L’Agenzia delle entrate, con risoluzione nr. 52 dello scorso 25 maggio, ha istituito tre nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Come ricorderete, l’art 27 del d.l. nr 98/2011, convertito in L. nr. 111/2011 (legge finanziaria) ha introdotto un regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, stabilendo che: …Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. … L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e’ ridotta al 5 per cento”.
A questo regime agevolato, possono accedere sia coloro che aprono una nuova attività sia chi la intraprende dopo il 31 dicembre 2007 e, dura al massimo cinque anni (quello di inizio attività e i quattro successivi); tuttavia, i giovani possono usufruirne fino al compimento dei 35 anni.
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I tre codici istituiti sono:
- “1793” denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto prima rata – art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”
- “1794” denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”
- “1795” denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Saldo – art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “1795” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Per i codici tributo “1793” e “1795”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.