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><channel><title>Lavoro e Diritti &#187; assegni familiari</title> <atom:link href="http://www.lavoroediritti.com/category/inps/assegni-familiari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.lavoroediritti.com</link> <description>La conoscenza rende liberi</description> <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:39:18 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <item><title>Assegni familiari, controlli da parte dell&#8217;INPS</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/assegni-familiari-controlli-da-parte-dellinps/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/assegni-familiari-controlli-da-parte-dellinps/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:41:49 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7456</guid> <description><![CDATA[L’INPS con circolare nr 136 dello scorso 25 ottobre, comunica l’avvio del controllo degli importi posti a conguaglio a titolo di assegni al nucleo familiare nel 2008 e 2009. Per il momento si tratta di una fase sperimentale che si concluderà il prossimo 30 novembre; in questa prima fase,  il controllo riguarderà i nuclei familiari [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L’INPS con <a href="http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20136%20del%2025-10-2011.htm" target="_blank">circolare nr 136 dello scorso 25 ottobre</a>, comunica l<strong>’avvio del controllo degli importi posti a conguaglio a titolo di<a title="L’assegno per il nucleo familiare" href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/lassegno-per-il-nucleo-familiare/"> assegni al nucleo familiare</a> nel 2008 e 2009.</strong></p><p>Per il momento si tratta di una fase sperimentale che si concluderà il prossimo 30 novembre; in questa prima fase,  il controllo riguarderà <strong>i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili,</strong> in quanto la stessa assorbe circa l’80% degli importi posti a conguaglio a titolo di assegno al nucleo familiare.</p><h4>Attività di verifica amministrativa</h4><p>L’attività di verifica amministrativa deve essere rivolta innanzitutto ad accertare la reale sussistenza dell’indebito e a stabilire se esso nasca da un’incongrua dichiarazione del lavoratore o dell’azienda.</p><p>In particolare, si verificheranno:</p><ul><li>le dichiarazioni reddituali rilasciate dal lavoratore con il modello ANF/DIP;</li><li>se le comunicazioni Emens e/o i conguagli contributivi siano coerenti con quanto dichiarato dal lavoratore;</li><li>se i conguagli effettuati dall’azienda trovano materiale riscontro nelle prestazioni erogate al lavoratore.</li></ul><h4>Controllo formale e sostanziale</h4><p><strong>Prima di procedere alla convocazione dell’azienda, sempre obbligatoria</strong>, gli operatori alla verifica amministrativa controlleranno se alcune informazioni presenti nelle liste inviate, in particolare relative alle dichiarazioni Emens, siano state modificate dopo l’estrazione dei dati, ovvero se il presunto indebito rilevato dai modelli Emens sia stato oggetto di una successiva comunicazione “correttiva” da parte dell’azienda.</p><p>In seguito si dovrà procedere alla convocazione dell’azienda attraverso un invito al  contradditorio al fine di acquisire la necessaria documentazione cartacea  richiesta per i controlli di rito.</p><p>Il controllo della documentazione acquista si articolerà in due fasi:</p><p><strong>Controllo formale</strong></p><ul><li>verifica della documentazione attestante la richiesta della prestazione (modello ANF/DIP o ulteriore documentazione);</li><li>verifica delle buste paga dei lavoratori per accertare l’erogazione della prestazione;</li><li>verifica della corrispondenza tra la dichiarazione del lavoratore e i dati comunicati dal datore di lavoro con il modello Emens e/o conguagliati nel modello DM 10/2;</li></ul><p><strong>Controllo sostanziale</strong></p><ul><li>verifica che la tabella indicata, la composizione del nucleo familiare, la classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo mensile dell’assegno siano corretti;</li><li> incrocio tra i dati complessivi reddituali del nucleo dichiarati dal lavoratore al datore di lavoro con i dati reddituali consolidati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e riferiti al periodo indennizzato;</li><li>verifica del rapporto (pari al 70%), tra il reddito da lavoro dipendente e il reddito complessivo del nucleo familiare;</li><li>verifica, in caso di doppia erogazione dell’assegno da parte della stessa azienda o da parte di aziende diverse al medesimo nucleo familiare, di quale richiesta sia da ritenere incompatibile.</li></ul><p>Se dai controlli sulle aziende, <strong>risulta tutto regolare, le successive iniziative dovranno essere rivolte nei confronti dei lavorator</strong>i con modalità che saranno indicate con successiva circolare.</p><p>Nel caso contrario, in cui si riscontrasse una responsabilità dell’azienda, si dovrà procedere con il recupero degli importi erroneamente conguagliati con aggravio di sanzioni civili. Nei casi in cui dovesse emergere che gli<strong> importi posti a conguaglio con il DM 10/2 siano corretti ma i dati  trasmessi con Emens siano errati,</strong> l’azienda dovrà essere invitata a modificare il flusso per i periodi in cui i dati non coincidono.</p><h4>Convocazione dell’azienda</h4><p>La Sede, attraverso la lettera d’invito al contraddittorio, richiederà alle aziende la documentazione riguardante la prestazione erogata per tutti i lavoratori interessati. La data dell’incontro dovrà essere concordata, previo contatto di un funzionario della sede addetto alla verifica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera di convocazione.</p><p>L’azienda potrà avanzare eventuali motivate richieste di differimento dell’incontro rispetto alla data fissata. Qualora l’azienda non risponda alla convocazione, la Sede interesserà l’area ispettiva per tutti gli accertamenti in merito.</p><h4>Verbale di accertamento</h4><p>In sede di convocazione, dopo aver ricostruito con l’azienda il percorso realizzato per calcolare i conguagli ANF nel periodo Luglio 2008-Giugno 2009, <strong>dovrà essere redatto un verbale di accertamento nel quale saranno riportati tutti i dati inerenti l’accertamento stesso</strong>.</p><p>Il verbale si concluderà:</p><p>a)   senza addebito, qualora la stessa azienda dimostri la correttezza del conguaglio effettuato;</p><p>b)   con addebito, in caso sia verificato l’indebito conguaglio e debba essere avviato il recupero della contribuzione non versata.</p><p>A tal fine<strong> dovrà essere inviata, mediante raccomandata A/R,  una diffida che conterrà l’intimazione al pagamento degli importi indicati a titolo di contributi e di sanzioni civili</strong> (per omissione o evasione a seconda della gravità riscontrata) per il periodo interessato e le indicazioni per la regolarizzazione.</p><p>Tenuto conto che la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di conservare ed esibire la richiesta del lavoratore (modello ANF/DIP) in caso di controllo da parte dell’Istituto, si precisa che <strong>il regime sanzionatorio applicabile</strong> sarà:</p><ul><li><strong>evasione contributiva</strong>, ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. b), della Legge n. 388/2000, nei casi in cui il datore di lavoro non sia in grado di esibire quanto richiesto;</li><li><strong>omissione contributiva</strong>, ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. a), della Legge n. 388/2000, in tutti gli altri casi in cui non è ravvisabile il dolo del lavoratore.</li></ul><p>L’azienda, <strong>dopo aver ricevuto la diffida, potrà sanare la propria posizione con il pagamento attraverso modello F24 entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. </strong>Il mancato pagamento della diffida produrrà il successivo avviso di addebito per il recupero coattivo attraverso l’Agente della Riscossione.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/assegni-familiari-controlli-da-parte-dellinps/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Assegni per il nucleo familiare per figli maggiorenni studenti o apprendisti</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/09/assegni-per-il-nucleo-familiare-per-figli-maggiorenni-studenti-o-apprendisti/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/09/assegni-per-il-nucleo-familiare-per-figli-maggiorenni-studenti-o-apprendisti/#comments</comments> <pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:36:03 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[anf]]></category> <category><![CDATA[assegno nucleo familiare]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=6933</guid> <description><![CDATA[Molte volte fra i commenti ci viene chiesto se possono essere richiesti gli assegni familiari anche per figli maggiorenni. La risposta è si se si è in presenza di un nucleo familiare numeroso e i figli in questione hanno fra i 18 e i 21 anni e sono studenti o apprendisti, ma vediamo di affrontare [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Molte volte fra i commenti ci viene chiesto se possono essere richiesti gli <strong><a title="Assegno Nucleo Familiare" href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/lassegno-per-il-nucleo-familiare/">assegni familiari</a> anche per figli maggiorenni</strong>. La risposta è si se si è in presenza di un nucleo familiare numeroso e i figli in questione hanno fra i 18 e i 21 anni e sono studenti o apprendisti, ma vediamo di affrontare più nel dettaglio la questione.</p><p>Con la <a href="http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2013%20del%2012-1-2007.htm" target="_blank">Circolare numero 13 del 12-1-2007</a> l&#8217;INPS ha attuato l&#8217;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296" target="_blank">Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</a>. Con tale legge oltre a rivedere i vari <a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/06/tabelle-assegni-familiari-2011-2012/">livelli di reddito</a> sono state introdotte varie novità, tra le quali la possibilità di richiedere gli ANF anche per figli che hanno compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 21 anni, ma solo a determinate condizioni.</p><h4>Quando si possono richiedere e per chi</h4><p><strong>Solo per le famiglie numerose</strong>, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di <strong>richiedere l&#8217;assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni</strong> purché <strong>studenti o apprendisti</strong>.</p><blockquote><p>Ai fini della determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di <strong>nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni)</strong> rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.</p></blockquote><h4>Come procedere</h4><ol><li>Il primo passo da compiere è <strong>far riconoscere il proprio nucleo come numeroso</strong>, cioè composto da almeno 4 figli o equiparati che non hanno ancora compiuto 26 anni. Per fare questo l&#8217;INPS ha messo a disposizione il modello <strong>ANF/NN</strong> (<em>lo trovate a fondo pagina</em>) che non è altro che un&#8217;autocertificazione della propria situazione familiare. N.B. Al posto dell&#8217;autocertificazione si possono comunque presentare altresì il certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto di apprendistato</li><li>Il secondo passo è compilare il modello <strong>ANF42</strong> (<em>lo trovate a fondo pagina</em>), cioè il modello che l&#8217;INPS ha previsto per richiedere l&#8217;autorizzazione ad includere nel proprio nucleo determinati familiari, in questo caso figli maggiorenni.</li><li>Questi due modelli, compilati in ogni parte, vanno presentati, corredati del Documento d&#8217;identità del richiedente, ad uno sportello INPS di propria competenza territoriale.</li><li>Una volta ricevuta l&#8217;autorizzazione dall&#8217;INPS, il richiedente può compilare il modello <strong>ANF/DIP</strong>, allegando l&#8217;autorizzazione dell&#8217;INPS e presentarla al Datore di Lavoro, che è tenuto quindi a pagare gli assegni familiari anche per i suddetti familiari. Ovviamente potranno essere chiesti anche gli <a title="Assegni familiari arretrati" href="http://www.lavoroediritti.com/2011/09/assegni-familiari-arretrati/">assegni familiari arretrati</a>.</li><li>Allo stesso modo, <strong>chi richiede gli Assegni direttamente all&#8217;INPS</strong>, ad esempio gli <strong>iscritti alla gestione separata</strong> o coloro che percepiscono la disoccupazione o la mobilità (ANF/PREST, ANF/GEST.SEP.) dovranno allegare direttamente alla domanda i modelli di cui ai punti 1 e 2 della presente guida.</li></ol><h4>Figli di età compresa tra  18 e 21 anni purché studenti o  apprendisti</h4><p>Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso. Cioè nel nucleo in questi casi saranno conteggiati anche loro ma solo per poter dire che si tratta di nucleo familiare numersoso, ma non si potranno richiedere per loro gli ANF ne si dovrà indicare il loro eventuale reddito.</p><p>Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.</p> Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
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]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/09/assegni-familiari-arretrati/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>12</slash:comments> </item> <item><title>Tabelle Assegni Familiari 2011-2012</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/tabelle-assegni-familiari-2011-2012/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/tabelle-assegni-familiari-2011-2012/#comments</comments> <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:37:22 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[assegno nucleo familiare]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=6231</guid> <description><![CDATA[Con la circolare n. 83 del 13 giugno 2011, l’Inps rende note le nuove tabelle dei livelli di reddito familiare per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare in base ai nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012. In base ai calcoli effettuati dall&#8217;ISTAT, la variazione percentuale dell&#8217;indice dei prezzi al consumo [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare n. 83 del 13 giugno 2011, l’Inps rende note le <strong>nuove tabelle dei livelli di reddito familiare</strong> per il pagamento dell’<strong><a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/lassegno-per-il-nucleo-familiare/" target="_self">assegno per il nucleo familiare</a></strong> in base ai nuovi livelli reddituali per il periodo <strong>1° luglio 2011-30 giugno 2012</strong>.</p><p>In base ai calcoli effettuati dall&#8217;ISTAT, la variazione percentuale dell&#8217;indice dei prezzi al consumo tra l&#8217;anno  2009 e l&#8217;anno 2010 è risultata pari all’1,6%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011 con il predetto indice.</p><p>Pertanto si invitano i lavoratori dipendenti e tutti gli altri aventi diritto a ripresentare il nuovo modello compilato per la corresponsione degli <strong>assegni familiari</strong> in base ai redditi del 2010 e alle nuove tabelle che trovate in allegato al presente articolo.</p> Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/06/tabelle-assegni-familiari-2011-2012/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>106</slash:comments> </item> <item><title>Inps: nuove modalità di presentazione della domanda di disoccupazione, mobilità ordinaria e ANF</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/04/inps-nuove-modalita-di-presentazione-della-domanda-di-disoccupazione-mobilita-ordinaria-e-anf/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/04/inps-nuove-modalita-di-presentazione-della-domanda-di-disoccupazione-mobilita-ordinaria-e-anf/#comments</comments> <pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:18:15 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[disoccupazione]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[mobilità]]></category> <category><![CDATA[anf]]></category> <category><![CDATA[disoccupazione ordinaria]]></category> <category><![CDATA[presentazione telematica mobilità]]></category> <category><![CDATA[prestazioni inps]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=5861</guid> <description><![CDATA[L’Inps, con circolare nr. 66 del 12 aprile, fornisce chiarimenti in merito alle nuove modalità di presentazione delle domandi di disoccupazione ordinaria non agricola e di mobilità ordinaria, nonchè richiesta per l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Ricorderete  che, con  circolari  n. 170 e n.171 del 31.12.2010, l’Inps ha fornito istruzioni sui servizi telematizzati in [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L’Inps,<strong> con circolare nr. 66 del 12 aprile,</strong> fornisce chiarimenti in merito alle nuove modalità di presentazione delle domandi di <strong><a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/07/la-disoccupazione-ordinaria/">disoccupazione ordinaria</a> non agricola e di mobilità ordinaria, nonchè richiesta per l’<a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/lassegno-per-il-nucleo-familiare/">assegno per il nucleo familiare (ANF</a>).<span id="more-5861"></span></strong></p><p>Ricorderete  che, con  circolari <a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/01/inps-domande-telematiche-per-la-disoccupazione-ordinaria-non-agricola/"> n. 170</a> e <a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/01/inps-presentazione-telematica-delle-domande-per-la-mobilita-ordinaria/">n.171 </a>del 31.12.2010, l’Inps <strong>ha fornito istruzioni sui servizi telematizzati</strong> in materia di disoccupazione  ordinaria non agricola e di mobilità ordinaria.</p><p>Nell’ambito del <strong>servizio di presentazione delle domande di disoccupazione  ordinaria non agricola </strong>con requisiti normali <strong>e di mobilità ordinaria da cittadino tramite web, </strong> è stata realizzata la funzione relativa <strong>alla richiesta dell’Assegno Nucleo Familiare, per consentire la liquidazione </strong>di detta prestazione accessoria <strong>unitamente alle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e di mobilità ordinaria.</strong></p><p>Pertanto, continua la circolare, “Il cittadino, che presenta la  domanda di  disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali on line o la domanda di mobilità ordinaria e che nella Sezione &#8220;Compilazione Domanda&#8221;  <strong>richiede l’assegno per il nucleo familiare ha la possibilità</strong>, dopo avere completato la domanda,  di inserire in  appositi pannelli  t<strong>utti gli  elementi necessari per il calcolo dell’ assegno  per il nucleo familiare,  che verrà erogato unitamente alle dette indennità”.</strong></p><p>Una volta compilati i dati della domanda di disoccupazione ordinaria o di mobilità ordinaria se è stato richiesto l’assegno per il nucleo familiare, il lavoratore potrà selezionare il “bottone” per specificare i dati di questa richiesta.</p><p>Il servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie alla compilazione della richiesta di ANF  utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto.</p><p>In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino potrà intervenire per la loro correzione.</p><p>I dati richiesti sono:</p><ul><li>Redditi conseguiti dal lavoratore e dai componenti il nucleo familiare;</li><li>Dati relativi ai componenti il nucleo familiare</li></ul><p>Una volta inviata la domanda il richiedente potrà stampare:</p><ul><li>la ricevuta di presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria o di mobilità ordinaria;</li><li>il modello DS21 Telematico;</li><li>il modello ANF-PREST telematico.</li></ul> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/04/inps-nuove-modalita-di-presentazione-della-domanda-di-disoccupazione-mobilita-ordinaria-e-anf/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>4</slash:comments> </item> <item><title>Nuovi importi e limiti di reddito per gli assegni familiari e assegni di maternita&#8217; dei comuni</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/03/nuovi-importi-e-limiti-di-reddito-per-gli-assegni-familiari-e-assegni-di-maternita-dei-comuni/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/03/nuovi-importi-e-limiti-di-reddito-per-gli-assegni-familiari-e-assegni-di-maternita-dei-comuni/#comments</comments> <pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:05:22 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[maternità]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=5666</guid> <description><![CDATA[L’Inps, con circolare nr. 56 del 23 marzo 2011, comunica i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare e assegni di maternità concessi dai Comuni, nonchè i nuovi limiti di reddito per accedere a tali prestazioni sociali. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE L&#8217;assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l&#8217;anno [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L’Inps,<strong> con circolare nr. 56 del 23 marzo 2011,</strong> comunica i nuovi importi degli<a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/lassegno-per-il-nucleo-familiare/"> assegni per il nucleo familiare</a> e <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/07/indennizzo-per-il-congedo-di-maternita-e-paternita-e-altre-forme-di-congedi/">assegni di maternità concessi dai Comun</a>i, nonchè i nuovi limiti di reddito per accedere a tali prestazioni sociali.</p><h4>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE</h4><p>L&#8217;assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per <strong>l&#8217;anno 2011 è pari, nella misura intera, a Euro 131,87.</strong></p><p>Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell&#8217;indicatore della situazione economica (I.S.E.), con riferimento <strong>ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, </strong>è pari a Euro 23.736,50.</p><p>Ovviamente, per l&#8217;assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2010, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2010.</p><h4>ASSEGNO DI MATERNITA&#8217;</h4><p>L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento <strong>avvenuti dal 1.1.2011 al 31.12.2011 è pari a Euro 316,25</strong> per c<strong>inque mensilità</strong>, e quindi a complessivi Euro 1.581,25.</p><p><strong>Il valore dell’indicatore della situazione economica</strong>, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2011 al 31.12.2011, <strong>è pari a Euro 32.967,39.</strong></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/03/nuovi-importi-e-limiti-di-reddito-per-gli-assegni-familiari-e-assegni-di-maternita-dei-comuni/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>4</slash:comments> </item> <item><title>Inps: assegni familiari per i lavoratori autonomi e quote di maggiorazione di pensione per il 2011</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/01/inps-assegni-familiari-per-i-lavoratori-autonomi-e-quote-di-maggiorazione-di-pensione-per-il-2011/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/01/inps-assegni-familiari-per-i-lavoratori-autonomi-e-quote-di-maggiorazione-di-pensione-per-il-2011/#comments</comments> <pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:51:12 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[lavoratori autonomi]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=5245</guid> <description><![CDATA[L’Inps con circolare nr. 1 del 10 gennaio scorso, rende noto che,  dal 1° gennaio 2011 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l&#8217;accertamento del carico ai fini [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L’Inps con circolare nr. 1 del 10 gennaio scorso, rende noto che,  dal 1° gennaio 2011 <strong>sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari</strong> e delle quote di maggiorazione di pensione, <strong>sia i limiti di reddito mensili per l&#8217;accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi</strong>.<span id="more-5245"></span></p><p>Le nuove tabelle sono contenute  nella circolare e,  t<strong>rovano applicazione nei confronti</strong> <strong>dei coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti</strong> (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) <strong>e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi </strong>(cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).</p><p>Gli importi delle prestazioni sono:</p><ul><li>Euro <strong>8,18 mensili</strong> spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;</li><li>Euro 1<strong>0,21 mensili</strong> spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.</li></ul><h4>Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione della pensione per il 2011</h4><p>Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d&#8217;inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.</p><p>Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d&#8217;inflazione programmato per il 2010 è stata pari all’1,5 % per cento.</p><p>Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2011 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all&#8217;assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.</p><h4>Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il 2011</h4><p>In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2011 e per l&#8217;intero anno nell&#8217;importo mensile di  euro 467,43.