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><channel><title>Lavoro e Diritti &#187; inps</title> <atom:link href="http://www.lavoroediritti.com/category/inps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.lavoroediritti.com</link> <description>La conoscenza rende liberi</description> <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:15:34 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <item><title>Prorogata l&#8217;una tantum per i lavoratori somministrati, le domande dal 1 febbraio al 30 marzo 2012</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/prorogata-luna-tantum-per-i-lavoratori-somministrati-le-domande-dal-1-febbraio-al-30-marzo-2012/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/prorogata-luna-tantum-per-i-lavoratori-somministrati-le-domande-dal-1-febbraio-al-30-marzo-2012/#comments</comments> <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:03:50 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[prestazioni inps]]></category> <category><![CDATA[somministrazione lavoro]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7905</guid> <description><![CDATA[L’Inps, con circolare nr. 9 del 23 gennaio, comunica la prosecuzione, a favore dei lavoratori in somministrazione della misura di sostegno al reddito dell’una tantum di 1300 euro. La proroga dell’una tantum è stata prevista dall’accordo del 16 dicembre 2011 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Assolavoro e Organizzazioni sindacali. Pertanto, sono riaperti, [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L’Inps, con circolare nr. 9 del 23 gennaio, comunica la prosecuzione, a favore dei lavoratori in somministrazione della misura di sostegno al reddito dell’una tantum di 1300 euro.</p><p>La proroga dell’una tantum è stata prevista dall’accordo del 16 dicembre 2011 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Assolavoro e Organizzazioni sindacali.</p><p>Pertanto, <strong>sono riaperti, nel periodo compreso tra il<em> 1 febbraio e il 30 marzo 2012,</em> i termini di presentazione delle domande relativamente ai lavoratori in somministrazione negli anni 2010 e 2011, </strong>con le modalità e a favore dei soggetti individuati secondo quanto previsto nel Verbale di accordo.</p><p>Non cambiano i requisiti necessari per accedere al beneficio. I destinatari dell’indennità <em>una tantum</em> di sostegno al reddito <strong>sono i lavoratori in somministrazione che, <em>nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011<em>,</em> possiedono, alla data dichiarata nella domanda di ammissione al beneficio, i seguenti requisiti:</em></strong></p><ul><li><strong>avere maturato un’ anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal 1 gennaio 2008 e, successivamente, almeno 45 giorni continuativi di disoccupazione precedenti</strong> la data dichiarata nella domanda;</li><li>non aver già beneficiato della stessa misura una tantum di sostegno al reddito;</li><li>non avere percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbliche di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1300,00.</li></ul><p><strong>Domanda</strong></p><p>La domanda, <strong>composta dalla Richiesta di incentivo e dal Patto di attivazione</strong>, è  presentata <strong>esclusivamente alle Agenzie per il lavoro</strong> e sarà dalle stesse inserita nella piattaforma informatica PLUS dedicata da Italia Lavoro S.p.a. a questo tipo di intervento.</p><p>Al momento della presentazione delle istanze, <strong>le Agenzie verificheranno, in tempo reale, il possesso in capo al richiedente dei requisiti necessari, </strong>attraverso le funzionalità messe appositamente a disposizione da parte dell’Istituto e, ove riscontrabili, in base ai dati presenti negli archivi dell’Inps e nell’archivio delle comunicazioni obbligatorie.</p><p>Poiché la prestazione è legata ad un fondo a capienza, le istanze presentate, per le quali è verificato il possesso dei requisiti, verranno accettate con “riserva di capienza”.</p><p>In caso di esito negativo, la Richiesta di incentivo sarà comunque inserita nel sistema ma con “riserva di verifica e di capienza”. Il lavoratore potrà quindi presentare la documentazione cartacea idonea (CUD e certificazione del competente Centro per l’impiego) presso l’Agenzia per il lavoro che dovrà verificare il possesso dei requisiti e successivamente trasmettere detta documentazione via posta elettronica ad Italia Lavoro entro il trentesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione della domanda.</p><p><strong>Italia Lavoro, verificata la conformità della documentazione ricevuta, inserirà il nominativo del potenziale beneficiario nell’elenco finale da trasmettere all’INPS</strong>.</p><p>Nel caso in cui la documentazione non pervenga nei tempi indicati, ovvero non sia ritenuta idonea, la richiesta di incentivo sarà definitivamente respinta.</p><p>Terminata questa fase istruttoria, l’elenco dei potenziali beneficiari, insieme con la documentazione a corredo, sarà trasmesso all’Istituto che, a seguito di decisione concordata con le Parti sociali sottoscrittrici del verbale del 16 dicembre 2011, provvederà &#8211; <strong>entro il 5 maggio 2012 &#8211; alla creazione di una graduatoria dei beneficiari.</strong></p><p>Questa graduatoria, con elaborazione accentrata, sarà formata tenendo conto della data di maturazione dei requisiti richiesti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p><p><strong>Prestazione</strong></p><p>Formata la graduatoria, saranno inviate le apposite liste nominative alle Strutture territorialmente competenti per l’erogazione della prestazione.</p><p>Al termine dei <strong>pagamenti, che dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2012</strong>, le Direzioni regionali procederanno alla comunicazione, con relativo invio dei file nominativi, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito, per l’aggiornamento della piattaforma PLUS da parte di Italia Lavoro.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/prorogata-luna-tantum-per-i-lavoratori-somministrati-le-domande-dal-1-febbraio-al-30-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Disoccupazione con requisiti ridotti 2012 (update)</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti-2012/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti-2012/#comments</comments> <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:10:42 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator> <category><![CDATA[disoccupazione]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[disoccupazione requisiti ridotti]]></category> <category><![CDATA[indennità di disoccupazione]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7720</guid> <description><![CDATA[La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare prestazione dell&#8217;INPS che spetta ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell&#8217;anno solare precedente a quello in cui effettua la domanda. Ulteriore requisito [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti</strong> è una particolare prestazione dell&#8217;INPS che spetta ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell&#8217;anno solare precedente a quello in cui effettua la domanda.