Secondo una attenta analisi,la giurisprudenza regolamenta all’art. 67 D.Lgs. 276/2003 prevede che il contratto a progetto si risolva automaticamente al momento della realizzazione del progetto o programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Per le parti è possibile però recedere prima della scadenza del termine sia per giusta causa, ovvero qualora venga commesso un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, sia secondo le diverse causali o modalità stabilite dalle parti nel contratto individuale, con il preavviso eventualmente concordato. Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza, senza giusta causa ed al di fuori delle ipotesi previste nel contratto individuale, la parte che ha subito il recesso avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi o nella misura del preavviso o, in mancanza di questo, in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito.