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><channel><title>Lavoro e Diritti &#187; buoni lavoro</title> <atom:link href="http://www.lavoroediritti.com/category/inps/buoni-lavoro-inps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.lavoroediritti.com</link> <description>La conoscenza rende liberi</description> <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:39:18 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <item><title>Lavoro occasionale accessorio: i voucher disponibili anche nelle banche</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/08/lavoro-occasionale-accessorio-i-voucher-disponibili-anche-nelle-banche/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/08/lavoro-occasionale-accessorio-i-voucher-disponibili-anche-nelle-banche/#comments</comments> <pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:16:17 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[buoni lavoro]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[sideblog]]></category> <category><![CDATA[lavoro occasionale]]></category> <category><![CDATA[voucher]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=6476</guid> <description><![CDATA[L&#8217;INPS ha siglato una convenzione con l&#8217;ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari) per l&#8217;erogazione dei voucher di lavoro occasionale attraverso il canale bancario. E&#8217; possibile acquistare e riscuotere i &#8220;buoni lavoro&#8221; presso le Banche abilitate;nella fase iniziale e per un periodo limitato di tempo il servizio di vendita e riscossione sarà attivo solo presso gli [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INPS ha siglato una convenzione con l&#8217;ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari) per <strong>l&#8217;erogazione dei voucher di <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/07/lavoro-occasionale-di-tipo-accessorio-buoni-lavoro/" target="_blank">lavoro occasionale</a> attraverso il canale bancario.<span id="more-6476"></span></strong></p><p>E&#8217; possibile acquistare e riscuotere i &#8220;buoni lavoro&#8221; presso le Banche abilitate;nella fase iniziale e per un periodo limitato di tempo <strong>il servizio di vendita e riscossione sarà attivo solo presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio e della Banca Popolare dell&#8217;Emilia Romagna.</strong></p><p>I buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente dal circuito bancario. Il datore di lavoro, <strong>dopo aver acquistato i voucher presso uno degli sportelli delle banche, dovrà attivarli tramite i canali messi a disposizione dall’INPS,</strong> dichiarando l’inizio della prestazione occasionale da parte del  lavoratore, che, a sua volta, potrà farsi monetizzare il voucher in una qualsiasi banca dello stesso circuito.</p><p>“Si amplia la rete distributiva dei buoni lavoro e questo è un fatto positivo – commenta il <strong>presidente dell’INPS</strong>, <strong>Antonio Mastrapasqua</strong> – oltre alle nostre sedi e alla rete delle tabaccherie aderenti alla FIT, oggi anche il circuito bancario offre i suoi sportelli per acquistare e per incassare i voucher. Gli ottimi risultati ottenuti in questi primi tre anni di utilizzo di questo servizio potranno moltiplicarsi per garantire sempre più il contrasto al lavoro nero e sommerso e per assicurare anche i lavoratori che svolgono attività occasionali, sul fronte previdenziale e assistenziale”.</p><p><a href="http://www.icbpi.it/Comunicati_Banche%20e%20PA_news_346_d_IDP" target="_blank">www.icbpi.it</a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/08/lavoro-occasionale-accessorio-i-voucher-disponibili-anche-nelle-banche/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Ministero del lavoro: interpello lavoro accessorio in agricoltura</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2010/04/ministero-del-lavoro-interpello-lavoro-accessorio-in-agricoltura/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/04/ministero-del-lavoro-interpello-lavoro-accessorio-in-agricoltura/#comments</comments> <pubDate>Sat, 17 Apr 2010 07:15:54 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[buoni lavoro]]></category> <category><![CDATA[lavoro occasionale]]></category> <category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=3243</guid> <description><![CDATA[La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con interpello n. 16 del 15 aprile 2010, ha risposto ad un quesito della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, in merito alla possibilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole, [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con interpello n. 16 del 15 aprile 2010, ha risposto ad un quesito della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, in merito alla <strong>possibilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole,</strong> ex art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009). Si chiede anche se le imprese agricole possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale.</p><p>Il Ministero, dopo aver ribadito cos’è il <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/01/lavoro-occasionale-accessorio-cosa-cambia-con-la-finanziaria-2010/" target="_self">lavoro accessorio</a> e, averne specificato le caratteristiche (l’utilizzo dei buoni-lavoro, c.d. voucher,), analizza le disposizioni contenute nell’art. 70, comma 1, lett. f), e del successivo comma 1 bis del D.Lgs. n. 276/2003.<span id="more-3243"></span></p><h4>Art.70 comma 1, lett.f</h4><p>”La prima disposizione contempla la<strong> possibilità da parte delle imprese agricole, di qualsiasi dimensione</strong>, di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio, svolte da pensionati, casalinghe e giovani studenti, per l’espletamento di attività di carattere stagionale. Rientrano, altresì, nel campo di applicazione del comma 1 lett. f), le <strong>attività agricole svolte da qualsiasi soggetto in favore di “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato (…) un volume di affari non superiore a 7.000 euro”</strong> (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).</p><p>In tali ipotesi l’utilizzo del lavoro accessorio è dunque ammesso, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 70, sino a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare con riferimento al medesimo committente.</p><h4>Art 70 Comma 1bis</h4><p>A tale norma, di carattere generale, va dunque ad <strong>aggiungersi </strong>la disposizione del successivo comma 1 bis, <strong>secondo cui, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito</strong> (…)”. Tale disposizione, appare del tutto distinta alla prima, prevedendo in via transitoria (2009-2010) una <strong>eccezionale disciplina di favore dei soggetti percettori delle prestazioni integrative o di sostegno al reddito</strong>.</p><p>In pratica, <strong>laddove sussistono i requisiti di cui al comma 1 lett. f)</strong> (in particolare con riferimento ai piccoli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972)<strong> il lavoro accessorio è da ritenersi ammissibile sino al limite dei 5.000 euro, anche se i lavoratori coinvolti sono percettori di “prestazioni integrative</strong> del salario o di sostegno al reddito”.</p><p>Laddove invece <strong>non trova applicazione il comma 1 citato</strong>, è possibile rifarsi alla successiva previsione del comma 1 bis che, <strong>nel limite dei 3.000 per anno solare (sempre con riferimento al medesimo committente), permette lo svolgimento di prestazioni accessorie da parte dei soggetti deboli “in tutti i settori produttivi”, ivi compresi i produttori agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro</strong> che, in assenza di tale disposizione, potrebbero ricorrere solo a prestazioni rese da pensionati, casalinghe e giovani studenti.</p><p>Si ritiene, poi, che anche le<strong> imprese agricole possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale</strong>, in quanto la formulazione normativa,di cui al medesimo comma 1 fa riferimento ad “attività lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo”, con l’unica limitazione di non utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.</p><p>Fonte: <a href="http://www.dplmodena.it">www.dplmodena.it</a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/04/ministero-del-lavoro-interpello-lavoro-accessorio-in-agricoltura/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Lavoro occasionale accessorio: cosa cambia con la finanziaria 2010</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/lavoro-occasionale-accessorio-cosa-cambia-con-la-finanziaria-2010/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/lavoro-occasionale-accessorio-cosa-cambia-con-la-finanziaria-2010/#comments</comments> <pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:01:02 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[buoni lavoro]]></category> <category><![CDATA[guide]]></category> <category><![CDATA[lavoro occasionale]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2119</guid> <description><![CDATA[La legge finanziaria ha ampliato la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale ed accessorio, previsto dagli articoli 70 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003 (legge Biagi). Per la prima volta, in misura massiccia, l’istituto è allargato, sia pure in presenza di precise condizioni alla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo agli Enti Locali. La struttura base [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>La legge finanziaria ha ampliato la possibilità di ricorrere al <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/07/lavoro-occasionale-di-tipo-accessorio-buoni-lavoro/" target="_self">lavoro occasionale ed accessorio</a>, previsto dagli articoli 70 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003 (legge Biagi).</p><p>Per la prima volta, in misura massiccia, l’istituto è allargato, sia pure in presenza di precise condizioni alla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo agli Enti Locali.</p><p>La struttura base di questo tipo di lavoro non è stata cambiata, dai commi 148 e 149 della finanziaria;<strong> sono stati invece ampliati i presupposti soggettivi e oggettivi per accedere a questa tipologia contrattuale.</strong><span id="more-2119"></span></p><p>La prima novità è data dal fatto che<strong> tra coloro che possono usufruire di questo particola tipo di lavoro (i committenti) ora è presente anche la P.A. e, in particolare gli enti locali.</strong> Il rinnovato art.70 D.Lgs 276/03 infatti afferma che:</p><blockquote><p>i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, <strong>sono possibili anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (provincia, regione, comune, comunità montane)</strong>;</p></blockquote><p>La seconda novità riguarda <strong>i giovani “under” 25</strong>: con le modifiche introdotte i giovani   iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado<strong> possono prestare attività occasionale ed accessoria</strong> (il limite è fissato in 5000 euro per ogni committente nell’anno solare) <strong>in qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, le Scuole e l’Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici </strong></p><ul><li>nei week &#8211; end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì):</li><li>durante i periodi di vacanza estiva (1° giugno – 30 settembre);</li><li>nel periodo natalizio (1°dicembre – 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua);</li></ul><p>Per coloro che sono<strong> iscritti all’Università ed hanno meno di 25 anni </strong>possono <strong>svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno. </strong>In pratica, in quest’ultima ipotesi, ai giovani studenti universitari è consentito di operare, sostanzialmente, durante un arco   temporale di 365 giornate ed in tutti i settori.</p><p>Altra novità riguarda le<strong> imprese familiari</strong> che, peraltro, hanno un limite fissato a   10000 euro l’anno ma la contribuzione per le prestazioni occasionali è quella del lavoro    dipendente: ora la disposizione<strong> si applica a tutte le imprese familiari essendo scomparso il riferimento “al commercio, al turismo ed ai servizi”.</strong></p><p>La quarta novità riguarda <strong>i pensionati:</strong> essi possono <strong>prestare attività occasionale </strong>ed   accessoria in <strong>tutti i settori produttivi ed anche (è questa la novità) in favore degli Enti Locali.</strong></p><p>E’ stato ampliato la sfera di attività che possono svolgersi come lavoro occasionale ed accessorio,<strong> includendovi anche il maneggio di cavalli e delle scuderie.</strong></p><p>In via sperimentale per l’anno 2010,<strong> anche i lavoratori regolarmente occupati con contratto part-time</strong> potranno <strong>svolgere lavoro accessorio</strong>: ciò potrà avvenire presso qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro.</p><p>In questo caso, <strong> non ci sono limiti di età o di settore produttivo:</strong> la disposizione può trovare applicazione nei confronti di chi è, semplicemente parte di un contratto a tempo parziale, determinato od indeterminato, orizzontale, verticale o misto;<strong> l’unico divieto (come detto) è dato dal fatto che il lavoro accessorio non potrà essere svolto presso </strong>lo<strong> stesso datore di lavoro con il quale si svolge il part-time.</strong></p><p>Inoltre è stata prorogata anche per il 2010 la misura introdotta dalla L. 33/2009 ossia,<strong> nel limite di 3000 euro complessivi (e non riferiti ai singoli committenti) i soggetti percettori di trattamento integrativo, anche in deroga, potranno prestare attività </strong>occasionale ed accessoria, cumulando le somme riscosse con il sistema dei “voucher” con il trattamento integrativo: l’ulteriore novità è rappresentata dal fatto che <strong>essa può essere prestata anche in favore degli Enti Locali in funzione di committenti.</strong></p><p>Prima di iniziare un rapporto di lavoro accessorio è necessario:</p><ul><li>la comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL; in assenza di tale comunicazione  il rapporto è “in nero”;</li><li>non è prevista la comunicazione anticipata “on – line” al centro per l’impiego. La comunicazione stessa può avvenire anche via fax all’INAIL o per via telematica alla sezione “Punto Cliente” del sito www.inail.it.. Essa deve contenere i dati anagrafici del committente ivi compreso il codice fiscale, l’anagrafica ed il codice fiscale del prestatore, il luogo della prestazione<br /> e la data presunta di inizio e fine dell’attività lavorativa. In caso di variazioni nella durata delle prestazioni, queste dovranno essere comunicate, preventivamente;</li><li>la prestazione occasionale ed accessoria non presuppone alcuna forma     scritta del rapporto;</li><li>l’occasionalità e l’accessorietà della prestazione è data, come indicato     nell’interpello n. 37/2009, dal valore complessivo di 5000 euro per ogni committente (o 3000 complessivi per i percettori di indennità di sostegno). Secondo l’indirizzo espresso dall’INPS con la circolare n. 88/2009 il valore complessivo va inteso al netto dei contributi a carico del lavoratore: da ciò ne consegue che per il singolo committente il limite lordo erogabile a favore di ciascun lavoratore è pari a 6.600 euro annui;</li></ul><p>Per tutto il resto,<strong> si continua ad applicare la normativa pregressa sul lavoro accessorio</strong> che trovate anche nel nostro blog.</p><p>Fonte:<a href="http://www.dplmodena.it/" target="_blank">www.dplmodena.it </a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/lavoro-occasionale-accessorio-cosa-cambia-con-la-finanziaria-2010/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Dal Governo arriva il pacchetto di misure per agevolare il lavoro femminile</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/#comments</comments> <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:14:15 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[buoni lavoro]]></category> <category><![CDATA[green job]]></category> <category><![CDATA[maternità]]></category> <category><![CDATA[pari opportunità]]></category> <category><![CDATA[lavoro femminile]]></category> <category><![CDATA[occupazione]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=1838</guid> <description><![CDATA[Il 1 dicembre 2009, il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, hanno presentato un Piano strategico di azione denominato &#8221; Italia 2020&#8243; per la conciliazione e le pari opportunità nell’accesso al lavoro. Si tratta di un  pacchetto di misure a favore [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Il 1 dicembre 2009, il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, hanno presentato un Piano strategico di azione denominato &#8221; Italia 2020&#8243; per la conciliazione e le pari opportunità nell’accesso al lavoro. Si tratta di un  pacchetto di misure a favore delle donne lavoratrici. Tali misure sono previste nel medio periodo con effetti, per taluni versi anche immediati.<span id="more-1838"></span></p><p>Il piano di azione proposto è suddiviso in cinque linee di azione:</p><h4>Potenziamento dei servizi di assistenza per la prima infanzia e Sperimentazione dei buoni lavoro per la strutturazione dei servizi privati di cura e assistenza alla persona.</h4><p>Si ipotizza un vero e proprio piano di diffusione dei servizi di cura, per consentire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di famiglia, attraverso lo sviluppo, accanto ai servizi di carattere istituzionale (pubblici, privati, aziendali etc) dei nidi familiari, già sperimentati positivamente in Trentino Alto Adige. Si prevede la creazione di veri e propri albi di badanti e baby sitter tenuti dal comune che dovrà anche garantire le referenze delle persone iscritte all’albo.</p><p>Per la strutturazione dei servizi di cura e assistenza alla persona il governo, ritiene decisivo investire sull’utilizzo di uno strumento agile come i buoni lavoro, che uniscono semplicità gestionale dei rapporti di lavoro ad una adeguata tutela previdenziale e assicurativa degli operatori del settore, entro limiti prestabiliti di compensi con il singolo committente.</p><p>Afferma il ministro Sacconi che quella dei “nidi familiari può essere una opportunità di lavoro remunerata attraverso i buoni prepagati agevolati; per i datori di lavoro (ossia le famiglie) il contributo sarà del 20% onnicomprensivo e per il percettore, il guadagno nei limiti di 5000 € è da considerarsi esen tasse</p><p>I<strong> </strong>buoni lavoro potranno essere utilizzati per prestazioni occasionali di tipo accessorio e, in particolare, per l’avvio, in collaborazione con cooperative sociali e di servizio e associazioni del non profit, di nidi familiari con non più di cinque/sei bambini assistiti da personale che opera presso il proprio domicilio o in altro ambiente adeguato a offrire cure familiari.</p><h4>Revisione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi (articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).</h4><p>L’articolo citato riguarda “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. A seguito delle modifiche contenute nell’articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si è rilanciato lo strumento al fine di promuovere progetti sperimentali che attuino con maggiore efficacia ed effettività misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, &#8211; favorendo la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo; &#8211; promuovendo il miglioramento della qualità delle relazioni familiari, grazie a un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale, da attuare con il coinvolgimento di soggetti esterni alla famiglia (istituzioni, imprese, associazioni).</p><p>Una parte delle risorse verrà espressamente finalizzata ad attività di promozione e informazione, compresa una campagna pubblicitaria televisiva, nonché di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni e alla eventuale infrastrutturazione di reti territoriali a supporto diretto delle aziende.</p><p>Inoltre si procederà alla realizzazione di un software unico da mettere a disposizione degli attori che promuovono progetti volti a realizzare banche delle ore.</p><p>I progetti di conciliazione dovranno prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive:<br /> - progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro, quali, lavoro a tempo parziale reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei risultati;<br /> - programmi e azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione;<br /> - progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione delle lavoratrici e dei lavoratori.</p><h4>Nuove relazioni industriali per il rilancio del lavoro a tempo parziale e degli altri contratti a orario ridotto, modulato e flessibile.</h4><p>Alla Consigliera nazionale di parità è stato affidato il compito di monitoraggio di quanto si registra nei mercati del lavoro e nelle singole unità produttive, attraverso la costituzione di un osservatorio sul lavoro a tempo parziale e sulle forme di lavoro a orario ridotto, modulato e flessibile, che avrà il compito di verificare quanto avviene:, nei singoli settori produttivi; nelle diverse aree del Paese; nei contratti collettivi di secondo livello; nella prassi aziendale. Obiettivo dell’Osservatorio: <strong>raccogliere e divulgare buone prassi</strong>.</p><p>A tale riguardo si ricorda che si potrà beneficiare delle misure fiscali di <strong>detassazione delle somme erogate</strong> per premi di produttività previste dall’articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008 convertito nella legge n. 126 del 2008 e ora confermate, per il 2009, dal decreto legge n. 185 del 2008 convertito nella legge n. 2 del 2009. All’interno della misura potranno perciò rientrate tutti i premi, concordati a livello individuale o collettivo, comunque legati a risultati di efficienza organizzativa (tra cui anche le misure di conciliazione e la modulazione degli orari e dei tempi di lavoro).</p><h4>La nuova occupazione nel contesto dei cambiamenti in atto:<a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/11/la-green-economy-e-il-green-job/" target="_self"> green job</a> anche al femminile.</h4><p>Accanto allo sviluppo dei servizi alla persona e anche alle imprese, particolarmente cruciale sarà, nei prossimi anni, la sfida delle energie rinnovabili. Il potenziale occupazionale totale potrebbe raggiungere le 250mila unità lavorative nel settore.</p><p>Oltre al settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, la transizione verso una economia sostenibile avrà un impatto, in termini di nuove figure professionali di tipo trasversale e anche in altri settori, come l’edilizia, i trasporti e l’agricoltura.<br /> Trattandosi di settori in cui le donne sono tradizionalmente sottorappresentate è necessario assicurare che tale transizione abbia un impatto di genere positivo.<br /> Per evitare un aumento nel livello di segregazione occupazionale, il Governo propone di sostenere due principali linee di azione:</p><ul><li>promuovere iniziative volte a incrementare la partecipazione femminile in settori di occupazione non tradizionali, in particolare in quello energetico. Questo significa assicurare pari opportunità di accesso di percorsi di formazione e riqualificazione professionale che, necessariamente, andranno adeguati alle nuove esigenze del mercato del lavoro e ai nuovi skill richiesti dal mercato;</li><li>promuovere attività informative sulle opportunità esistenti in tali settori e assicurare, attraverso il dialogo sociale, condizioni di lavoro che  favoriscano la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro.<br /> In collaborazione con il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, inoltre si cercherà di contribuire alla creazione di apposite figure professionali volte a favorire il risparmio energetico e la protezione dell’ambiente in quei settori in cui le donne sono maggiormente rappresentate come l’istruzione, la sanità, i servizi sociali e di assistenza alla persona.</li></ul><h4>Riportare a Bruxelles il Dossier “Contratti di inserimento al lavoro” per le donne del Mezzogiorno.</h4><p>Si prevede di aprire con Bruxelles un <strong>negoziato</strong> sulle ulteriori misure di sostegno e incentivazione della occupazione femminile nel Mezzogiorno, a partire dal contratto di inserimento al lavoro per le donne.</p><p><strong>Il contratto di inserimento</strong> è un contratto a termine, di durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto, diretto a realizzare l&#8217;inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone svantaggiate, tra cui le donne di qualsiasi età, residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.</p><p>Fonte: <a href="http://www.governo.it/" target="_blank">www.governo.it</a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Lavoro occasionale, è boom di richieste dei buoni lavoro</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2009/09/lavoro-occasionale-boom-di-richieste-dei-buoni-lavoro/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/09/lavoro-occasionale-boom-di-richieste-dei-buoni-lavoro/#comments</comments> <pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:05:29 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[buoni lavoro]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[lavoro occasionale]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=1030</guid> <description><![CDATA[L'INPS con un comunicato stampa del 16 settembre scorso fa il punto sull'utilizzo dei cosidetti voucher per il lavoro accessorio. Nell’ultimo mese e mezzo sono stati venduti più di 600 mila “buoni lavoro”.  Fino a metà settembre i buoni lavoro utilizzati sono più di due milioni. In agricoltura sono stati distribuiti circa il 52% del totale dei voucher venduti; il 20% invece, impiegati nel settore servizi e turismo.]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INPS con un comunicato stampa del 16 settembre scorso fa il punto sull&#8217;utilizzo dei cosidetti voucher per il lavoro accessorio. Nell’ultimo mese e mezzo sono stati venduti più di 600 mila “buoni lavoro”.  Fino a metà settembre i buoni lavoro utilizzati sono più di due milioni. In agricoltura sono stati distribuiti circa il 52% del totale dei voucher venduti; il 20% invece, impiegati nel settore servizi e turismo.<span id="more-1030"></span></p><p>In effetti, i buoni lavoro introdotti in via sperimentale lo scorso anno per la retribuzione di lavori agricoli (soprattutto per la vendemmia) e, successivamente allargati ai pensionati, casalinghe e cassaintegrati, hanno avuto una crescita esponenziale prorpio nell&#8217;ultimo periodo.</p><p>Con tale strumento, afferma il presidente dell’INPS Antonio Mastrapasqua, è stato possibile (anche grazie alla campagna pubblicitaria di questa estate, condotta di concerto da Inps e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali) far emergere un mercato del lavoro (sinora in nero) che vale circa 20 milioni di euro.</p><p>Proprio per questo il “voucher”(o buono lavoro) “deve diventare un servizio utilizzabile con facilità e reperibile ovunque. Le tabaccherie possono diventare un primo nuovo snodo distributivo e i contatti sono già in corso”.</p><p>Le richieste per i buoni lavoro (nell’ultimo mese e mezzo) si sono avute soprattutto nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige che si vanno ad aggiungere al Veneto, Emilia Romagna e Piemonte che sono le tre regioni dove sono stati venduti più voucher nel corso dell’anno.</p><p>Nel comunicato stampa, l’INPS ricorda poi che ciascun voucher è acquistabile dal datore di lavoro a 10 euro (e in multipli da 20 e 50 euro) e sarà rimborsabile al lavoratore per 7,50 euro netti.</p><p>Il datore di lavoro può acquistare dei voucher telematici (sul sito <a href="http://www.inps.it" target="_blank">www.inps.it</a> o attraverso il numero gratuito Inps-Inail 803164) il cui corrispettivo sarà accreditato al lavoratore su una carta magnetica e potrà essere riscosso presso gli uffici postali o presso gli sportelli bancomat.</p><p>Il datore di lavoro può inoltre acquistare (anche per il tramite delle Associazioni di categoria) voucher cartacei (stampati in modalità anticontraffazione) presso gli uffici provinciali Inps o in quelli postali. Il lavoratore potrà incassarli presso qualunque ufficio postale.</p><p>Attraverso questo meccanismo sarà poi possibile accreditare a ciascun lavoratore i contributi relativi alla prestazione svolta.