</p><p><strong>Ulteriore requisito</strong> per poter accedere a questo tipo di prestazione è avere <strong>almeno 2 anni di anzianità assicurativa</strong> contro la disoccupazione involontaria, cioè bisogna aver lavorato con contratto subordinato per almeno un giorno al 1° gennaio dell’anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda; <strong>quindi chi presenta la domanda dal 01/01/2012 al 31/03/2012 dovrà aver lavorato prima del 01/01/2010</strong>.</p><p>La domanda va presentata dal 01/01/2012 al 31/03/2012; a meno di smentite da parte dell&#8217;INPS ci saranno alcune novità per la presentazione, tra cui l&#8217;<strong>abolizione parziale del Mod. DL 86/88 bis</strong> (<a href="http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%2013%20del%2028-01-2011.htm" target="_blank">Circ. n. 13 del 28 gennaio 2011</a>) e la possibilità di <strong>inviare telematicamente o tramite contact center la domanda</strong> (<a href="http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20169%20del%2031-12-2010.htm" target="_blank">Circ. n. 169 del 31 dicembre 2010</a>).</p><blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Update del 18/01/2012</strong></span> Con <a href="http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20966%20del%2017-01-2012.pdf" target="_blank">messaggio 966 del 17/01/2012</a>, indirizzato alle sedi periferiche, l&#8217;INPS conferma che da quest&#8217;anno il modello DL 86/88 bis è abrogato, pertanto gli addetti alle disoccupazioni dovranno usare una nuova procedura che pesca automaticamente dal database i dati che prima erano inclusi nell&#8217;obsoleto modello DL86/88 bis. Se avete esperienze dirette in merito vi prego di segnalarle sul <a href="http://www.lavoroediritti.com/forum/prestazioni-a-sostegno-del-reddito-f8.html">forum</a></p></blockquote><h4>Come si potrà presentare la domanda?</h4><ul><li><strong>tramite modello cartaceo</strong>: in questo caso il modello da utilizzare è il <strong>Mod. SR17/DS21 REQ. RID.</strong> da presentare direttamente allo sportello INPS, corredato di:</li><ul><li>carta d&#8217;identità;</li><li><strong>Mod. MV10</strong> se si ha diritto a ulteriori detrazioni d&#8217;imposta oltre a quelle da lavoro dipendente;</li><li><strong>Mod. ANF/Prest.</strong> se si ha diritto agli Assegni per il Nucleo Familiare</li><li><strong>DL 86/88 bis</strong>: principale novità di quest&#8217;anno, come accennavo prima, è che non sarà più necessario presentare questo modello, tranne nei casi in cui le giornate lavorate non sono rilevabili da &#8220;uniemens&#8221; o perché non aggiornato o perché presenti giornate di malattia, ma in questi casi sarà l&#8217;INPS a richiederlo a chi presenta domanda.</li></ul><li><strong>tramite Contact Center</strong> al numero verde 803164;</li><li><strong>tramite patronato</strong>;</li><li><strong>telematicamente</strong> tramite accesso al portale INPS nell&#8217;<strong><a href="http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2&amp;iNodo=2&amp;iiDServizio=152&amp;sURL=https%3a%2f%2fserviziweb.inps.it%2fServiziCittadino%2f" target="_blank">area dedicata al cittadino</a></strong>, in questo caso il richiedente deve avere il <a title="Guida: come richiedere il codice PIN Inps per accedere ai servizi online per il cittadino" href="http://www.lavoroediritti.com/2011/09/guida-come-richiedere-il-codice-pin-inps-per-accedere-ai-servizi-online-per-il-cittadino/">PIN INPS per accedere all&#8217;area riservata</a>; se il PIN è già stato trasformato in dispositivo basta così, altrimenti la domanda dovrà essere stampata e consegnata all&#8217;INPS.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>N.B. In tutti i casi si potrà corredare la domanda con richiesta di ANF e Detrazioni d&#8217;imposta.</strong></span></p><h4>Ulteriori informazioni</h4><p>Vi terremo aggiornati nel caso in cui vi fossero altre novità in merito, che segnaleremo direttamente in questo articolo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando alla nostra guida alla <strong><a title="Disoccupazione con requisiti ridotti" href="http://www.lavoroediritti.com/2010/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti/">Disoccupazione con requisiti ridotti</a></strong>.</p><h4>Moduli per la domanda d&#8217;indennità di Disoccupazione con Requisiti Ridotti</h4> Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti-2012/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>184</slash:comments> </item> <item><title>Inps: accertamento tecnico preventivo obbligatorio per l&#8217;invalidità civile</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/inps-accertamento-tecnico-preventivo-obbligatorio-per-linvalidita-civile/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/inps-accertamento-tecnico-preventivo-obbligatorio-per-linvalidita-civile/#comments</comments> <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:52:43 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[disabilità]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[accertamento tecnico preventivo obbligatorio]]></category> <category><![CDATA[invalidità civile]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7808</guid> <description><![CDATA[Con circolare nr. 168 dello scorso 30 dicembre 2011, l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale. L’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede tra l’altro, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio con [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Con circolare nr. 168 dello scorso 30 dicembre 2011, l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito all’<strong>accertamento</strong> <strong>tecnico</strong> <strong>preventivo</strong> obbligatorio in <strong>materia di contenzioso previdenziale e assistenziale.</strong></p><p><strong>L’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98</strong>, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede tra l’altro, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio con l’<strong>introduzione dell’art. 445 bis del codice di procedura civile</strong>. La nuova disciplina <strong>è entrata in vigore il 1° gennaio 2012</strong></p><p>Il nuovo articolo n.445 bis c.p.c., sancisce <strong>per le controversie in materia di<a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/tutele-per-i-soggetti-diversamente-abili/"> invalidità civile</a> – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per </strong>quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, <strong> l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo</strong> ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle<strong> pretese che si intendono far valere in giudizio</strong>. Quindi, l’espletamento dell’<strong>accertamento</strong> diventa quindi condizione di procedibilità della domanda ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di <strong>invalidità</strong>.</p><h4>Richiesta accertamento tecnico preventivo e atto di introduzione in giudizio</h4><p>L’art. 445-bis c.p.c. prevede che<strong> l’interessato, per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario risiede, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice</strong>; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.</p><p>Qualora l’interessato proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza<strong> senza aver preventivamente promosso l’accertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d’ufficio il vizio e assegna alle parti  il termine di 15 giorni </strong>per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.