</p><p>In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell&#8217;accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l&#8217;anno 2011:</p><ul><li>Euro 658.29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;</li><li>Euro 1152,02 per due genitori.</li></ul><p>I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento)</p><p>Per visualizzare le tabelle seguite il link: <a href="http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/circolare%20numero%201%20del%2010-01-2011.htm" target="_blank">www.inps.it</a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/01/inps-assegni-familiari-per-i-lavoratori-autonomi-e-quote-di-maggiorazione-di-pensione-per-il-2011/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>2</slash:comments> </item> <item><title>Gli assegni familiari dei comuni</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2010/09/gli-assegni-familiari-dei-comuni/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/09/gli-assegni-familiari-dei-comuni/#comments</comments> <pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:50:28 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[assegni familiari dei comuni]]></category> <category><![CDATA[prestazioni a sostegno del reddito]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=4406</guid> <description><![CDATA[L&#8216;Assegno familiare dei comuni è un assegno al nucleo familiare, concesso dal comune di residenza ma, formalmente erogato dall&#8217;INPS. Tale assegno è cumulabili con qualsiasi altra prestazione a favore delle famiglie e, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Viene erogato mensilmente per tredici mensilità. DESTINATARI Hanno diritto a tale prestazione: I cittadini italiani o [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L<a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/gli-assegni-familiari/" target="_self">&#8216;Assegno familiare</a> dei comuni è un assegno al nucleo familiare, concesso dal comune di residenza ma, formalmente erogato dall&#8217;INPS. Tale assegno è cumulabili con qualsiasi altra prestazione a favore delle famiglie e, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Viene erogato mensilmente per tredici mensilità.</p><h4>DESTINATARI</h4><p>Hanno diritto a tale prestazione:</p><ul><li>I cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato</li><li>i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;</li><li>nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall&#8217;indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l&#8217;assegno.</li></ul><p><span id="more-4406"></span><br /> Per la verifica del diritto alla prestazione il richiedente <strong>deve dichiarare redditi e patrimoni posseduti nell&#8217;anno precedente a quello per cui presenta la domand</strong>a. I redditi sono quelli che risultano dalla dichiarazione o dai certificati fiscali dei componenti il nucleo familiare. I patrimoni, mobiliari e immobiliari, sono quelli posseduti alla data del 31 dicembre dell&#8217;anno precedente.</p><h4>DOMANDA</h4><p><strong>La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo a quello per il quale è richiesto l&#8217;Assegno al nucleo familiare (ANF)</strong>. Dovrà essere allegata, una  dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).</p><p>L&#8217;INPS provvede al pagamento dell&#8217;assegno con<strong> cadenza semestrale posticipata</strong> (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Nella domanda dovrà essere indicata la modalità di pagamento preferita.</p><p>Il diritto all&#8217;assegno familiare del comune <strong>cessa </strong>dal 1° di gennaio dell&#8217;anno in cui viene a mancare il requisito del reddito <strong>o, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo</strong></p><h4>IMPORTI</h4><p>L&#8217; importo dell&#8217;assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell&#8217;indice ISTAT ed è determinato a seguito di Decreto. Per gli importi del 2010, seguite il<a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/assegni-familiari-e-maternita-concessi-dai-comuni-importi-2010/" target="_self"> link</a>.</p><p>Fonte: www.inps.it</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/09/gli-assegni-familiari-dei-comuni/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Cassazione: assegni familiari per i figli delle coppie di fatto</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2010/06/cassazione-assegni-familiari-per-i-figli-delle-coppie-di-fatto/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/06/cassazione-assegni-familiari-per-i-figli-delle-coppie-di-fatto/#comments</comments> <pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:15:25 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[cassazione]]></category> <category><![CDATA[prestazioni inps]]></category> <category><![CDATA[sentenze]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=4037</guid> <description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con sentenza n.14783 del 18 giugno 2010, ha ribadito il diritto per le coppie di fatto all’assegno per il nucleo familiare, per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi. Il fatto ha riguardato un uomo, che, dalla convivenza more uxorio ha avuto tre figli, tutti legalmente riconosciuti, minori e conviventi con [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con sentenza n.14783 del 18 giugno 2010, ha ribadito il diritto per le coppie di fatto all’<a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/05/tabelle-assegni-familiari-2010-2011/" target="_self">assegno per il nucleo familiare</a>, per <strong>i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi.</strong></p><p>Il fatto ha riguardato un uomo, che, <strong>dalla convivenza more uxorio ha avuto tre figli, tutti legalmente riconosciuti, minori e conviventi con loro e a loro carico.</strong> Tuttavia, il soggetto, risultava ancora sposato con la precedente moglie, con la quale aveva convissuto pochi mesi e, dalla quale non si era legalmente separato per difficolta economiche.</p><p>Sulla base di questo fatto,<strong> l’Inps negava al richiedente l’assegno per i tre figli minori</strong> (nati dalla convivenza) a suo carico.<strong> Secondo l’istituto previdenziale</strong> infatti, <strong>l’assegno non può essere riconosciuto perchè i tre figli, non risultano immessi nel nucleo familiare sorto con il matrimonio</strong>, in quanto, il nucleo familiare del richiedente, risulta essere ancora formalmente costituito con la moglie. <span id="more-4037"></span></p><p>Sia il Tribunale di primo grado che quello d’Appello, accoglievano la richiesta del soggetto, dichiarando “il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi”. L’Inps ricorreva in Cassazione.</p><p>Secondo la Corte, ai fini <strong>della normativa che disciplina l’assegno famigliare </strong>(L. 153/88) per “nucleo familiare” si deve intendere “<strong>quello composto dai coniugi, con esclusione di quelli legalmente separati, e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni”</strong>. L’equiparazione ai figli, riguarda “<strong>i figli adottati e quelli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e quelli nati da un precedente matrimonio con l’altro coniuge”.</strong></p><p>Per <strong>“figlio naturale riconosciuto”</strong> si deve intendere, ai sensi dell’art. 250 c.c. il figlio <strong>riconosciuto dalla madre o dal padre anche se uniti in matrimonio con altra persona</strong> al tempo del concepimento. La normativa sull’assegno famigliare, richiede la qualifica di “figlio naturale riconosciuto” e non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima.</p><p>Il concetto di nucleo familiare, continua la Corte,<strong> va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e, ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio,</strong> legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.</p><p>Per percepire l’assegno per il nucleo familiare per i tre figli legalmente riconosciuti, conclude la Corte, <strong>è necessario e sufficiente provare che i minori vivono a proprio carico in quanto si provvede al loro mantenimento.</strong></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/06/cassazione-assegni-familiari-per-i-figli-delle-coppie-di-fatto/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>11</slash:comments> </item> <item><title>Tabelle Assegni Familiari 2010-2011</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/tabelle-assegni-familiari-2010-2011/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/tabelle-assegni-familiari-2010-2011/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 May 2010 10:45:11 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[assegno nucleo familiare]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=3811</guid> <description><![CDATA[Con la circolare n. 69 del 26 maggio 2010, l’Inps rende note le nuove tabelle dei livelli di reddito familiare per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare. I livelli di reddito sono stati rivalutati tenendo conto della variazione percentuale dell&#8217;indice dei prezzi al consumo tra l&#8217;anno 2008 e l&#8217;anno 2009, risultata pari allo 0,7%. [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare n. 69 del 26 maggio 2010, l’Inps rende note le nuove tabelle dei livelli di reddito familiare per il pagamento dell’<a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/lassegno-per-il-nucleo-familiare/" target="_self">assegno per il nucleo familiare</a>. I livelli di reddito sono stati rivalutati tenendo conto della variazione percentuale dell&#8217;indice dei prezzi al consumo tra l&#8217;anno 2008 e l&#8217;anno 2009, risultata pari allo 0,7%.</p><blockquote><h4>NOVITA&#8217;: il 13 giugno 2011 l&#8217;INPS ha reso note le nuove <a title="Permanent Link to Tabelle Assegni Familiari 2011-2012" rel="bookmark" href="http://www.lavoroediritti.com/2011/06/tabelle-assegni-familiari-2011-2012/">Tabelle Assegni Familiari 2011-2012</a>.</h4></blockquote><p><span id="more-3811"></span></p><p>In allegato alla circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, alle diverse tipologie di nuclei familiari.</p> Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/tabelle-assegni-familiari-2010-2011/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>188</slash:comments> </item> </channel> </rss>