</p><p>Questa è una buona notizia. Peccato solo che nel comunicato non si faccia cenno alle Regioni del Sud Italia dove l’agricoltura è ancora un settore predominante ma dove a predominare è anche il lavoro nero o peggio, forme di sfruttamento e riduzioni in schiavitù quali il Caporalato. Ma questa è un’altra storia!</p><p>Fonte: www.inps.it</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2009/09/lavoro-occasionale-boom-di-richieste-dei-buoni-lavoro/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>La disoccupazione fa riscoprire l&#8217;agricoltura come fonte di reddito: è boom di richieste di lavoro stagionale</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2009/09/la-disoccupazione-fa-riscoprire-lagricoltura-come-fonte-di-reddito-e-boom-di-richieste-di-lavoro-stagionale/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/09/la-disoccupazione-fa-riscoprire-lagricoltura-come-fonte-di-reddito-e-boom-di-richieste-di-lavoro-stagionale/#comments</comments> <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:05:27 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[buoni lavoro]]></category> <category><![CDATA[disoccupazione]]></category> <category><![CDATA[varie]]></category> <category><![CDATA[lavoro occasionale]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=683</guid> <description><![CDATA[Il lavoro stagionale è quel tipo di lavoro svolto in determinati periodi dell’anno che serve a fronteggiare l’incremento di attività straordinaria e occasionale.Secondo alcune stime le opportunità di lavoro previste dalle aziende del settore vanno ben oltre le diecimila e interessano tanto i giovani che non hanno mai lavorato nel settore, quanto quelli che hanno già maturato esperienze e vogliono proporsi per profili più elevati.Proprio per come è concepito, il lavoro stagionale spesso è regolato  da contratti a tempo determinato oppure da forme di collaborazione coordinata continuativa e di collaborazione a progetto.Ultimamente, per far fronte al periodo di crisi che stiamo vivendo, il ricorso al lavoro stagionale in agricoltura è diventata una ottima occasione di impiego per le categorie più deboli della società.]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Il lavoro stagionale è quel tipo di lavoro svolto in determinati periodi dell’anno che serve a fronteggiare l’incremento di attività straordinaria e occasionale. E&#8217; una forma di lavoro molto diffusa nei settori del turismo e, soprattutto in agricoltura.</p><p>Secondo alcune stime le opportunità di lavoro previste dalle aziende del settore vanno ben oltre le diecimila e, interessano tanto i giovani che non hanno mai lavorato nel settore, quanto quelli che hanno già maturato esperienze e vogliono proporsi per profili più elevati.</p><p>Negli ultimi tempi, per far fronte al period di che stiamo vivendo, il ricorso al lavoro stagionale in agricoltura è diventata una ottima occasione di impiego per le categorie più deboli della società. E’ quindi un ottimo modo per integrare il proprio reddito e soprattutto rappresenta una nuova opportunità di occupazione  per le categorie più deboli.<span id="more-683"></span></p><p>Infatti, molti lavoratori stranieri, cassaintegrati o disoccupati delle grandi aziende in crisi, hanno trovato una alternativa nel lavoro stagionale offerto dall&#8217;agricoltura a partire dalla raccolta di frutta e verdura fino alla vendemmia.</p><p>Questa tendenza è stata evidenziata dalla Coldiretti che, nel commentare i dati sulla disoccupazione e sull’utilizzo della cassa integrazione, sottolinea le opportunità offerte da centinaia di migliaia di imprese agricole coinvolte nelle attività tradizionali  di raccolta delle olive, dell’uva o delle altre colture.</p><p>Sempre secondo la Coldiretti, il boom del ricorso al lavoro stagionale è stato favorito anche dalla diffusione del sistema di pagamento con voucher meglio conosciuti come buoni lavoro.</p><p>I buoni lavoro sono stati introdotti lo scorso anno in via sperimentale proprio per il lavoro agricolo e, successivamente all&#8217;ottimo riscontro avuto,  sono stati estesi prima ai pensionati e studenti e ora anche alle casalinghe.</p><p>La Coldiretti precisa anche che l&#8217;agricoltura nei paesi sviluppati  può oggi impegnarsi ad assorbire disoccupati provenienti dalle altre categorie produttive con opportunità occupazionali che richiedono però flessibilità sia per quanto riguarda i tempi e i luoghi di lavoro.</p><p>D’altra parte questa è la tendenza dei paesi europei e non solo. Recentemente per affrontare la crisi nelle fabbriche in città dove sono stati persi migliaia di posti di lavoro, in Giappone è stato avviato un progetto per trasferire nelle campagna i giovani disoccupati con l&#8217;obiettivo di trovare un lavoro alternativo ed incoraggiare l&#8217;agricoltura. Il progetto prevede il coinvolgimento iniziale di 800 disoccupati ai quali sarà finanziato uno stage iniziale della durata di 10 giorni per imparare a produrre e a vendere prodotti agricoli, ma sono successivamente previste permanenze della durata di un anno in villaggi agricoli.