere disposti direttamente dalla azienda senza necessità di alcun tipo di confronto con la RSU;</li><li>introduzione di una disciplina del cambio di squadre nei lavori a turni che garantisce la permanenza sul posto di lavoro del lavoratore smontante per un minimo di due ore in caso di assenza del collega che avrebbe dovuto dargli il cambio;</li><li>l’ampliamento delle lavorazioni con caratteristica di stagionalità ai fini della reiterabilità dei contratti a termine;</li><li>rielaborazione dell’articolo sulla disciplina del lavoro al fine di rendere più chiara la corrispondenza tra le mancanze e le sanzioni.</li></ul><p>In attuazione di quanto previsto dal precedente contratto, è stata definita l’istituzione di un Fondo sanitario integrativo a decorrere dal 2013.</p><p>fonte: <a href="http://www.assografici.it/ita/default.cfm" target="_blank">www.assografici.it</a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/contratti-rinnovato-ccnl-grafici-industria/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>2</slash:comments> </item> <item><title>Per la CGIL il testo di legge sull&#8217;apprendistato è tutto da rifare</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/05/per-la-cgil-il-testo-di-legge-sullapprendistato-e-tutto-da-rifare/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/05/per-la-cgil-il-testo-di-legge-sullapprendistato-e-tutto-da-rifare/#comments</comments> <pubDate>Thu, 19 May 2011 07:03:50 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[apprendistato]]></category> <category><![CDATA[cgil]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=6080</guid> <description><![CDATA[Non si placano le polemiche sul testo di riforma dell’apprendistato, approvato dal Governo lo scorso 5 maggio. Il segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni, in una lettera inviata al ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, esprime in undici punti il forte dissenso verso tale provvedimento. “Non si riduce la durata dell’apprendistato professionalizzante che resta prevista fino [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Non si placano le polemiche sul testo di<a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/05/apprendistato-approvato-dal-governo-lo-schema-di-decreto-legislativo/"> riforma dell’apprendistato</a>, approvato dal Governo lo scorso 5 maggio.</p><p>Il<strong> segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni,</strong> in una lettera inviata al ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, esprime in undici punti il <strong>forte dissenso verso tale provvedimento.<span id="more-6080"></span></strong></p><p><strong>“Non si riduce la durata dell’apprendistato professionalizzante</strong> che resta prevista fino a sei anni”, mentre manca una durata minima.Così come emerge evidente “la contraddizione tra l&#8217;enfasi, mediatica soprattutto, sul carattere a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato, e la mancanza di qualsiasi vincolo di stabilizzazione degli apprendisti che, assieme alla esclusione degli apprendisti  dal computo per il raggiungimento delle soglie, conferma che si sia rimasti nella condizione di licenziabilità al termine del rapporto”.</p><p>Inoltre, continua Fammoni,  non si fa “<strong>alcun riferimento ad ammortizzatori sociali”</strong> così come “nulla si dice” nei testi circa “<strong>misure da prendere per contrastare il cannibalismo verso il contratto di apprendistato di altre tipologie, come gli stage, tirocini </strong>e le collaborazioni, su cui pure c&#8217;era un accordo”.</p><p><strong>Nessuna attenzione</strong> è posta <strong>al contrasto che si crea tra il contratto di inserimento e l&#8217;estensione proposta dell&#8217;apprendistato ai lavoratori in mobilità”.</strong> Allo stesso tempo “non si è chiarito, e per come è scritto nel testo difficile da accettare, la facoltà di svolgimento dell’apprendistato attraverso la somministrazione”.</p><p>“E’ stata addirittura<strong> ridotta la formazione formale su tematiche trasversali da 40 ore per il primo anno  (quantità da noi già valutata insufficiente) a 24 ore per il secondo anno,</strong> per poi scomparire del tutto: il che è del tutto contraddittorio con un rapporto finalizzato all’inserimento professionalmente solido dei giovani nel mondo del lavoro”.</p><p>Inoltre,continua la lettera, “il Repertorio delle professioni viene, in modo inaccettabile, ridotto da condizione di raccordo tra i diversi sistemi di formazione (pubblico e di fonte contrattuale) come correttamente previsto nelle Linee Guida del 2010, ad un generico rinvio di un anno, depotenziando il suo ruolo e derubricando ad un futuro lontano un prezioso lavoro”.</p><p>Ultimo punto “<strong>la sottolineatura dell’apprendistato di primo livello a partire dai 15 anni</strong>”: una disposizione nei confronti della quale è nota la contrarietà della Cgil.