</p><p>Sarà, comunque, cura dell’Avvocato dell’Istituto eccepirne l’eventuale difetto, formulando, nella memoria di costituzione e &#8211; comunque &#8211; non oltre la prima udienza, l’eccezione di improcedibilità del ricorso, al fine di non incorrere nell’eventuale decadenza.</p><p><strong>Il Giudice, </strong>a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, seguendo le forme e le modalità previste dall’art. 696-bis c.p.c. (<em>“consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”</em>) <strong>ne dispone la notifica all’Istituto</strong> insieme al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.</p><p><strong>Perizia CTU e contestazione </strong></p><p><strong>Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d’ufficio</strong>, conferendogli l’incarico di espletare la visita medica.</p><p>Per effetto dell’art. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle operazioni peritali partecipa di diritto  il medico legale dell’Istituto, in deroga al comma primo dell’art. 201 c.p.c..</p><p>Il consulente tecnico d’ufficio, quindi, ai sensi dell’art. 195, 3° comma c.p.c. (modificato dall’art. 46 della Legge n. 69 del 19/06/2009) <strong>deve trasmettere la bozza di  relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice </strong>con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193 c.p.c..</p><p><strong>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione</strong> e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro <strong>il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione</strong>, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.</p><p>Il Giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, <strong>fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.</strong></p><p><strong>In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso</strong> rispetto all’accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale,<strong> entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione</strong>.</p><p>In assenza di contestazioni il Giudice,  salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell’eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l’accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.</p><p>Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.</p><p>Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all’interessato, la competente linea di prodotto/servizio accerti che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, è necessario che la stessa comunichi alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza.</p><p>Per consultare l’intera circolare seguite il<a href="http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20168%20del%2030-12-2011.htm" target="_blank"> link</a></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/inps-accertamento-tecnico-preventivo-obbligatorio-per-linvalidita-civile/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Decreto milleproroghe 2012: proroga dell&#8217;una tantum per i collaboratori a progetto</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/decreto-milleproroghe-2012-proroga-delluna-tantum-per-i-collaboratori-a-progetto/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/decreto-milleproroghe-2012-proroga-delluna-tantum-per-i-collaboratori-a-progetto/#comments</comments> <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:38:01 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[contratti]]></category> <category><![CDATA[gestione separata]]></category> <category><![CDATA[co co pro]]></category> <category><![CDATA[decreto milleproroghe 2012]]></category> <category><![CDATA[prestazioni inps]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7790</guid> <description><![CDATA[Il decreto milleproroghe, 2012, d.lg. nr.216/2011, tra le proroghe in materia di  lavoro, ha prorogato per tutto  il 2012 l&#8217;indennità una tantum per i collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma. Tale misura era stata riconosciuta [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/12/decreto-milleproroghe-2012-le-proroghe-in-materia-di-lavoro/">decreto milleproroghe, 2012, d.lg. nr.216/2011</a>, tra le proroghe in materia di  lavoro, <strong>ha prorogato per tutto  il 2012 l&#8217;indennità una tantum per i collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro</strong>, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma.</p><p>Tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l’anno 2009. Successivamente, l’art. 2, comma 130, della <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/12/finanziaria-2010-le-novita-sul-mondo-del-lavoro/">legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010</a>), ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti richiesti che la misura della prestazione.</p><p>Il limite di spesa <strong>per il 2012 è pari a 13 milioni di euro</strong>. I requisiti, come detto, non sono mutati; pertanto, rimane identica l’entità della<strong> somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro; </strong><strong>è sempre necessario che </strong>i collaboratori  coordinati  e  continuativi  siano, iscritti in via esclusiva alla gestione  separata  presso  l&#8217;INPS; inoltre è necessario che:</p><ul><li>operino in regime di monocommittenza;</li><li>abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;</li><li>con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,<strong> un numero di mensilità non inferiore a uno;</strong></li><li>risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;</li><li>risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.</li></ul><p>Per ogni altra informazione e per la domanda, seguite il<a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/inps-una-tantum-per-i-collaboratori-a-progetto-2010/"> link</a>. Ulteriori ed eventuali aggiornamenti anche da parte dell’INPS verranno, nel caso, segnalati.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/decreto-milleproroghe-2012-proroga-delluna-tantum-per-i-collaboratori-a-progetto/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Inps: presentazione telematica domande di congedo straordinario per assistenza ai disabili</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/inps-presentazione-telematica-domande-di-congedo-straordinario-per-assistenza-ai-disabili/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/inps-presentazione-telematica-domande-di-congedo-straordinario-per-assistenza-ai-disabili/#comments</comments> <pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:36:45 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[disabilità]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[assistenza disabili]]></category> <category><![CDATA[congedo straordinario disabili]]></category> <category><![CDATA[prestazioni inps]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7759</guid> <description><![CDATA[L&#8217;INPS, con circolare n. 171 dello scorso 30 dicembre 2011, comunica le nuove modalità di presentazione telematica delle domande di congedo straordinario per l&#8217;assistenza al familiare disabile. A partire dal primo gennaio 2012, la presentazione delle domande di congedo straordinario dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i consueti canali telematici INPS, ossia: WEB [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;INPS, con circolare n. 171 dello scorso 30 dicembre 2011</strong>, comunica le nuove modalità di <strong>presentazione telematica delle domande di <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/permessi-e-congedi-per-le-persone-con-disabilita/">congedo straordinario per l&#8217;assistenza al familiare disabile.</a></strong></p><p>A partire dal primo gennaio 2012, la presentazione delle domande di <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/07/ministero-del-lavoro-congedo-straordinario-e-attivita-lavorativa-svolta-dal-disabile/">congedo straordinario</a> dovrà essere effettuata <strong>esclusivamente in modalità telematica</strong>, attraverso i consueti canali telematici INPS, ossia:</p><ul><li><strong>WEB</strong> – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto &#8211; servizio di “<em>Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito</em>”;</li><li><strong>Patronati</strong>– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;</li><li><strong>Contact Center Multicanale </strong> – attraverso il numero verde 803164.</li></ul><p>La documentazione eventualmente necessaria ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, e non già in possesso dell’Istituto, contenente dati non autocertificabili, che deve essere allegata alla domanda, <strong>dovrà per il momento essere presentata in formato cartaceo alla Struttura Inps competente</strong> (allo sportello oppure spedita a mezzo posta), unitamente alla ricevuta dell’invio telematico della domanda.</p><p><strong>E’ previsto un periodo transitorio, fino al 29 febbraio 2012</strong>, durante il quale le richieste di congedo straordinario inviate<strong> attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, </strong>ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2012/01/inps-presentazione-telematica-domande-di-congedo-straordinario-per-assistenza-ai-disabili/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>2</slash:comments> </item> <item><title>Le nuove pensioni dopo la manovra &#8220;salva Italia&#8221;</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/12/le-nuove-pensioni-dopo-la-manovra-salva-italia/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/12/le-nuove-pensioni-dopo-la-manovra-salva-italia/#comments</comments> <pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:11:24 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[pensioni]]></category> <category><![CDATA[manovra salva italia]]></category> <category><![CDATA[monti]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7657</guid> <description><![CDATA[Lo scorso 4 dicembre, il governo Monti ha varato la manovra salva Italia; un tassello fondamentale del decreto è rappresentato proprio dalle riforme sulle pensioni a cui, seguiranno le riforme del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una scheda di sintesi sulle Nuove Pensioni; analizziamola nel dettaglio. La riforma, [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 4 dicembre, il governo Monti ha varato la <a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/12/ecco-la-manovra-salva-italia/">manovra salva Italia</a>; un tassello fondamentale del decreto è rappresentato proprio dalle<strong> riforme sulle pensioni</strong> a cui, seguiranno le riforme del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali.</p><p>Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una scheda di sintesi sulle Nuove Pensioni; analizziamola nel dettaglio. La riforma, contenuta nell’art 24 del decreto, si ispira ai seguenti principi:</p><ul><li><strong>affermazione del metodo contributivo</strong> come criterio di calcolo delle pensioni;</li><li>previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;</li><li>abbattimento delle posizioni di privilegio;</li><li>presenza di <strong>clausole derogative</strong> soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;</li><li><strong>flessibilità nell’età di pensionamento</strong>, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro;</li><li><strong>abolizione delle finestre</strong> e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo.</li></ul><p>Il sistema previdenziale segue il modello della <strong>capitalizzazione virtuale, con formula contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile</strong> (con correzioni rispetto all’età minima di accesso valide soltanto per i lavori usuranti).</p><p>I requisiti di accesso alle prestazioni, <strong>nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale </strong>(soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.</p><p>Si <strong>prescinde dal requisito di importo minimo</strong> se in possesso <strong>di un’età anagrafica di 70 anni</strong> e di una <strong>anzianità contributiva di almeno 5 anni</strong>.</p><p>Con riferimento alla possibilità di accedere alla <strong>pensione anticipata</strong>, il <strong>diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età</strong>, una anzianità <strong>contributiva di 20 anni</strong> l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale</p><h4>Pro rata</h4><p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.</p><h4>Soppressione delle finestre</h4><p>Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento, si <strong>aboliscono le finestre di uscita,</strong> in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì <strong>abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote.</strong></p><h4>Pensione di vecchiaia</h4><p><strong>L’età di pensionamento delle lavoratrici</strong> dipendenti del settore privato <strong>viene alzata a 62 anni</strong> e a <strong>63 e sei mesi per quelle autonome, </strong>dal 1° gennaio 2012.<br /> L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita.</p><p>Permane il<strong> requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni</strong> previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia.</p><h4>Pensione anticipata</h4><p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, l<strong>&#8216;accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici</strong> sopra descritti,  è consentito<strong> esclusivamente se risulta maturata un&#8217;anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne</strong>, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell&#8217;anno 2012.</p><p>Tali requisiti contributivi <strong>sono aumentati di un ulteriore mese per l&#8217;anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall&#8217;anno 2014</strong>.</p><p>Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.</p><h4>Flessibilità</h4><p><strong>Per le donne, dall’età 62 all’età 70</strong> vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni.  <strong>Per gli uomini</strong> (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa<strong> tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.</strong></p><h4>Adeguamento agli incrementi della speranza di vita</h4><p>A tutti i requisiti anagrafici previsti dal decreto per l&#8217;accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l’accesso anticipato,  trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita, con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione).</p><h4>Esenzioni</h4><p>A mente del comma 14 dell’art 24 del decreto, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze<strong> vigenti prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero</strong>, sulla base di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.