E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 173 dello scorso 27 luglio, il decreto legislativo nr. 119/2011 “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”
Come già ampliamente illustrato, il testo, che entrerà in vigore il prossimo 11 agosto, va a modificare le vigenti norme in materia di congedi, permessi e aspettative. Finalità della legge, così come previsto dall’art. 1 è “riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonchè di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.”
Maternità flessibile
Per il congedo di maternità, è previsto che in caso di interruzione di gravidanza dopo i 180 giorni o di morte prematura del neonato la lavoratrice ha la facoltà – ora preclusa – di tornare al lavoro, con un preavviso di 10 giorni se c’è il parere favorevole del medico.
Congedo parentale
E’ possibile un prolungamento del congedo parentale fino a tre anni per chi ha figli con handicap grave.
E’ stata modificata anche la normativa in tema di congedo per assistenza a disabile grave.
Infine il decreto interviene sull’aspettativa per il dottorato di ricerca, cura per gli invalidi e, in materia di adozioni e affidamento.
questo il testo in pdf del d.lgs. 119/2011

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