Con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009, l’INPS fornisce indicazioni dettagliare in merito alle novità normative in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio per dare piena operatività al sistema di regolazione dei “buoni lavoro”.
In particolare l’INPS, specifica tutte le tipologie di attività, di prestatori e di committenti, come individuati dalla più recente evoluzione del quadro normativo.
- Prestatori: studenti, casalinghe, pensionati e percettori di prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del reddito
- Attività: manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà
- Committenti: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Alla circolare è allegato un ottimo schema riepilogativo dal quale molto semplicemente si riescono a comprendere gli ambiti e le modalità applicative del lavoro occasionale di tipo accessorio.
Allegati:
- Circolare INPS numero 88 del 09-07-2009
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La presente circolare fornisce indicazioni in merito alle innovazioni normative in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio per dare piena operatività al sistema di regolazione dei “buoni lavoro”, con riferimento a tutte le tipologie di attività, di prestatori e di committenti, come individuati dalla più recente evoluzione del quadro normativo.