</p><h4>Aumento contributivo lavoratori autonomi</h4><p>Con effetto dal 1° gennaio 2012<strong> le aliquote contributive pensionistiche</strong> di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche<strong> dei lavoratori artigiani e commercianti</strong> iscritti alle gestioni autonome dell&#8217;INPS <strong>sono incrementate di 0,3 punti percentuali</strong> ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento nel 2018.</p><p>E’ stata prevista <strong>la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli,</strong> portandole gradualmente al 24% e al 22% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età).</p><h4>Casse professionali</h4><p>Per le Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, entro e non oltre il 31 marzo 2012 dovranno <strong>adottare dei provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti</strong>, e ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale<strong>. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012.</strong></p><h4>Fondo per il finanziamento di politiche attive</h4><p>Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali <strong>è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell&#8217;incremento in termini quantitativi e qualitativi dell&#8217;occupazione giovanile e delle donne</strong>.</p><p>Il Fondo<strong> è finanziato per l&#8217;anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall&#8217;anno 2013 con 300 milioni di euro.</strong> Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.</p><p>Inoltre, sono stati <strong>deindicizzati al costo dell’inflazione le pensioni superiori a 956 euro</strong>. Per le pensioni minime e, fino a quelle due volte il minimo, rimane l’indicizzazione piena. Inoltre, sono <strong>soppressi l’INPDAP e l’ENPALS e le relative funzioni sono attribuite all’INPS.</strong></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/12/le-nuove-pensioni-dopo-la-manovra-salva-italia/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>6</slash:comments> </item> <item><title>Cassa integrazione e mobilità in deroga, una guida riassuntiva</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/11/cassa-integrazione-mobilita-in-deroga-una-guida-riassuntiva/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/11/cassa-integrazione-mobilita-in-deroga-una-guida-riassuntiva/#comments</comments> <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:18:59 +0000</pubDate> <dc:creator>Carla Binci</dc:creator> <category><![CDATA[cassa integrazione]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[mobilità]]></category> <category><![CDATA[ammortizzatori in deroga]]></category> <category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7580</guid> <description><![CDATA[Nei periodi di crisi con sospensione temporanea del lavoro o con problemi occupazionali intervengono la Cassa integrazione e la Mobilità. Questi sono strumenti che fino a qualche anno addietro erano applicabili solamente alla media e grande impresa, cioè, l&#8217;industria con più di 15 dipendenti, escludendo in particolare il settore artigiano. Per fare fronte a questo vuoto interviene [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Nei periodi di crisi con sospensione temporanea del lavoro o con problemi occupazionali intervengono la <strong>Cassa integrazione</strong> e la <strong>Mobilità</strong>. Questi sono strumenti che fino a qualche anno addietro erano applicabili solamente alla media e grande impresa, cioè, l&#8217;industria con più di 15 dipendenti, escludendo in particolare il settore artigiano.</p><p>Per fare fronte a questo vuoto interviene un sistema, gli &#8220;<strong>ammortizzatori in deroga</strong>&#8220;, che si allarga al settore artigiano arrivando ai lavoratori che erano esclusi dalla normativa nazionale.</p><p>Inizia nel 2004 e riguarda situazioni particolari, circostritte geograficamente, dove erano presenti numerose piccole imprese, (es. Prato; settore calzaturiero nelle Marche). Ma in seguito la crisi esplode e gli ammortizzatori in deroga si diffondono; il 12 febbario del 2009 con un Accordo Stato – Regioni dove viene destinata un&#8217; ingente somma per due anni (2009/2010), si finanziano azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro .</p><p>Gli accordi sono effettuati tra lo Stato e la singola Regione attraverso una dotazione finanziaria ed hanno queste caratteristiche:</p><ul><li><strong>Cassa integrazione e mobilità in deroga</strong> diventano un sistema organizzato</li><li>Le Regioni vengono coinvolte direttamente ed economicamente</li><li>Il 70% della indennità e la contribuzione è posta a carico dello Stato</li><li>Il 30% dell&#8217;indennità è posta a carico della Regione (FSE)</li><li>La metà di questo 30% deve essere destinato al finanziamento delle politiche attive della Regione (equilibrio finanziario)</li></ul><p>Dopo l&#8217;accordo tra lo Stato e la Regione le parti (Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con la Regione) sulla base dell&#8217;analisi contestuale richiedono al Governo le risorse necessarie.</p><p>Le parti sottoscrivono un&#8217;intesa istituzionale o guida procedurale, nella quale definiscono prima le risorse , poi vengono organizzati gli ammortizzatori sociali in deroga; poi si individuano i soggetti beneficiari (settori di imprese e lavoratori), viene stabilita la durata dei trattamenti , la quantità e l&#8217;importo economico ed anche le procedure da esperire .</p><h4>Aziende beneficiarie</h4><p><strong>Aziende artigiane, imprese cooperative, aziende del terziario e dei servizi, aziende del commercio e degli studi professionali</strong>. Con un accordo dell&#8217;anno 2011 e con dotazione finanziaria, la CIG in deroga è stata estesa anche alle aziende del settore industria che abbiano più di 15 dipendenti ma fino a 50 e che abbiano esaurito gli ammortizzatori ordinari.</p><h4>Lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga</h4><ul><li>Operai, quadri, impiegati, apprendisti dipendenti anche di imprese industriali</li><li>Lavoratori a termine</li><li>Lavoratori in somministrazione</li><li>Lavoratori a domicilio</li><li>Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato</li></ul><h4>Durata della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA</h4><p>Massimo individuale di 6 mesi; può esser frazionata in più periodi, l&#8217;importo corrisponde all&#8217;80% della retribuzione (massimali Inps), il requisito soggettivo di anzianità di lavoro è di almeno 90 giornate e la contribuzione è figurativa, utile al raggiungimento della pensione</p><h4>Ipotesi di esclusione dal diritto</h4><ul><li>Mancata sottoscrizione del lavoratore della DID (dichirazione di immediata disponibilità)</li><li>Rifiuto dell&#8217;offerta formativa</li><li>Mancata presentazione ai colloqui convocati dal CIOF</li><li>Il lavoratore durante la Cig può svolgere contemporaneamente attività lavorativa retribuita, ma deve dare preventiva comunicazione all&#8217;Inps</li></ul><h4>Incentivi</h4><p>Il lavoratore può svolgere lavoro occasionale /accessorio (voucher) nel limite massimo di €.3.000 all&#8217;anno che è interamente cumulabile con l&#8217;indennità della Cig in deroga. I datori di lavoro hanno un incentivo per l&#8217;assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga, i lavoratori hanno un incentivo per avviare un&#8217;attività di lavoro autonomo.</p><h4>Procedura</h4><ol><li>Necessario accordo sindacale tra azienda e associazione di lavoratori</li><li>Necessaria domanda di autorizzazione della Regione entro 20 gg. dall&#8217;inizio della sospensione dal lavoro</li><li>Autorizzazione della Regione</li><li>L&#8217;azienda richiede all&#8217;Inps regionale il pagamento e comunica, entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione, le ore di effettiva sospensione (utilizzo reale)</li><li>L&#8217;Inps regionale, attraverso le sedi periferiche, liquida la prestazione .</li></ol><h4>MOBILITA&#8217; IN DEROGA</h4><p>La <strong>mobilità in deroga</strong> è destinata a tutti i lavoratori subordinati che hanno ricevuto un licenziamento per riduzione , trasformazione o cessazione di attività e che non godono di altro diritto a percepire indennità (ind.di disoccupazione, mobilità ordinaria, ecc.)</p><p>L&#8217;importo è commisurato all&#8217;80% della retribuzione per un massimo di 6 mesi.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/11/cassa-integrazione-mobilita-in-deroga-una-guida-riassuntiva/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>16</slash:comments> </item> <item><title>Congedo di maternità flessibile e riposi per allattamento, istruzioni INPS</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/congedo-di-maternita-flessibile-e-riposi-per-allattamento-istruzioni-inps/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/congedo-di-maternita-flessibile-e-riposi-per-allattamento-istruzioni-inps/#comments</comments> <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:08:01 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[maternità]]></category> <category><![CDATA[collegato lavoro]]></category> <category><![CDATA[congedo di maternità]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7459</guid> <description><![CDATA[L’Inps con circolare nr 139 del 27 ottobre, fornisce istruzioni in merito alla nuova disciplina sul congedo di maternità e dei riposi giornalieri per allattamento in caso di adozione o affidamento. In attuazione della delega contenuta nell’art. 23 della legge 183/2010, (collegato lavoro), è stato emanato il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L’Inps con<strong> circolare nr 139 del 27 ottobre</strong>, fornisce istruzioni in merito alla <strong>nuova disciplina sul congedo di maternità e dei riposi giornalieri per allattamento</strong> in caso di adozione o affidamento.</p><p>In attuazione della delega contenuta nell’art. 23 della<a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/11/tutte-le-norme-del-collegato-lavoro/"> legge 183/2010, (collegato lavoro)</a>, è stato emanato il<a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/07/in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legislativo-sul-riordino-di-permessi-congedi-e-aspettative/"> decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011</a>, recante “<strong>delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”.</strong></p><p>Come ricorderete<strong>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/06/decreto-legislativo-per-il-riordino-dei-congedi-permessi-e-aspettative/">l’art. 2 del decreto va a modificare l’articolo 16, d. lgs 151/2001, in materia di flessibilità del congedo di maternità;</a> a</strong>ggiungedo il comma 1-bis:</p><blockquote><p>Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione,  <strong>nonché in caso di decesso del bambino alla nascita  o durante il congedo di maternità</strong>, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa,  <strong>con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro,</strong> a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.”</p></blockquote><p>Il<strong> comma 1 dell’art. 16 del T.U.</strong> prevede<strong> il divieto del datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo di puerperio</strong>. Ne consegue che, ove la lavoratrice, anche con il proprio consenso, prestasse attività di lavoro nei periodi di congedo indicati dall’art. 16 del T.U., il datore di lavoro incorrerebbe nella sanzione prevista al successivo art. 18, ossia nell’arresto fino a sei mesi.</p><p>Con <strong>l’entrata in vigore dell’art. 2 del decreto 119/2011</strong>, che ha aggiunto all’art. 16 del vigente T.U. il comma 1 bis, il legislatore &#8211; fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all’attività lavorativa  nei periodi di cui all’art. 16 &#8211; ha <strong>introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere</strong>, <strong>in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni</strong>, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum.</p><p>Gli <strong>eventi che consentono</strong> alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono:</p><ul><li><strong>l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno</strong> dall&#8217;inizio della gestazione;</li><li>il <strong>decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità</strong>. Riguardo <strong>all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza</strong>, si ritiene che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa <strong>sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno </strong>(messaggio Inps n. 9042 del 18.04.2011).</li></ul><p>Tale facoltà, continua il messaggio,<strong> è esercitabile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN</strong>) oppure convenzionato con il SSN <strong>ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata</strong>. La norma prevede anche un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro.</p><p>“<strong>La lavoratrice che riprende l’attività lavorativa</strong>, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, <strong>non ha diritto all’indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa.</strong></p><p>Pertanto,<strong> i datori di lavoro tenuti all’anticipazione dell’indennità di maternità per conto dell’Inps, potranno portare a conguaglio le somme anticipate a tale titolo fino al giorno precedente alla data della ripresa dell’attività  lavorativa.</strong></p><h4>Comunicazioni all&#8217;INPS</h4><p>Sarà<strong> compito della lavoratrice portare a conoscenza dell’INPS</strong> l’evento che ha reso possibile l’esercizio dell’opzione in esame nonché la data in cui è avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa.</p><p>In particolare, in caso di <strong>interruzione di gravidanza</strong> la lavoratrice produrrà all’INPS come di regola, <strong>certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza</strong>.</p><p>Riguardo all’altra ipotesi &#8211; ossia <strong>decesso del bambino</strong> verificatosi al momento del parto oppure durante il periodo di congedo post partum – la lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di cui trattasi presenterà all’Inps il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000.</p><p>La data di ripresa dell’attività <strong>è invece comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione sostitutiva di fatto notorio</strong>, ai sensi dell’art. 47 del medesimo d.p.r. 445/2000. In particolare l’interessata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità:</p><ol><li>di aver presentato al datore di lavoro le specifiche attestazioni mediche previste dal comma 1 bis, nelle quali è dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;</li><li>la data di ripresa dell’attività lavorativa.