</p><p>La CGIl per tutti questi motivi, chiede al minsitro del lavoro di “procedere nei successivi incontri, alla presenza congiunta di Regioni e parti sociali, dato che la delega &#8211; conclude Fammoni &#8211; è espressamente previsto vada esercitata ‘previa intesa con le Regioni e le parti sociali’”</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/05/per-la-cgil-il-testo-di-legge-sullapprendistato-e-tutto-da-rifare/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Apprendistato: approvato dal Governo lo schema di decreto legislativo</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/05/apprendistato-approvato-dal-governo-lo-schema-di-decreto-legislativo/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/05/apprendistato-approvato-dal-governo-lo-schema-di-decreto-legislativo/#comments</comments> <pubDate>Wed, 11 May 2011 20:09:05 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[formazione]]></category> <category><![CDATA[apprendistato]]></category> <category><![CDATA[apprendistato professionalizzante]]></category> <category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=6045</guid> <description><![CDATA[Lo scorso 5 maggio il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani. Il [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 5 maggio il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (<a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07247l.htm">Legge n. 247 del 2007</a>), disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.</p><p>Il decreto legislativo prevede 3 tipologie di contratto:</p><ul><li><strong>l’apprendistato per la qualifica professionale</strong>, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età;</li><li><strong>l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</strong>, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale;</li><li><strong>l’apprendistato di alta formazione e ricerca</strong>, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.</li></ul><p>L’art. 2 detta le linee generali dell’apprendistato che sono le stesse attualmente in vigore.</p><p>L’art. 3  disciplina l’apprendistato per la <strong>qualifica professionale</strong></p><p>“Possono <strong>essere assunti</strong> con contratto di apprendistato per la qualifica professionale, in tutti i settori di attività, anche per l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di istruzione,<strong> i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al 25° anno di età.</strong> La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e<strong> non può in ogni caso essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.</strong></p><p>La regolamentazione dei profili formativi dell&#8217;apprendistato per la qualifica professionale è rimessa alle regioni d&#8217;intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:</p><ul><li>definizione della qualifica professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;</li><li>previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale;</li><li>rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all&#8217;interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.</li></ul><h4>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</h4><p>Disciplinato dall’art. 4 del decreto, tale tipo di apprendistato può essere <strong>utilizzato in tutti i settori di attività, pubblici o privati</strong> per il conseguimento di una qualificazione contrattuale da <strong>soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.</strong></p><p>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, <strong>il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.</strong></p><p>La durata e le modalità di erogazione della formazione<strong> è stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.</strong></p><h4>Apprendistato di alta formazione e ricerca</h4><p>Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato<strong> per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore,</strong> per il conseguimento di <strong>titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica</strong> superiore di cui all&#8217;articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché<strong> per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali</strong> i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.</p><p>La regolamentazione e la durata dell&#8217;apprendistato è<strong> rimessa alle regioni,</strong> per i <strong>soli profili che attengono alla formazione</strong>, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca.</p><p>In assenza di regolamentazioni regionali l&#8217;attivazione dell&#8217;apprendistato di alta formazione o ricerca <strong>è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.</strong></p><h4>Sanzioni</h4><p>L’art. 7 nelle “disposizioni finali”, stabilisce che In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.</p><p>Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è<strong> punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro</strong>. In caso di <strong>recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.</strong></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/05/apprendistato-approvato-dal-governo-lo-schema-di-decreto-legislativo/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Accordo di rinnovo CCNL Terziario &#8211; Distribuzione e Servizi 2011-2013</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/03/accordo-di-rinnovo-ccnl-terziario-distribuzione-e-servizi-2011-2013/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/03/accordo-di-rinnovo-ccnl-terziario-distribuzione-e-servizi-2011-2013/#comments</comments> <pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:00:30 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[ccnl]]></category> <category><![CDATA[ccnl terziario]]></category> <category><![CDATA[rinnovo CCNL Commercio]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=5710</guid> <description><![CDATA[Apprendiamo da DPL Modena che il 15 marzo la Confesercenti, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno firmato l’ipotesi di accordo finalizzata al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi aziende, scaduto il 31 dicembre 2010. L&#8217;unico sidacato che non ha voluto sottoscrivere l&#8217;accordo è stato il Filcams CGIL. Il nuovo contratto [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Apprendiamo da <a title="Dpl Modena" href="http://www.dplmodena.it" target="_blank">DPL Modena</a> che il 15 marzo la <strong>Confesercenti</strong>, <strong>Fisascat CISL</strong> e <strong>Uiltucs UIL</strong> hanno firmato l’ipotesi di accordo finalizzata al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi aziende, scaduto il 31 dicembre 2010.