Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia; chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.


L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E dello scorso 4 maggio, fornisce dei chiarimenti interpretativi sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 238/2010 ( incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia).

La legge prevede la concessione di incentivi fiscali riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia da soggetti in possesso di determinati requisiti.

Destinatari

Le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, si conformano a quanto previsto dal d.l. 216/2011 che ha modificato l’originaria formulazione della legge 238/2010 ampliando il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al beneficio e ha stabilito che il beneficio compete fino al periodo d’imposta 2015.

Nella versione iniziale, si ammettevano all’incentivo fiscale i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969, che fossero assunti o avviassero in Italia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, trasferendovi il domicilio e la residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività se, “alla data del 20 gennaio 2009”, ricorressero ulteriori condizioni, ferma restando la decorrenza dei benefici dal 28 gennaio 2011.

Con riferimento a queste ultime, il decreto distingue i beneficiari a seconda che gli stessi, dopo aver risieduto in Italia per almeno 24 mesi, abbiano svolto all’estero, negli ultimi due anni o più rispetto alla data del 20 gennaio 2009, un’attività di lavoro post lauream ovvero un’attività di studio conseguendo un titolo accademico.

Nell’attuale formulazione – a seguito delle modifiche apportate dal Dl 216/2011 – la legge 238/2010 richiede che i requisiti per l’accesso al beneficio siano posseduti “a partire dalla data del 20 gennaio 2009”. Tale previsione allarga dunque la rosa dei possibili beneficiari  di tali incentivi.

In pratica dunque, possono accedere al beneficio i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 in possesso dei requisiti al 20 gennaio 2009 e, altresì, i cittadini che li maturano successivamente a tale data e comunque prima di essere assunti o di avviare l’attività in Italia, fermo restando che il beneficio decorre dal 28 gennaio 2011 e compete, per effetto delle citate modifiche che ne hanno anche ampliato il periodo di godimento, sino al 31 dicembre 2015.

Inoltre, la circolare ammette al beneficio fiscale i soggetti che – in possesso degli ulteriori requisiti – siano stati assunti o abbiano avviato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a decorrere dal 20 gennaio 2009 (data di presentazione del disegno di legge).

Contenuto dell’agevolazione

L’agevolazione comporta un abbattimento della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 70% per i lavoratori e all’80% per le lavoratrici. Si applica ai redditi derivanti dalle attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa prodotti nel territorio dello Stato per effetto dell’inizio dell’attività di lavoro dipendente o dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa. I redditi così determinati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori.

Per la determinazione dell’imposta si applicano le ordinarie disposizioni del TUIR, scomputando dal reddito complessivo e nei limiti dello stesso gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del medesimo testo unico.

Riconoscimento del datore di lavoro

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011, n. 97156 è stato precisato che, al fine di consentire al sostituto di imposta di applicare i benefici fiscali e di darne evidenza nel modello 770 e nel Cud, la richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall’assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo.

I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione. Tuttavia, la circolare, in deroga ha chiarito che i sostituti di imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per l’anno di imposta 2011 ai lavoratori interessati che, avendone  i requisiti, presentino richiesta di applicazione dei benefici per il periodo di imposta 2011.

Per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi, i dati esposti nel nuovo Cud rilasciato dal sostituto d’imposta potranno essere riportati nel modello 730/2012, da presentare al proprio sostituto entro il 16 maggio 2012, oppure a un Caf o a un professionista abilitato entro il 20 giugno 2012, come stabilito dal Dpcm del 26 aprile scorso.

In alternativa, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, allegando idonea documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

A decorrere dal periodo di imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore presentare la richiesta al proprio datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall’assunzione. In detta ipotesi è facoltà del datore di lavoro riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta – e in tal caso il sostituto, in sede di conguaglio, terrà conto dei periodi di paga agevolati che precedono la richiesta medesima – o dal primo periodo di paga dell’anno successivo.

Decadenza

“Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi”.
La riportata disposizione, evidentemente, collega la decadenza dal beneficio al trasferimento della residenza o anche del solo domicilio da parte del beneficiario nei cinque anni dalla data di prima fruizione della agevolazione.

Pertanto, in caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente scadenza anteriore al decorso del quinquennio, ovvero in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero ancora in caso di cessazione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa nei cinque anni dalla data di prima fruizione del beneficio, il lavoratore o la lavoratrice non decadono dall’agevolazione se non trasferiscono la residenza o il domicilio fuori dall’Italia prima del quinquennio

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