</li></ol><p>Tutte queste istruzioni <strong>trovano applicazione anche riguardo alle lavoratrici iscritte alla gestione separata</strong> di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995.</p><p>Infatti, considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 12.07.07, il divieto di prestare attività lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 T.U. è esteso anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata (circ. 137/2007), appare evidente che la modifica normativa oggetto d’esame &#8211; innovativa dell’art. 16 T.U. &#8211; debba trovare applicazione anche nei confronti di tali categorie di lavoratrici.</p><h4><strong>Modifica del comma 1 dell’art. 45 del T.U. in materia di riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione o affidamento </strong><strong>(art. 8 del D.Lgs. 119/2011)</strong></h4><p>L’art. 8 del decreto in esame <strong>modifica il comma 1 dell’art. 45 del T.U</strong>. disponendo che i riposi <strong>giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili “<em>entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia</em>” anziché “<em>entro un anno di vita del bambino</em></strong>”.</p><p>La novella in esame, tuttavia, interviene esclusivamente da un punto di vista formale posto che, sul piano sostanziale del diritto, già a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003, i riposi in questione sono fruibili dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore.</p><p>Si rammenta infatti che la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45 del T.U. nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. “<em>si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, &#8220;entro il primo anno di vita del bambino&#8221; anziché &#8220;entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia</em>”.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/congedo-di-maternita-flessibile-e-riposi-per-allattamento-istruzioni-inps/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Assegni familiari, controlli da parte dell&#8217;INPS</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/assegni-familiari-controlli-da-parte-dellinps/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/assegni-familiari-controlli-da-parte-dellinps/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:41:49 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[assegni familiari]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7456</guid> <description><![CDATA[L’INPS con circolare nr 136 dello scorso 25 ottobre, comunica l’avvio del controllo degli importi posti a conguaglio a titolo di assegni al nucleo familiare nel 2008 e 2009. Per il momento si tratta di una fase sperimentale che si concluderà il prossimo 30 novembre; in questa prima fase,  il controllo riguarderà i nuclei familiari [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>L’INPS con <a href="http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20136%20del%2025-10-2011.htm" target="_blank">circolare nr 136 dello scorso 25 ottobre</a>, comunica l<strong>’avvio del controllo degli importi posti a conguaglio a titolo di<a title="L’assegno per il nucleo familiare" href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/lassegno-per-il-nucleo-familiare/"> assegni al nucleo familiare</a> nel 2008 e 2009.</strong></p><p>Per il momento si tratta di una fase sperimentale che si concluderà il prossimo 30 novembre; in questa prima fase,  il controllo riguarderà <strong>i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili,</strong> in quanto la stessa assorbe circa l’80% degli importi posti a conguaglio a titolo di assegno al nucleo familiare.</p><h4>Attività di verifica amministrativa</h4><p>L’attività di verifica amministrativa deve essere rivolta innanzitutto ad accertare la reale sussistenza dell’indebito e a stabilire se esso nasca da un’incongrua dichiarazione del lavoratore o dell’azienda.</p><p>In particolare, si verificheranno:</p><ul><li>le dichiarazioni reddituali rilasciate dal lavoratore con il modello ANF/DIP;</li><li>se le comunicazioni Emens e/o i conguagli contributivi siano coerenti con quanto dichiarato dal lavoratore;</li><li>se i conguagli effettuati dall’azienda trovano materiale riscontro nelle prestazioni erogate al lavoratore.</li></ul><h4>Controllo formale e sostanziale</h4><p><strong>Prima di procedere alla convocazione dell’azienda, sempre obbligatoria</strong>, gli operatori alla verifica amministrativa controlleranno se alcune informazioni presenti nelle liste inviate, in particolare relative alle dichiarazioni Emens, siano state modificate dopo l’estrazione dei dati, ovvero se il presunto indebito rilevato dai modelli Emens sia stato oggetto di una successiva comunicazione “correttiva” da parte dell’azienda.</p><p>In seguito si dovrà procedere alla convocazione dell’azienda attraverso un invito al  contradditorio al fine di acquisire la necessaria documentazione cartacea  richiesta per i controlli di rito.</p><p>Il controllo della documentazione acquista si articolerà in due fasi:</p><p><strong>Controllo formale</strong></p><ul><li>verifica della documentazione attestante la richiesta della prestazione (modello ANF/DIP o ulteriore documentazione);</li><li>verifica delle buste paga dei lavoratori per accertare l’erogazione della prestazione;</li><li>verifica della corrispondenza tra la dichiarazione del lavoratore e i dati comunicati dal datore di lavoro con il modello Emens e/o conguagliati nel modello DM 10/2;</li></ul><p><strong>Controllo sostanziale</strong></p><ul><li>verifica che la tabella indicata, la composizione del nucleo familiare, la classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo mensile dell’assegno siano corretti;</li><li> incrocio tra i dati complessivi reddituali del nucleo dichiarati dal lavoratore al datore di lavoro con i dati reddituali consolidati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e riferiti al periodo indennizzato;</li><li>verifica del rapporto (pari al 70%), tra il reddito da lavoro dipendente e il reddito complessivo del nucleo familiare;</li><li>verifica, in caso di doppia erogazione dell’assegno da parte della stessa azienda o da parte di aziende diverse al medesimo nucleo familiare, di quale richiesta sia da ritenere incompatibile.</li></ul><p>Se dai controlli sulle aziende, <strong>risulta tutto regolare, le successive iniziative dovranno essere rivolte nei confronti dei lavorator</strong>i con modalità che saranno indicate con successiva circolare.</p><p>Nel caso contrario, in cui si riscontrasse una responsabilità dell’azienda, si dovrà procedere con il recupero degli importi erroneamente conguagliati con aggravio di sanzioni civili. Nei casi in cui dovesse emergere che gli<strong> importi posti a conguaglio con il DM 10/2 siano corretti ma i dati  trasmessi con Emens siano errati,</strong> l’azienda dovrà essere invitata a modificare il flusso per i periodi in cui i dati non coincidono.</p><h4>Convocazione dell’azienda</h4><p>La Sede, attraverso la lettera d’invito al contraddittorio, richiederà alle aziende la documentazione riguardante la prestazione erogata per tutti i lavoratori interessati. La data dell’incontro dovrà essere concordata, previo contatto di un funzionario della sede addetto alla verifica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera di convocazione.