</p><p>L&#8217;unico sidacato che non ha voluto sottoscrivere l&#8217;accordo è stato il <strong>Filcams CGIL</strong>. Il nuovo contratto ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2011 e prevede un aumento retributivo, a regime al 4° livello, pari a complessivi 86,00 euro, da erogarsi in sei parti:</p><ul><li>10,00 € al 1° gennaio 2011;</li><li>13,00 € al 1° settembre 2011;</li><li>15,00 € al 1° aprile 2012;</li><li>16,00 € al 1° ottobre 2012;</li><li>16,00 € al 1° aprile 2013;</li><li>16,00 € al 1° ottobre 2013.</li></ul><p><span style="color: #ffffff;">.</span></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/03/accordo-di-rinnovo-ccnl-terziario-distribuzione-e-servizi-2011-2013/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Contratti: siglato accordo rinnovo CCNL commercio</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/02/contratti-siglato-accordo-rinnovo-ccnl-commercio/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/02/contratti-siglato-accordo-rinnovo-ccnl-commercio/#comments</comments> <pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:09:21 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[rinnovo CCNL Commercio]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=5504</guid> <description><![CDATA[Lo sorso 26 febbraio è stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL terziario, distribuzione servizi. Si tratta di un accordo separato firmato solo tra Confcommercio, Fisascat CISL e Uiltucs UIL; la Filcams CGIL invece, si è rifiutata di firmare. L’accordo prevede: aumento medio mensile a regime, parametrato sul 4° livello di 86 euro, con [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Lo sorso 26 febbraio è stato <strong>siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL terziario, distribuzione servizi. </strong>Si tratta di un <strong>accordo separato</strong> firmato solo tra Confcommercio, Fisascat CISL e Uiltucs UIL; l<strong>a <a href="http://www.filcams.cgil.it/Info.nsf/ac8d2db0d4389bca802567ed004c5cf4/476AAAA0B01D6800C1257844006AFB88/$file/CCNL_TDS-testo_ipotesi_accordo.pdf" target="_blank">Filcams CGIL</a> invece, si è rifiutata di firmare.<span id="more-5504"></span></strong></p><p>L’accordo prevede:</p><ul><li>a<strong>umento medio mensile a regime, parametrato sul 4° livello di 86 euro</strong>, con decorrenza della prima tranche da gennaio 2011;</li><li>i<strong>ntroduzione di deroghe al contratto nazionale </strong>per gli accordi di secondo livello finalizzati alla produttività, all’organizzazione del lavoro ed al servizio alla clientela;</li><li><strong>modifiche alla normativa sul pagamento dei primi tre giorni di malattia:</strong> per i primi tre giorni e per i primi due eventi il pagamento è al 100%, ma dal terzo evento è del 50% per malattie coperte da certificati medici di durata inferiore ai 12 giorni;</li><li>modifiche <strong>al monte ore dei permessi individuali correlati all’anzianità di servizio</strong>;</li><li>valorizzazione del sistema della bilateralità;</li><li>disciplina sulle certificazioni e sull’arbitrato, attraverso le clausole compromissorie, previste dalla legge n. <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/11/tutte-le-norme-del-collegato-lavoro/" target="_self">183/2010 (collegato lavoro)</a></li></ul><p>Il rifiuto della Filcams CGIL alla firma dell’accordo è affidato ad un comunicato stampa:</p><p><strong>“La Filcams-Cgil non ha sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale del Terziario Distribuzione Servizi</strong>, innanzitutto, per il fatto che l’intesa recepisce pienamente l’accordo separato del 22 gennaio 2009, sulla riforma del modello contrattuale.</p><p>Oltre all’assunzione dell’Ipca, quale meccanismo di calcolo degli incrementi salariali, infatti, <strong>viene introdotto l’istituto delle deroghe</strong>, attraverso il quale la funzione del Ccnl viene indebolita.</p><p>Inoltre<strong>, l’ipotesi sottoscritta assume i contenuti del collegato sul lavoro,</strong> sul quale la Cgil ha espresso analogo dissenso, a partire dalla certificazione.<br /> Ma l’ipotesi di accordo contiene altri <strong>punti negativi</strong>, come quello relativo alla <strong>malattia</strong>, che prevede la fuoriuscita dall’Inps, attraverso il pagamento diretto da parte delle aziende ed <strong>il peggioramento della normativa sul pagamento dei primi tre giorni.</strong></p><p>La stessa <strong>contrattazione di secondo livello </strong>esce ridotta e fortemente condizionata dalle deroghe, smentendo quello che era l’obiettivo primario dell’accordo separato sulla riforma del modello contrattuale.</p><p>Nel complesso, è un accordo che risente indubbiamente della crisi del settore, ma che scarica sul lavoro il suo costo principale, quando, al contrario, la crisi stessa richiederebbe un forte investimento qualitativo sul fattore umano.</p><p>Al tempo stesso, è un accordo che importa nella categoria del terziario, le tensioni che da tempo caratterizzano il quadro sindacale e che avevano fino ad oggi risparmiato il settore”.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/02/contratti-siglato-accordo-rinnovo-ccnl-commercio/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>20</slash:comments> </item> </channel> </rss>
