@fabri wrote:
Benvengano i dubbi, servono per arrivare a fare chiarezza.
Il ministro Sacconi ha personalmente affermato che in caso della conversione del contratto (368/2001 e 183/2010 la conversione la prevedono), il dipendente ha in aggiunta solo un indennizzo del danno subito che va da 2.5 a 12 mensilità e che le 2 cose non sono da intendersi come opzioni: o una o l’altra ma si sommano.
Ci sono articoli giuslavoristici molto precisi in materia, se non hai ancora avuto modo di vederli ti posso dare volentieri le dritte per arrivarci.
Magari fosse così semplice: ci sono giudici come dice te che hanno dis-applicato il “collegato” sommando l’indennità di mora e l’indennizzo ma ci sono anche giudici che hanno ritenuto l’indennità come sostitutiva di quella di messa in mora (vedi commento della Cassazione che ha anch’essa alzato la “non manifesta costituzionalità della legge”). Ed infine ci sono giudici che hanno attuato il “collegato al lavoro” così nella forma più datoriale (niente messa in mora e solo indennità, ho almeno 10 sentenze in merito!). Non vi è una interpretazione “valida per tutti” ed infatti si aspetta la dichiarazione della Corte Costituzionale. Addirittura alcuni giudici preferiscono sentenziare solamente per conversione del contratto di lavoro, rimandando a data postuma la decisione sull’eventuale risarcimento (sentenza parziale).
Il ministro Sacconi ha personalmente affermato che in caso della conversione del contratto (368/2001 e 183/2010 la conversione la prevedono), il dipendente ha in aggiunta solo un indennizzo del danno subito che va da 2.5 a 12 mensilità e che le 2 cose non sono da intendersi come opzioni: o una o l’altra ma si sommano.
Purtroppo il ministro può dire quello che gli pare, il Parlamento è un conto e la giurisprudenza è un altro… Comunque come forse ben già saprai, la frase del ministro Sacconi è stata riportata in modo completo anche dal giudice di trani quando ha alzano la “non manifesta costituzionalità” alla Consulta.
Di fatto, secondo me, con il ripristino, si riconosce che non cè stato licenziamento, quindi inutile il ricorso all’art. 18.
Sembrerebbe così, eppure nel dubbio consiglio di chiedere anche il diritto al licenziamento illegittimo (ex. art.18), in quanto ci sono sentenze della Corte di Milano che in alcuni casi ha ritenuto il foglio di “cessazione per scadenza del termine” come un vero e proprio atto di licenziamento (nel dubbio meglio non rischiare).
Come vedi di ogni caso vi è anche il perfetto contrario… Non per questo, personalmente, non ho fatto vertenza, anzi… 😀
Salvatore