</p><p>L’azienda potrà avanzare eventuali motivate richieste di differimento dell’incontro rispetto alla data fissata. Qualora l’azienda non risponda alla convocazione, la Sede interesserà l’area ispettiva per tutti gli accertamenti in merito.</p><h4>Verbale di accertamento</h4><p>In sede di convocazione, dopo aver ricostruito con l’azienda il percorso realizzato per calcolare i conguagli ANF nel periodo Luglio 2008-Giugno 2009, <strong>dovrà essere redatto un verbale di accertamento nel quale saranno riportati tutti i dati inerenti l’accertamento stesso</strong>.</p><p>Il verbale si concluderà:</p><p>a)   senza addebito, qualora la stessa azienda dimostri la correttezza del conguaglio effettuato;</p><p>b)   con addebito, in caso sia verificato l’indebito conguaglio e debba essere avviato il recupero della contribuzione non versata.</p><p>A tal fine<strong> dovrà essere inviata, mediante raccomandata A/R,  una diffida che conterrà l’intimazione al pagamento degli importi indicati a titolo di contributi e di sanzioni civili</strong> (per omissione o evasione a seconda della gravità riscontrata) per il periodo interessato e le indicazioni per la regolarizzazione.</p><p>Tenuto conto che la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di conservare ed esibire la richiesta del lavoratore (modello ANF/DIP) in caso di controllo da parte dell’Istituto, si precisa che <strong>il regime sanzionatorio applicabile</strong> sarà:</p><ul><li><strong>evasione contributiva</strong>, ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. b), della Legge n. 388/2000, nei casi in cui il datore di lavoro non sia in grado di esibire quanto richiesto;</li><li><strong>omissione contributiva</strong>, ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. a), della Legge n. 388/2000, in tutti gli altri casi in cui non è ravvisabile il dolo del lavoratore.</li></ul><p>L’azienda, <strong>dopo aver ricevuto la diffida, potrà sanare la propria posizione con il pagamento attraverso modello F24 entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. </strong>Il mancato pagamento della diffida produrrà il successivo avviso di addebito per il recupero coattivo attraverso l’Agente della Riscossione.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/assegni-familiari-controlli-da-parte-dellinps/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Incentivi per le assunzioni di giovani genitori precari, istruzioni INPS</title><link>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/incentivi-assunzioni-giovani-genitori-precari-istruzioni-inps/</link> <comments>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/incentivi-assunzioni-giovani-genitori-precari-istruzioni-inps/#comments</comments> <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:00:08 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator> <category><![CDATA[incentivi occupazione]]></category> <category><![CDATA[inps]]></category> <category><![CDATA[assunzioni agevolate]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=7442</guid> <description><![CDATA[Con messaggio n. 20065 del 21 ottobre 2011 l&#8217;INPS rende note le istruzioni per aziende e Consulenti per poter usufruire degli incentivi per l&#8217;assunzione di giovani genitori precari. Il messaggio è diretto alle imprese private e società cooperative che assumono o hanno già assunto i soggetti iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Con <a href="http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%2020065%20del%2021-10-2011.htm" target="_blank">messaggio n. 20065 del 21 ottobre 2011 l&#8217;INPS</a> rende note le istruzioni per aziende e Consulenti per poter usufruire degli <strong><a href="http://www.lavoroediritti.com/2011/09/incentivi-assunzioni-lavoro-giovani-genitori-precari-inps/">incentivi per l&#8217;assunzione di giovani genitori precari</a></strong>.</p><p>Il messaggio è diretto alle <strong>imprese private e società cooperative che assumono o hanno già assunto i soggetti iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”</strong>, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010).</p><h4>Attribuzione del codice di autorizzazione</h4><p>Dopo la comunicazione obbligatoria di assunzione il beneficiario degli incentivi o il suo consulente deve provvedere a richiedere gli incentivi tramite apposita istanza on-line nell&#8217;area del Cassetto Previdenziale sul sito dell&#8217;INPS. Entro il giorno successivo l&#8217;INPS accertati i requisiti attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “<strong>4M</strong>”.</p><h4>Modalità di esposizione nel flusso Uniemens.<strong><br /> </strong></h4><p>L’incentivo autorizzato dovrà essere fruito, fino al raggiungimento della misura di €5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.</p><p>Le aziende autorizzate, per esporre nel flusso Uniemens le quote  mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di &lt;<strong>DenunciaIndividuale</strong>&gt; &lt;<strong>DatiRetributivi</strong>&gt;, elemento &lt;<strong>Incentivo</strong>&gt; i seguenti elementi:</p><ul><li>nell’elemento<strong> &lt;TipoIncentivo&gt; </strong>dovrà essere inserito il valore “<strong>GIOV</strong>” avente il significato di “<em>incentivo per assunzione giovani genitori</em>”;</li><li>nell’elemento <strong>&lt;CodEnteFinanziatore&gt; </strong>dovrà essere inserito il valore “<strong>H00”</strong> (Stato);</li><li>nell’elemento<strong> &lt;ImportoCorrIncentivo&gt; </strong>dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo, come precisato sopra, non potrà essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore);</li><li>nell’elemento &lt;<strong>ImportoArrIncentivo</strong>&gt; sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.</li></ul><p>I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:</p><ul><li>nel quadro “BC” con il codice statistico “<strong>GIOV</strong>” seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;</li><li>nel quadro “D” con il codice “<strong>L428</strong>” avente il significato di “<em>conguaglio incentivo giovani</em>” e con il codice “<strong>L429</strong>” avente il significato di “<em>conguaglio arretrato incentivo giovani</em>”.</li></ul><p>Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che la fruizione dell’incentivo è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:</p><ul><li>sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;</li><li>osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;</li><li>applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</li></ul><div><h4>Modalità di restituzione dell’incentivo non spettante.</h4><p>Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di&lt;DenunciaIndividuale&gt;, &lt;DatiRetributivi&gt;, &lt;AltreADebito&gt;, i seguenti elementi:</p><ul><li>nell’ elemento &lt;CausaleADebito&gt; dovrà essere inserito il codice causale “M200” avente il significato di “Restituzione incentivo giovani genitori”;</li><li>nell’elemento &lt;ImportoADebito&gt;, indicheranno l’importo da restituire.</li></ul></div> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2011/10/incentivi-assunzioni-giovani-genitori-precari-istruzioni-inps/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>3</slash:comments> </item> </channel> </rss>
