L’inps con circolare nr. 2 dello scorso 12 gennaio, fornisce le linee generali delle principali modifiche introdotte nella disciplina ISE/ISEE dall’articolo 34 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro).
Più precisamente tale articolo ha riscritto interamente l’art. 4 del D.Lgs. 109/98 (“Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate); tra le principali novità, vi è la possibilità di presentare per via telematica la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, utilizzando l’apposita procedura online. ll servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN).
Controlli sui dati autocertificati
E’ attribuito all’Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati.
L’Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria e le comunica all’Inps, che le inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, comma 6).
I soggetti acquisitori o l’Inps stesso, nell’ipotesi di invio telematico, rilasciano un’attestazione che contiene l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 7).
Se, a seguito del controllo automatico, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:
- presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
- richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione di cui al precedente punto, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Anche alla Guardia di finanza è attribuito il potere di controllo della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.
Redditi da dichiarare ai fini ISE – ISEE
Con la modifica di cui all’art. 34 della legge 183/10 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare nell’ISEE.
In particolare, la lettera d) dell’art. 34 inserisce un nuovo capoverso che stabilisce che devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.