</p><p>Che dire: questa può essere un’ottima soluzione per migliaia e migliaia di disoccupati, casalinghe, cassaintegrati etc. Non sarebbe neanche così tanto difficile in un paese, come il nostro, dove l’agricoltura continua ad essere un settore molto produttivo e fiorente.</p><p>Basterebbe solo dargli l&#8217;importanza che si merita: non dimentichiamoci che da che mondo è mondo, dalla madre terra scaturisce ogni bene!</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2009/09/la-disoccupazione-fa-riscoprire-lagricoltura-come-fonte-di-reddito-e-boom-di-richieste-di-lavoro-stagionale/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>Quadro normativo INPS sui Buoni Lavoro per il lavoro occasionale di tipo accessorio</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2009/07/quadro-normativo-inps-buoni-lavoro-occasionale-di-tipo-accessorio/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/07/quadro-normativo-inps-buoni-lavoro-occasionale-di-tipo-accessorio/#comments</comments> <pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:17:21 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator> <category><![CDATA[buoni lavoro]]></category> <category><![CDATA[guide]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[lavoro occasionale]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=389</guid> <description><![CDATA[La presente circolare fornisce indicazioni in merito alle innovazioni normative in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio per dare piena operatività al sistema di regolazione dei “buoni lavoro”, con riferimento a tutte le tipologie di attività, di prestatori e di committenti, come individuati dalla più recente evoluzione del quadro normativo.]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009, l’INPS fornisce indicazioni dettagliare in merito alle novità normative in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio per dare piena operatività al sistema di regolazione dei “buoni lavoro”.</p><p>In particolare l&#8217;INPS, specifica tutte le tipologie di attività, di prestatori e di committenti, come individuati dalla più recente evoluzione del quadro normativo.<span id="more-389"></span></p><ol><li><strong>Prestatori:</strong> studenti, casalinghe, pensionati e percettori di prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del reddito</li><li><strong>Attività:</strong> <span lang="IT">manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà</span></li><li><span lang="IT"><strong>Committenti:</strong> tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</span></li></ol><p>Alla circolare è allegato un ottimo schema riepilogativo dal quale molto semplicemente si riescono a comprendere gli ambiti e le modalità applicative del lavoro occasionale di tipo accessorio.</p><p><a rel="lightbox" href="http://www.lavoroediritti.com/wp-content/uploads/2009/07/circolare-numero-88-del-09-07-2009_allegato-n-1_pagina_1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-413 alignleft" style="margin: 3px;" src="http://www.lavoroediritti.com/wp-content/uploads/2009/07/circolare-numero-88-del-09-07-2009_allegato-n-1_pagina_1-150x150.jpg" alt="Circolare numero 88 del 09/07/2009 - Allegato n. 1" width="150" height="150" /></a> <a rel="lightbox" href="http://www.lavoroediritti.com/wp-content/uploads/2009/07/circolare-numero-88-del-09-07-2009_allegato-n-1_pagina_3.jpg"></a> <a rel="lightbox" href="http://www.lavoroediritti.com/wp-content/uploads/2009/07/circolare-numero-88-del-09-07-2009_allegato-n-1_pagina_2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-414 alignleft" style="margin: 3px;" src="http://www.lavoroediritti.com/wp-content/uploads/2009/07/circolare-numero-88-del-09-07-2009_allegato-n-1_pagina_2-150x150.jpg" alt="Circolare numero 88 del 09/07/2009 - Allegato n. 1" width="150" height="150" /></a> <a rel="lightbox" href="http://www.lavoroediritti.com/wp-content/uploads/2009/07/circolare-numero-88-del-09-07-2009_allegato-n-1_pagina_3.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-415 alignleft" style="margin: 3px;" src="http://www.lavoroediritti.com/wp-content/uploads/2009/07/circolare-numero-88-del-09-07-2009_allegato-n-1_pagina_3-150x150.jpg" alt="Circolare numero 88 del 09/07/2009 - Allegato n. 1" width="150" height="150" /></a></p><h4>Allegati:</h4> Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2009/07/quadro-normativo-inps-buoni-lavoro-occasionale-di-tipo-accessorio/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>10</slash:comments> </item> </channel> </rss>
